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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01714/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Firenze, ha respinto l’istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i semestri dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] – 5/3/2008; 5/3/2014 – 5/9/2014 e 5/3/2018 – 5/9/2019; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto del disturbo borderline di personalità da cui è affetto il condannato che prima che fosse compensato rendeva lo stesso inconsapevole dei propri agiti; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale ha correttamente e coerentemente evidenziato che le numerose violazioni poste in essere – puntualmente analizzate e facendo specifico riferimento ai rilievi disciplinari e alle sentenze di condanna – sono gravi e appaiono significative della carenza in tali periodi dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata e ciò anche dando conto di avere considerato il disturbo di personalità da cui sarebbe affetto il detenuto, mai in precedenza accertato e che, peraltro, non ha impedito che lo stesso fosse condannato per alcune delle violazioni commesse; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata e che una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Firenze, ha respinto l’istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i semestri dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] – 5/3/2008; 5/3/2014 – 5/9/2014 e 5/3/2018 – 5/9/2019; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto nel dovuto conto del disturbo borderline di personalità da cui è affetto il condannato che prima che fosse compensato rendeva lo stesso inconsapevole dei propri agiti; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, il Tribunale ha correttamente e coerentemente evidenziato che le numerose violazioni poste in essere – puntualmente analizzate e facendo specifico riferimento ai rilievi disciplinari e alle sentenze di condanna – sono gravi e appaiono significative della carenza in tali periodi dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata e ciò anche dando conto di avere considerato il disturbo di personalità da cui sarebbe affetto il detenuto, mai in precedenza accertato e che, peraltro, non ha impedito che lo stesso fosse condannato per alcune delle violazioni commesse; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice di merito ha già fornito una risposta adeguata e che una diversa e alternativa lettura non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/
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