CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47210/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ne ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento; 2. È necessario rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il difetto della condizione di procedibilità. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022 il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela, circostanza di cui dà atto lo stesso capo di imputazione; - non risulta pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199. 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso i