Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39443/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054KUOX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 del GIP TRIBUNALE di .MODENA datiyervii e le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la difesa lamenta mancanza della motivazione in relazione agii artt. 125 e 546 cod. proc. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc, pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in. vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamentó risulta proponibile sol O per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta .e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ritenuto che i motivi dedotti. del tutto generici, non rientrano nel novero dei vizi deducibili in questa sede ai sensi della norma richiamata.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione dì inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto; che il ricorso deve .essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M DiChiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso i! 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 054KUOX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 del GIP TRIBUNALE di .MODENA datiyervii e le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta mancanza della motivazione in relazione agii artt. 125 e 546 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc, pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in. vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamentó risulta proponibile sol O per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta .e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ritenuto che i motivi dedotti. del tutto generici, non rientrano nel novero dei vizi deducibili in questa sede ai sensi della norma richiamata. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione dì inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto; che il ricorso deve .essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M DiChiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. • Così deciso i! 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 39443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris