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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28329/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la condanna [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.; Premesso che la sentenza rescindente aveva rilevato una omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di continuazione "per gruppi di reati"; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità della motivazione, si risolve in deduzioni generiche e assertive prive di reale confronto critico con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la condanna [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.; Premesso che la sentenza rescindente aveva rilevato una omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di continuazione "per gruppi di reati"; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità della motivazione, si risolve in deduzioni generiche e assertive prive di reale confronto critico con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/
Sentenza Cassazione n. 28329/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris