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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 17420/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Latina, con ordinanza in data 26 gennaio 2023, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, di sequestro preventivo di due capannoni con struttura portante in ferro e base in cemento armato delle dimensioni di 23,80 x 20,50 m. ed altezza massima di metri 8 all'interno dei quali sono stati realizzati due campi di padel, una struttura in muratura con copertura in legno e base di cemento armato delle dimensioni di 9,9 x 23,80 m altezza massima metri 3,20 adibita ad area di ristoro, un container rivestito in legno, delle dimensioni di 8 x 2,85 m., adibita a spogliatoio e servizi igienici, in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, confermando il relativo decreto.

2. - Per l'annullamento della ordinanza, il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione alla insufficienza di motivazione in relazione al periculum in mora.

Assume il ricorrente che il tribunale avrebbe reso una motivazione congrua e diffusa in relazione al fumus commissi delicti, ma non altrettanto con riguardo al periculum in mora tenuto conto che le opere realizzate, costituite da un centro sportivo per il gioco del padel, erano terminate.

In tale contesto non avrebbe sufficientemente motivato l'aggravio del carico urbanistico non avendo considerato che le opere medesime, di facile amovibilità, sarebbero state realizzate su un'area non più a vocazione agricola, ma pienamente urbanizzata.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Tenuto conto dei limiti del sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali, che, a mente dell'art. 325 cod. proc. pen. è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), rileva, il Collegio, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

5. La questione della applicabilità del sequestro preventivo all'immobile abusivo già ultimato è stata definitivamente risolta, in senso affermativo, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12878 del 20 marzo 2003, che ha delineato l'ambito applicativo in relazione alla configurabilità del periculum in mora.

La pronuncia citata ha precisato che le conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'immobile abusivo ultimato, debbono avere carattere antigiuridico ed essere strettamente collegate all'azione vietata dalla legge penale, individuando nell'aggravio del c.d. carico urbanistico le conseguenze antigiuridiche che il sequestro preventivo mira ad inibire.

Quanto alla nozione di carico urbanistico, le Sezioni Unite hanno fornito puntuali indicazioni, osservando che l'insediamento umano è costituto da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, rete fognaria) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insedianti ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolta.

Il concetto di "carico urbanistico" identifica l'effetto che viene prodotto dal manufatto abusivo sull'insediamento secondario attraverso la domanda di strutture e opere collettive in dipendenza del numero di abitanti insediati su un determinato territorio.

Senza riportare le concrete situazioni che la giurisprudenza di legittimità ha individuato come incidenti sul carico urbanistico, in relazione al caso concreto, va dato rilievo all'aspetto strutturale e funzionale dell'opera, alla concreta alterazione della originaria consistenza dei luoghi tenuto conto della destinazione dell'area (Sez. 3, n. 24167 del 05/05/2011, Longo, Rv. 250965 - 01 che ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di opere ultimate in area a destinazione agricola).

6. Tutto ciò premesso, il Tribunale ha congruamente motivato la sussistenza del periculum in mora, con riferimento al reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo che le opere realizzate in assenza di permesso a costruire, di rilevanti dimensioni pari a mq. 742, costituivano un centro sportivo (Cal/ori [OSCURATO:PERSONA]) ubicato in zona agricola ove le uniche costruzioni ammesse sono quelle funzionali alla conduzione del fondo, con aggravio del carico urbanistico connesso allo svolgimento di un'attività commerciale, con afflusso di un numero rilevante di persone, con incidenza sui servizi secondari (strade, fognature) con incidenza rilevante sulla zona incompatibile con la sua vocazione agricola.

Si tratta di una motivazione presente e giuridicamente corretta non essendo, peraltro consentita, in questa sede, una diversa valutazione dei presupposti di fatto come accertati nel provvedimento impugnato.

7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Latina, con ordinanza in data 26 gennaio 2023, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, di sequestro preventivo di due capannoni con struttura portante in ferro e base in cemento armato delle dimensioni di 23,80 x 20,50 m. ed altezza massima di metri 8 all'interno dei quali sono stati realizzati due campi di padel, una struttura in muratura con copertura in legno e base di cemento armato delle dimensioni di 9,9 x 23,80 m altezza massima metri 3,20 adibita ad area di ristoro, un container rivestito in legno, delle dimensioni di 8 x 2,85 m., adibita a spogliatoio e servizi igienici, in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, confermando il relativo decreto. 2. - Per l'annullamento della ordinanza, il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione alla insufficienza di motivazione in relazione al periculum in mora. Assume il ricorrente che il tribunale avrebbe reso una motivazione congrua e diffusa in relazione al fumus commissi delicti, ma non altrettanto con riguardo al periculum in mora tenuto conto che le opere realizzate, costituite da un centro sportivo per il gioco del padel, erano terminate. In tale contesto non avrebbe sufficientemente motivato l'aggravio del carico urbanistico non avendo considerato che le opere medesime, di facile amovibilità, sarebbero state realizzate su un'area non più a vocazione agricola, ma pienamente urbanizzata. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Tenuto conto dei limiti del sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali, che, a mente dell'art. 325 cod. proc. pen. è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), rileva, il Collegio, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 5. La questione della applicabilità del sequestro preventivo all'immobile abusivo già ultimato è stata definitivamente risolta, in senso affermativo, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12878 del 20 marzo 2003, che ha delineato l'ambito applicativo in relazione alla configurabilità del periculum in mora. La pronuncia citata ha precisato che le conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'immobile abusivo ultimato, debbono avere carattere antigiuridico ed essere strettamente collegate all'azione vietata dalla legge penale, individuando nell'aggravio del c.d. carico urbanistico le conseguenze antigiuridiche che il sequestro preventivo mira ad inibire. Quanto alla nozione di carico urbanistico, le Sezioni Unite hanno fornito puntuali indicazioni, osservando che l'insediamento umano è costituto da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, rete fognaria) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insedianti ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolta. Il concetto di "carico urbanistico" identifica l'effetto che viene prodotto dal manufatto abusivo sull'insediamento secondario attraverso la domanda di strutture e opere collettive in dipendenza del numero di abitanti insediati su un determinato territorio. Senza riportare le concrete situazioni che la giurisprudenza di legittimità ha individuato come incidenti sul carico urbanistico, in relazione al caso concreto, va dato rilievo all'aspetto strutturale e funzionale dell'opera, alla concreta alterazione della originaria consistenza dei luoghi tenuto conto della destinazione dell'area (Sez. 3, n. 24167 del 05/05/2011, Longo, Rv. 250965 - 01 che ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di opere ultimate in area a destinazione agricola). 6. Tutto ciò premesso, il Tribunale ha congruamente motivato la sussistenza del periculum in mora, con riferimento al reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo che le opere realizzate in assenza di permesso a costruire, di rilevanti dimensioni pari a mq. 742, costituivano un centro sportivo (Cal/ori [OSCURATO:PERSONA]) ubicato in zona agricola ove le uniche costruzioni ammesse sono quelle funzionali alla conduzione del fondo, con aggravio del carico urbanistico connesso allo svolgimento di un'attività commerciale, con afflusso di un numero rilevante di persone, con incidenza sui servizi secondari (strade, fognature) con incidenza rilevante sulla zona incompatibile con la sua vocazione agricola. Si tratta di una motivazione presente e giuridicamente corretta non essendo, peraltro consentita, in questa sede, una diversa valutazione dei presupposti di fatto come accertati nel provvedimento impugnato. 7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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