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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 06587/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 2726-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ASP) [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2023 contro 696 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1640/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/07/2016 R.G.N. 229/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 21 luglio 2016, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Trani, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Servizi alla Persona ASP Casa di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il ripristino della posizione organizzativa e della retribuzione di posizione far data dal 1.1.2001 nel contempo rigettando la domanda riconvenzionale con cui la ASP Casa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione della somma complessiva versata a titolo di retribuzione di posizione; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, contrariamente al primo giudice, che la documentazione in atti (e, in particolare, la delibera n. 12/2009) attestasse il formale conferimento già dal 1999 al Chiumeo dell'incarico di posizione organizzativa con attribuzione della relativa retribuzione di posizione e di risultato, ricoprendo il predetto la figura di Segretario-Economo di categoria D3 individuata, sulla base del contratto integrativo aziendale del 2/7/1999 e della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente n. 27/1999, quale unico incarico di posizione organizzativa possibile, necessaria ed utile all'attività dell'Ente; che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASP Casa di [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Chiumeo; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ASP ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, c.c. e 12, comma 1, delle preleggi, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente applicato i criteri di ermeneutica contrattuale nella parte in cui impone la ricerca della comune intenzione delle parti con riferimento al disposto dell'art. 16 del CCNL di comparto del 31.3.1999 assumendo che il medesimo non consentiva alle Aziende destinatarie il potere di procedere al conferimento delle previste posizioni organizzative e che in quella prospettiva andavano letti i documenti aziendali posti dalla Corte territoriale a base del proprio convincimento; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 16 del CCNL 31.3.1999 del comparto Regioni ed Enti locali, la ASP ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale confutando la ricorrenza nella specie del necessario presupposto dato dall'adozione di un provvedimento, scritto e motivato, di formale conferimento dell'incarico al Chiumeo; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.2033 c.c. è prospettata nuovamente in relazione all'asserita mancanza nella specie di un atto scritto e motivato di conferimento dell'incarico, da cui fa discendere il difetto di causa dell'attribuzione patrimoniale data dal pagamento della retribuzione di posizione a fronte dell'incarico da ritenersi mai conferito; che, nel passare all'esame degli esposti motivi, appare opportuno precisare come la formulata impugnazione sia complessivamente volta a censurare il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'avvenuto conferimento al Chiumeo della posizione organizzativa ed a sostegno di tale assunto la ASP ricorrente invochi il contratto collettivo nazionale di comparto, affermando il carattere programmatico della disposizione concernete l'istituzione della posizione organizzativa e di non aver dato corso alle procedure ivi previste per il conferimento in concreto di quella posizione, omettendo, tuttavia, di specificare che si trattava di materia, (l'individuazione delle posizioni organizzative) rimessa alla contrattazione collettiva aziendale in termini tali per cui in quella sede la materia avrebbe dovuto essere obbligatoriamente disciplinata attraverso una procedura di concertazione sindacale, del cui effettivo intervento e del cui esito la Corte territoriale ha dato puntualmente conto, riportando quanto scritto nel predetto contratto integrativo e negli atti aziendali di recepimento - correttamente esaminati ed interpretati - circa l'essere stato individuato l'unico incarico di posizione organizzativa possibile, necessario ed utile alle attività dell'Ente nella figura del Segretario-Economo rivestita dal Chiumeo; che risultano, quindi, palesemente infondati il primo ed il secondo motivo ed altresì il terzo, risultando la causa dell'attribuzione patrimoniale, data dalla retribuzione di posizione, legittimata dall'espletamento da parte del Chiumeo dell'incarico di posizione organizzativa effettivamente conferito; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2726-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ASP) [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2023 contro 696 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1640/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/07/2016 R.G.N. 229/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 21 luglio 2016, la Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Trani, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Servizi alla Persona ASP Casa di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il ripristino della posizione organizzativa e della retribuzione di posizione far data dal 1.1.2001 nel contempo rigettando la domanda riconvenzionale con cui la ASP Casa di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la restituzione della somma complessiva versata a titolo di retribuzione di posizione; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, contrariamente al primo giudice, che la documentazione in atti (e, in particolare, la delibera n. 12/2009) attestasse il formale conferimento già dal 1999 al Chiumeo dell'incarico di posizione organizzativa con attribuzione della relativa retribuzione di posizione e di risultato, ricoprendo il predetto la figura di Segretario-Economo di categoria D3 individuata, sulla base del contratto integrativo aziendale del 2/7/1999 e della delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente n. 27/1999, quale unico incarico di posizione organizzativa possibile, necessaria ed utile all'attività dell'Ente; che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASP Casa di [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Chiumeo; CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ASP ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, c.c. e 12, comma 1, delle preleggi, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente applicato i criteri di ermeneutica contrattuale nella parte in cui impone la ricerca della comune intenzione delle parti con riferimento al disposto dell'art. 16 del CCNL di comparto del 31.3.1999 assumendo che il medesimo non consentiva alle Aziende destinatarie il potere di procedere al conferimento delle previste posizioni organizzative e che in quella prospettiva andavano letti i documenti aziendali posti dalla Corte territoriale a base del proprio convincimento; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 16 del CCNL 31.3.1999 del comparto Regioni ed Enti locali, la ASP ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale confutando la ricorrenza nella specie del necessario presupposto dato dall'adozione di un provvedimento, scritto e motivato, di formale conferimento dell'incarico al Chiumeo; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.2033 c.c. è prospettata nuovamente in relazione all'asserita mancanza nella specie di un atto scritto e motivato di conferimento dell'incarico, da cui fa discendere il difetto di causa dell'attribuzione patrimoniale data dal pagamento della retribuzione di posizione a fronte dell'incarico da ritenersi mai conferito; che, nel passare all'esame degli esposti motivi, appare opportuno precisare come la formulata impugnazione sia complessivamente volta a censurare il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'avvenuto conferimento al Chiumeo della posizione organizzativa ed a sostegno di tale assunto la ASP ricorrente invochi il contratto collettivo nazionale di comparto, affermando il carattere programmatico della disposizione concernete l'istituzione della posizione organizzativa e di non aver dato corso alle procedure ivi previste per il conferimento in concreto di quella posizione, omettendo, tuttavia, di specificare che si trattava di materia, (l'individuazione delle posizioni organizzative) rimessa alla contrattazione collettiva aziendale in termini tali per cui in quella sede la materia avrebbe dovuto essere obbligatoriamente disciplinata attraverso una procedura di concertazione sindacale, del cui effettivo intervento e del cui esito la Corte territoriale ha dato puntualmente conto, riportando quanto scritto nel predetto contratto integrativo e negli atti aziendali di recepimento - correttamente esaminati ed interpretati - circa l'essere stato individuato l'unico incarico di posizione organizzativa possibile, necessario ed utile alle attività dell'Ente nella figura del Segretario-Economo rivestita dal Chiumeo; che risultano, quindi, palesemente infondati il primo ed il secondo motivo ed altresì il terzo, risultando la causa dell'attribuzione patrimoniale, data dalla retribuzione di posizione, legittimata dall'espletamento da parte del Chiumeo dell'incarico di posizione organizzativa effettivamente conferito; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell
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