CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 23136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17703/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2036/2019 depositata il26/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con decreto n. 12958/2014, il Tribunale di Roma, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ingiunse al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 246.891 dovuta per la fornitura di energia elettrica relativa ai ratei scaduti nel periodo dicembre 2012-gennaio 2014, oltre interessi. Avverso tale decreto propose opposizione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di dichiararsi non dovuta la somma richiesta, ovvero di disporne la riduzione all’importo da determinarsi in corso di giudizio. Chiese inoltre la condanna della Banca opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Si costituì un giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo il rigetto dell’opposizione e producendo copia delle fatture che assumeva essere rimaste impagate. Istruita la causa mediante c.t.u. volta a determinare le rispettive poste di dare avere tra le parti, il Tribunale adito, con sentenza n. 16366/2018, in parziale accoglimento dell’opposizione, condannò il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 164.100,64 oltre interessi. 2. Con atto di citazione notificato il 28.11 2018, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propose appello nei confronti della decisione del Tribunale, dolendosi in particolare dell’omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle integrazioni depositate a chiarimento della c.t.u., nella quale si concludeva che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non era debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 2036/2019, depositata in data 26 marzo 2019, dichiarò improcedibile il gravame per tardiva iscrizione della causa al ruolo, rigettando l’istanza di remissione in termini presentata dalla difesa dell’appellante. Al riguardo, la Corte territoriale ha preliminarmente dato atto che: - in data 7.12.2018, all’esito dell’invio di due buste create dal sistema di deposito telematico, l’appellante aveva ricevuto dal gestore del servizio telematico una PEC del seguente tenore “allegato un indice busta non presente, sono necessarie verifiche da parte della cancelleria. Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della cancelleria. Atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”; - in data 11.12.2018, successivamente alla scadenza del termine per la corretta iscrizione della causa ruolo, era pervenuta dalla cancelleria della Corte la seguente comunicazione “presenza di allegato e non definiti indici e busta e necessario effettuare nuovamente il deposito”. - il successivo 12.12.2018, la difesa dell’appellante aveva provveduto al nuovo deposito. Secondo la Corte d’appello non si sarebbe configurato il fatto non imputabile lamentato dalla difesa dell’appellante in quanto quest’ultima, mancando ancora tre giorni alla scadenza del termine per la tempestiva iscrizione della causa al ruolo, avrebbe potuto e dovuto procedere nuovamente al deposito, senza attendere ulteriormente la comunicazione della cancelleria, essendo ben consapevole – in virtù del messaggio PEC relativo all’esito dei controlli automatici - della non corrispondenza dell’atto depositato alle specifiche. In tal modo avrebbe con laminima diligenza evitato di incorrere nella eccepita decadenza. Inoltre, i giudici dell’appello hanno ritenuto che l’istanza di rimessione in termini fosse priva di giustificazione anche perché formulata non tempestivamente, ma solo in data 14 gennaio 2019, a distanza di oltre un mese dalla scadenza del termine per il compimento dell’atto. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi degli artt.360 comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis comma 7 D.L: 179/2012, convertito con L. 221/2012, dell’art. 13 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44 e dell’art, 153 comma 2 c.p.c.” Secondo il ricorrente, dalla normativa citata, emergerebbe che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui la ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta seconda PEC) è generata da parte di del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, escludendo quindi che le comunicazioni successive, quali controlli automatici e l’accettazione vera e propria possano inficiare il buon esito della procedura. Non esisterebbe alcuna norma di legge che prevede che il rifiuto da parte del cancelliere sia suscettibile di travolgere il deposito avvenuto a seguito della generazione della seconda PEC. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello di Roma a dichiarare valida ed efficace l’iscrizione a ruolo effettuata telematicamente il 7 dicembre 2018. La Corte d’appello avrebbe inoltre omesso qualsivoglia considerazione sulle cause che hanno determinato il problema tecnico nella PEC di esito dei controlli automatici e poi il rifiuto da parte della cancelleria (secondo la prospettazione del ricorrente, un’erronea impostazione della lunghezza di un tag da parte della piattaforma [OSCURATO:PERSONA] utilizzata), nonché sul contenuto della PEC di esito dei controlli automatici che non individuava la tipologia di anomalia rilevata e inoltre riferiva che l’atto sarebbe stato accettato senza necessità di effettuare un nuovo deposito, che avrebbe consentito invece di accertare l’assoluta incolpevolezza del mittente del deposito telematico e il suo legittimo affidamento circa l’accettazione del deposito della cancelleria. 4.2. Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 153 comma 2 c.p.c.” Contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici dell’appello, l’appellante avrebbe improntato il proprio comportamento processuale ai principi dettati dalla Corte di Cassazione, provvedendo immediatamente al nuovo deposito richiestogli con la PEC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Inoltre i messaggi ricevuti dal sistema automatico e dalla cancelleria sarebbero in contraddizione tra loro (l’uno affermando la presenza e l’altro la non presenza di allegati) così da fuorviare l’appellante sulla effettiva causa dell’anomalia. Il deposito dell’istanza di rimessione sarebbe stato effettuato in tempi ristretti e comunque antecedentemente all’udienza di trattazione, senza determinare alcun ritardo nello svolgimento del giudizio e alcuna compromissione di diritti della controparte. 5.1.Il primo motivo è fondato. La problematica va inquadrata nell’ambito della regola che collega il perfezionamento del deposito telematico alla ricezione della cd. seconda ricevuta, secondo le disposizioni in materia, «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.» (art. . 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012). Il deposito, quindi, si è già perfezionato con la seconda ricevuta, indipendentemente dall’esito dei controlli automatici e dalla mancata accettazione della cancelleria, non rilevando eventuali accadimenti successivi. La generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia consente di ritenere “integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti” dell’atto processuale, dovendosi quindi ritenere irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l’esito dei controlli effettuati in via automatica dal gestore dei servizi telematici e manualmente dalla cancelleria, contenuti, rispettivamente, nella c.d. terza ricevuta e nella c.d. quarta ricevuta (Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772; Cass. civ., Sez. VI, 1° marzo 2018, n. 4787; Cass. civ., Sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 1366; Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2020, n. 9664; Cass. civ., Sez. VI, 15 settembre 2020, n. 19163; Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2021, n. 6743; Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2021, n. 6949). Pertanto, il motivo deve ritenersi fondato, essendo accertato che la difesa del Comune ricorrente aveva ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia il 7.12.2018. 5.2. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 6.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione personale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di que