CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41402/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 271/2021 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cosenza in data 16/03/2021, è inammissibile per una duplice ragione. Innanzitutto perché è stato presentato tardivamente oltre il termine di legge in data 13 aprile 2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa in udienza con motivazione contestuale, soggetta al termine di giorni quindici ex art. 585, co.1, lett. a), cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione. Ulteriore assorbente profilo di inammissibilità si coglie, inoltre, nell'impugnazione di una sentenza di patteggiamento con cui si deduce il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] oroso St fa og