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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13087/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità per rinuncia al ricorso.

Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 29 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di più reati tributari, di un'imbarcazione Pershing 54 modello D2840LE403, Shadow II, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ma ritenuta nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA].

2. Il difensore del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.

Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000.

La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione, senza alcuna indicazione delle ragioni della rinuncia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità per rinuncia al ricorso. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 29 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 5 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Rieti ha confermato il decreto, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti il 31 luglio 2023, di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di più reati tributari, di un'imbarcazione Pershing 54 modello D2840LE403, Shadow II, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ma ritenuta nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore del legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000. La parte ha successivamente depositato rinuncia all'impugnazione, senza alcuna indicazione delle ragioni della rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Cos
Decreto Cassazione n. 13087/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris