CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e la ravvisabilità nei fatti della mera violazione delle prescrizioni imposte al detenuto. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato ia condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso