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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21194/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva con cui i ricorrenti insistono nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Ancona, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni due di reclusione, confermando nel resto la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo b) -, art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo c) -, art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capi d) ed e) - e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo e).

2. Avverso la sentenza di condanna hanno presentato separati ricorsi gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla qualifica di amministratore di fatto dell'imputato per i reati per i quali vi è stata affermazione della responsabilità, fondata su elementi di fatti che non risultano acquisiti.

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'accertamento dell'imposta evasa con riguardo al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e alla mancata deduzione dei costi di esercizio.

Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui ai capi c), d) ed e), omessa risposta al motivo di appello.

Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa valutazione del certificato penale e dei carichi pendenti prodotti.

Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'incensuratezza e dell'assenza di carichi pendenti.

Con il sesto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivazione illogica circa il giudizio prognostico di astensione futura dalla commissione di altri reati.

Con il settimo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e dell'art 12 bis del d.lvo n. 74 del 2000.

2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo e), omessa risposta al motivo di appello.

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa valutazione del certificato penale e dei carichi pendenti prodotti.

Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'incensuratezza e dell'assenza di carichi pendenti.Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivazione illogica circa il giudizio prognostico di astensione futura dalla commissione di altri reati.

Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e dell'art 12 bis del d.lvo n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua e giuridicamente corretta.

Il ricorrente argomenta che il giudice territoriale non avrebbe motivato per delineare la figura dell'amministratore di fatto secondo i criteri stabiliti dall'art. 2639, cod. civ. e non avrebbe individuato la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, come reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, Berni, Rv. 264009-01, in relazione ai reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 246534-01).

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato la qualifica di amministratore di fatto in capo all'imputato sulla scorta di elementi tratti dal compendio probatorio, rispetto ai quali il ricorrente allega un generico travisamento probatorio per omissione.

Segnatamente il giudice del merito ha ritenuto il pieno inserimento dell'organizzazione dell'impresa evidenziando l'esercizio continuativo dei poteri tipici quali i rapporti con i lavoratori, i finanziatori, i clienti, e dunque il continuativo esercizio di poteri tipici della funzione in tutti gli aspetti (produttivo, commerciale, direttive ai lavoratori) che connotano le funzioni dell'amministratore a mente dell'art. 2639 cod. civ.

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in punto qualifica di amministratore di fatto del Chem in applicazione del principio di diritto in base al quale l'amministratore di fatto risponde dei reati tributali quale autore principale in quanto titolare di effettivo potere della gestione sociale e, pertanto nelle condizioni di compiere l'azione dovuta (Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971; Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, Ceravolo, Rv. 250962).Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma 2, cod. pen. e 2932 cod. civ.).

4. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato.

Sotto un primo profilo, è indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nei reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01) e, quanto alla verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaviano, Rv. 257619 - 01).

Nel rammentare che gli studi di settore sono posti a base di un procedimento di accertamento disciplinato dal diritto tributario che consente il contraddittorio del contribuente, la giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, per quanto attiene all'ambito di rilevanza penale, ha affermato il principio che, proprio ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaviano, Rv. 257619 - 01; Sez.3, n. 24811 del 28/4/2011, Rocco, Rv. 250647).

5. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, è pervenuta alla determinazione della imposta evasa attraverso un procedimento induttivo valorizzando plurimi elementi di prova, gli accertamenti della Guardia di Finanza che aveva determinato il reddito sulla base della documentazione presso le ditte dell'imputato e di quelle che avevano avuto rapporti commerciali con il medesimo con deduzione dei costi non documentati dall'imputato ma risultanti dalla media dei costi sostenuti da imprese operanti nello stesso settore merceologico ed è giunta a ritenere dimostrato il superamento della soglia di rilevanza penale con riguardo all'Iva e all'Ires come indicato nel capo di imputazione b).

6. Risultano fondati, invece, i motivi di ricorso (terzo motivo Chen e secondo motivo Lin) che deducono l'omessa risposta alle censure devolute nell'appello con riguardo ai capi c), d), per la posizione Chen, ed e) per la posizione Lin.

I ricorrenti, come risulta del resto dal riepilogo dei motivi di appello, aveva sollevato censure in relazione alle contestazioni mosse nei capi c), d) ed e).

Sul punto la sentenza impugnata ha omesso di rispondere.

Infatti dopo avere affrontato le doglianze del Chen sul capo b), passa direttamente alla disamina del quarto motivo di ricorso, obliterando la valutazione del terzo di cui vi è omessa risposta.

7. La sentenza va sul punto annullata per entrambi gli imputati, con rinvio per nuovo esame, alla Corte di appello di Perugia, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso, in punto trattamento sanzionatorio e concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., la cui valutazione dipenderà dalla decisione assunta nel giudizio di rinvio.

Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi c), d) ed e) con rinvio alla Corte d'appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. ( e YX 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva con cui i ricorrenti insistono nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Ancona, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni due di reclusione, confermando nel resto la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo b) -, art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo c) -, art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capi d) ed e) - e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - capo e). 2. Avverso la sentenza di condanna hanno presentato separati ricorsi gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla qualifica di amministratore di fatto dell'imputato per i reati per i quali vi è stata affermazione della responsabilità, fondata su elementi di fatti che non risultano acquisiti. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'accertamento dell'imposta evasa con riguardo al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e alla mancata deduzione dei costi di esercizio. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui ai capi c), d) ed e), omessa risposta al motivo di appello. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa valutazione del certificato penale e dei carichi pendenti prodotti. Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'incensuratezza e dell'assenza di carichi pendenti. Con il sesto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Motivazione illogica circa il giudizio prognostico di astensione futura dalla commissione di altri reati. Con il settimo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e dell'art 12 bis del d.lvo n. 74 del 2000. 2.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo e), omessa risposta al motivo di appello. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa valutazione del certificato penale e dei carichi pendenti prodotti. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'incensuratezza e dell'assenza di carichi pendenti.Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Motivazione illogica circa il giudizio prognostico di astensione futura dalla commissione di altri reati. Con il quinto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e dell'art 12 bis del d.lvo n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua e giuridicamente corretta. Il ricorrente argomenta che il giudice territoriale non avrebbe motivato per delineare la figura dell'amministratore di fatto secondo i criteri stabiliti dall'art. 2639, cod. civ. e non avrebbe individuato la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, come reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, Berni, Rv. 264009-01, in relazione ai reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 246534-01). La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato la qualifica di amministratore di fatto in capo all'imputato sulla scorta di elementi tratti dal compendio probatorio, rispetto ai quali il ricorrente allega un generico travisamento probatorio per omissione. Segnatamente il giudice del merito ha ritenuto il pieno inserimento dell'organizzazione dell'impresa evidenziando l'esercizio continuativo dei poteri tipici quali i rapporti con i lavoratori, i finanziatori, i clienti, e dunque il continuativo esercizio di poteri tipici della funzione in tutti gli aspetti (produttivo, commerciale, direttive ai lavoratori) che connotano le funzioni dell'amministratore a mente dell'art. 2639 cod. civ. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in punto qualifica di amministratore di fatto del Chem in applicazione del principio di diritto in base al quale l'amministratore di fatto risponde dei reati tributali quale autore principale in quanto titolare di effettivo potere della gestione sociale e, pertanto nelle condizioni di compiere l'azione dovuta (Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971; Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011, Ceravolo, Rv. 250962).Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma 2, cod. pen. e 2932 cod. civ.). 4. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato. Sotto un primo profilo, è indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, nei reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018, Fiusco, Rv. 275439 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per il principio di atipicità dei mezzi di prova, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 - 01) e, quanto alla verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice penale può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo, mediante gli studi di settore, compiuto dagli Uffici finanziari per la determinazione dell'imponibile (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaviano, Rv. 257619 - 01). Nel rammentare che gli studi di settore sono posti a base di un procedimento di accertamento disciplinato dal diritto tributario che consente il contraddittorio del contribuente, la giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, per quanto attiene all'ambito di rilevanza penale, ha affermato il principio che, proprio ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaviano, Rv. 257619 - 01; Sez.3, n. 24811 del 28/4/2011, Rocco, Rv. 250647). 5. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, è pervenuta alla determinazione della imposta evasa attraverso un procedimento induttivo valorizzando plurimi elementi di prova, gli accertamenti della Guardia di Finanza che aveva determinato il reddito sulla base della documentazione presso le ditte dell'imputato e di quelle che avevano avuto rapporti commerciali con il medesimo con deduzione dei costi non documentati dall'imputato ma risultanti dalla media dei costi sostenuti da imprese operanti nello stesso settore merceologico ed è giunta a ritenere dimostrato il superamento della soglia di rilevanza penale con riguardo all'Iva e all'Ires come indicato nel capo di imputazione b). 6. Risultano fondati, invece, i motivi di ricorso (terzo motivo Chen e secondo motivo Lin) che deducono l'omessa risposta alle censure devolute nell'appello con riguardo ai capi c), d), per la posizione Chen, ed e) per la posizione Lin. I ricorrenti, come risulta del resto dal riepilogo dei motivi di appello, aveva sollevato censure in relazione alle contestazioni mosse nei capi c), d) ed e). Sul punto la sentenza impugnata ha omesso di rispondere. Infatti dopo avere affrontato le doglianze del Chen sul capo b), passa direttamente alla disamina del quarto motivo di ricorso, obliterando la valutazione del terzo di cui vi è omessa risposta. 7. La sentenza va sul punto annullata per entrambi gli imputati, con rinvio per nuovo esame, alla Corte di appello di Perugia, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso, in punto trattamento sanzionatorio e concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., la cui valutazione dipenderà dalla decisione assunta nel giudizio di rinvio. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi c), d) ed e) con rinvio alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. ( e YX 1
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