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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36306/2022

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 28 ottobre del 2021, ha confermato l'ordinanza del 25 febbraio del 2021 con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso pubblico, attentato alla sicurezza dei trasporti e corruzione.Nelle more la misura è stata sostituita con quella di cui all'art. 290 cod. proc. pen.

Si contesta al ricorrente di aver fatto parte, quale titolare di alcune autoscuole, di una associazione per delinquere finalizzata, tra le altre cose e per quel che ancora interessa in questa sede, a far ottenere patenti di guida ad alcuni soggetti privi dei requisiti, anche attraverso la corruzione di pubblici ufficiali che garantivano il superamento delle prove di esame, tra i quali [OSCURATO:PERSONA].

Dopo la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, la residua materia del contendere è limitata ai reati di corruzione di cui ai capi 50,78 e 88, per il resto essendo stato confermato in modo irrevocabile (quanto alla fase cautelare) il quadro indiziario inerente agli altri reati contestati.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di corruzione prima indicati.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe adottato una motivazione lacunosa ed insufficiente, non superando i punti critici messi in evidenza dalla sentenza di annullamento con rinvio del precedente provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, del quale sarebbe stata replicata la motivazione senza tenere conto di quanto sostenuto dalla difesa in una memoria depositata.

Non si comprenderebbe, infatti, con riferimento al capo 50, quale sarebbe il dato indiziario dimostrativo dell'accordo corruttivo intercorso, secondo l'accusa, tra il ricorrente ed il pubblico ufficiale Emanuele e quale atto contrario ai doveri di ufficio quest'ultimo avrebbe commesso.

Identica lacuna dimostrativa atterrebbe alla vicenda di cui al capo 78, a proposito della quale il Tribunale avrebbe adottato una interpretazione congetturale dei contenuto delle intercettazioni, secondo quanto indicato nella memoria difensiva richiamata in ricorso.

Infine, anche con riferimento alla vicenda di cui al capo 88, l'ordinanza impugnata manifesterebbe gli stessi vizi motivazionali, anche attraverso il richiamo ad altre vicende non collegate e ad intercettazioni non significative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 ricorrente tende ad offrire una diversa ricostruzione di merito delle vicende di interesse esaminate dal Tribunale, neanche richiamando del tutto gli elementi indiziari tenuti in conto dall'ordinanza impugnata, che ha offerto una motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede anche attraverso una lettura coerente del contenuto di alcune intercettazioni.In punto di diritto, occorre precisare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).

Nel caso in esame, il Tribunale, quanto alla vicenda di cui al capo 50, ha messo in luce che l'accordo corruttivo era intervenuto tra il ricorrente ed il pubblico ufficiale Emanuele, che aveva validato l'esame pratico di un soggetto per l'ottenimento della patente C indicando in una specifica intercettazione richiamata nel provvedimento impugnato che tale esame sarebbe stato semplificato attraverso il suo intervento (un esame "farsa"), circostanza che il Tribunale aveva messo in relazione con la richiesta e l'ottenimento di danaro in misura sproporzionata effettuata dal ricorrente all'interessato.

Nella stessa giornata del 18 luglio del 2016, altra conversazione, logicamente interpretata dal Tribunale anche alla luce della concomitanza temporale, rivelava che il ricorrente aveva chiesto ad altro candidato una somma per il pubblico ufficiale esaminatore, individuato sempre nell'Emanuele, al quale aveva già consegnato altro denaro (capo 78).

Ancora, con riferimento alla vicenda di cui al capo 88, altra conversazione tra l'indagato e l'Emanuele, dimostrava come i due concordassero le modalità di comportamento che i candidati "curati" dal ricorrente dovevano assumere durante l'esame del 17 ottobre del 2016.

L'insieme di questi elementi, coordinati tra loro e dalla ulteriore circostanza che l'Emanuele fosse effettivamente un referente dell'Infantino anche in relazione ad altre vicende analoghe pure citate nel provvedimento impugnato, ha portato il Tribunale a ritenere la sussistenza di un quadro indiziario a carico dell'indagato anche in relazione ai reati di corruzione, gli altri essendo già stati giudicati in fase cautelare con conclusioni dello stesso segno.

Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. k, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.09.2022.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 28 ottobre del 2021, ha confermato l'ordinanza del 25 febbraio del 2021 con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso pubblico, attentato alla sicurezza dei trasporti e corruzione.Nelle more la misura è stata sostituita con quella di cui all'art. 290 cod. proc. pen. Si contesta al ricorrente di aver fatto parte, quale titolare di alcune autoscuole, di una associazione per delinquere finalizzata, tra le altre cose e per quel che ancora interessa in questa sede, a far ottenere patenti di guida ad alcuni soggetti privi dei requisiti, anche attraverso la corruzione di pubblici ufficiali che garantivano il superamento delle prove di esame, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, la residua materia del contendere è limitata ai reati di corruzione di cui ai capi 50,78 e 88, per il resto essendo stato confermato in modo irrevocabile (quanto alla fase cautelare) il quadro indiziario inerente agli altri reati contestati. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di corruzione prima indicati. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe adottato una motivazione lacunosa ed insufficiente, non superando i punti critici messi in evidenza dalla sentenza di annullamento con rinvio del precedente provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, del quale sarebbe stata replicata la motivazione senza tenere conto di quanto sostenuto dalla difesa in una memoria depositata. Non si comprenderebbe, infatti, con riferimento al capo 50, quale sarebbe il dato indiziario dimostrativo dell'accordo corruttivo intercorso, secondo l'accusa, tra il ricorrente ed il pubblico ufficiale Emanuele e quale atto contrario ai doveri di ufficio quest'ultimo avrebbe commesso. Identica lacuna dimostrativa atterrebbe alla vicenda di cui al capo 78, a proposito della quale il Tribunale avrebbe adottato una interpretazione congetturale dei contenuto delle intercettazioni, secondo quanto indicato nella memoria difensiva richiamata in ricorso. Infine, anche con riferimento alla vicenda di cui al capo 88, l'ordinanza impugnata manifesterebbe gli stessi vizi motivazionali, anche attraverso il richiamo ad altre vicende non collegate e ad intercettazioni non significative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 ricorrente tende ad offrire una diversa ricostruzione di merito delle vicende di interesse esaminate dal Tribunale, neanche richiamando del tutto gli elementi indiziari tenuti in conto dall'ordinanza impugnata, che ha offerto una motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede anche attraverso una lettura coerente del contenuto di alcune intercettazioni.In punto di diritto, occorre precisare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Nel caso in esame, il Tribunale, quanto alla vicenda di cui al capo 50, ha messo in luce che l'accordo corruttivo era intervenuto tra il ricorrente ed il pubblico ufficiale Emanuele, che aveva validato l'esame pratico di un soggetto per l'ottenimento della patente C indicando in una specifica intercettazione richiamata nel provvedimento impugnato che tale esame sarebbe stato semplificato attraverso il suo intervento (un esame "farsa"), circostanza che il Tribunale aveva messo in relazione con la richiesta e l'ottenimento di danaro in misura sproporzionata effettuata dal ricorrente all'interessato. Nella stessa giornata del 18 luglio del 2016, altra conversazione, logicamente interpretata dal Tribunale anche alla luce della concomitanza temporale, rivelava che il ricorrente aveva chiesto ad altro candidato una somma per il pubblico ufficiale esaminatore, individuato sempre nell'Emanuele, al quale aveva già consegnato altro denaro (capo 78). Ancora, con riferimento alla vicenda di cui al capo 88, altra conversazione tra l'indagato e l'Emanuele, dimostrava come i due concordassero le modalità di comportamento che i candidati "curati" dal ricorrente dovevano assumere durante l'esame del 17 ottobre del 2016. L'insieme di questi elementi, coordinati tra loro e dalla ulteriore circostanza che l'Emanuele fosse effettivamente un referente dell'Infantino anche in relazione ad altre vicende analoghe pure citate nel provvedimento impugnato, ha portato il Tribunale a ritenere la sussistenza di un quadro indiziario a carico dell'indagato anche in relazione ai reati di corruzione, gli altri essendo già stati giudicati in fase cautelare con conclusioni dello stesso segno. Tanto supera ed assorbe ogni diversa argomentazione difensiva. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. k, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.09.2022. Il Consigliere estenso
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