CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con una prima ordinanza del 21/5/2021 il Tribunale dì Messina, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 1061) e 73 (capo 644) D.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l'ipotesi accusatoria, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ceduto a [OSCURATO:PERSONA]- nese, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché avrebbe fatto parte di un'associazione dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]- nanno, rivestendo il ruolo di fornitore. Le indagini avevano portato a ricostruire l'esistenza e l'operatività di due sodalizi rivali dediti al narcotraffico (come testimoniavano gli agguati subiti dagli Arrigo tra l'aprile 2016 e il gennaio 2017): quello dei Bonanno e quello capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] (capo 10), quest'ultimo costituito da coloro che erano un tempo spacciatori al soldo di [OSCURATO:PERSONA], che approfittando delle vicissitudini giu- diziarie patite dai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], si erano "messi in proprio" rilevando una consistente fetta di mercato. A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano richiamate già nella prima ordinanza le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva definito come un trafficante di stupefacente che riforniva stabilmente [OSCURATO:PERSONA]; le captazioni, che davano atto dell'attività di cessione di stupefacenti svolta da Pinnpo sulla piazza locale; la captazione del 18 giugno 2017, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto di primo piano del sodalizio degli Arrigo) che si era dovuto rivolgere il giorno precedente a [OSCURATO:PERSONA] per reperire stupefacente non es- sendo da lui disponibile, rimanendo tuttavia deluso per la quantità e la qualità della cocaina acquistata; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva identificato [OSCURATO:PERSONA] come un fornitore di cocaina di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (moglie dì [OSCURATO:PERSONA]), spacciatori del gruppo Bonanno; la captazione del 22 feb- braio 2017, nella quale [OSCURATO:PERSONA], nel parlare con un soggetto non identificato, evocava una pretesa restitutoria per conto del marito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per una pessima fornitura di droga ricevuta), rivendicando da questi una sorta di man- tenimento mensile. Tali elementi dimostravano per il giudice del riesame, oltre alla cessione di cocaina effettuata al Ragonese nel giugno 2017, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di stabile fornitore e di intraneo al sodalizio. Avverso quella ordinanza propose ricorso per cassazione l'indagato, e la Sesta Sezione di questa Corte di legittimità, con la sentenza 45112/21, ne ritenne uno fondato e l'altro infondato.Infondato venne ritenuto il motivo afferente all'ipotesi di cessione di co- caina al Ragonese, per il quale venne ritenuto che il tribunale messinese, con mo- tivazione non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in sede di legitti- mità, avesse desunto dalle frasi captate che Ragonese si era soltanto lamentato con il suo interlocutore della qualità e della convenienza della droga cedutagli da [OSCURATO:PERSONA], il quale, al pari di altri spacciatori di zona, smerciavano sostanza di pessima qualità. E perciò che in tale prospettiva, non potesse ritenersi, come sosteneva il ricorrente, che la droga ricevuta non avesse del tutto efficacia drogante. Fondata veniva, invece ritenuta la denuncia di un deficit motivazionale quanto alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale facente capo ai Bo- nanno. Ricordati numerosi precedenti di questa Corte (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Rv. 257798; Sez. 4, n. 19272 del 12/6/2020, Rv. 279249; Sez. V, n. 32081 del 24/6/2014, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/3/2014, Rv. 259881) la precedente sentenza di legittimità riteneva che dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non emergessero elementi per poter dire che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse trasformato da for- nitore ad associato, essendosi il precedente provvedimento limitato a richiamare da un lato l'esistenza di un rapporto di fornitura tra il ricorrente e l'associazione criminale "tutt'altro che occasionale" e dall'altro la pretesa di un obbligo di solida- rietà dei sodali nei confronti del ricorrente al momento di fibrillazione del gruppo scaturito dall'arresto del capo clan. Quanto all'attività del ricorrente quale soggetto dedito allo smercio di stu- pefacenti nella zona, oggetto di indagine, veniva altresì rilevato che il tribunale messinese, nella precedente ordinanza, non aveva considerato che le emergenze investigative avevano descritto [OSCURATO:PERSONA] operare anche in favore di soggetti appar- tenenti a compagini associative diverse da quella dei Bonanno e con essa rivali. Dato che non veniva di per sé ad escludere la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (che può essere realizzata anche attraverso un rapporto di fornitura non esclusivo con il sodalizio) ma che imponeva la dimostrazione che il rapporto tra fornitore e acqui- rente avesse assunto la connotazione di canale di rifornimento di valenza biuni- voca, cioè di strumento operativo di cui il sodalizio disponeva nello stabile inte- resse sia di chi rifornisce sia di chi acquista (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764). Né risultava sufficiente a dimostrare l'intraneità del ricorrente la captazione di [OSCURATO:PERSONA], posto che la stessa rappresenta in definitiva la reazione della donna alla causa dell'arresto del marito (la detenzione di droga di scarsa qualità della droga ceduta da [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguente pretesa di essere pagata da [OSCURATO:PERSONA] "al mese" per farsi risarcire del danno subito. La conclusione tratta dal Tribunale (esistenza di un obbligo di solidarietà associativa) appariva per i precedenti giudici di legittimità "un salto logico nel percorso motivazionale". Ciò portava la Sesta Sezione Penale di questa Corte ad annullare con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo per un nuovo esame che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le rile- vate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa sede stabiliti. E per l'effetto, si riteneva che l'annullamento dovesse estendersi anche al punto delle esigenze cautelari, in funzione del loro apprezzamento una volta defi- niti i termini della condotta ascrivibile al ricorrente, sia pur a livello di gravità in- diziaria, anche in funzione dell'operatività o meno della presunzione dettata dall'art. 275, co 3 cod. proc. pen. Nelle more, la misura in atto a carico dell'indagato veniva dal GIP sostituita con quella degli arresti domiciliari. Pronunciando in sede di rinvio, con ordinanza del 23/12/2021, il Tribu- nale del Riesame di Messina ha rigettato l'istanza di riesame e ha confermato la misura degli arresti domiciliari nel frattempo disposta. 2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.: Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. in quanto non si sarebbe uniformata alla sentenza di annullamento, limitandosi ad esaminare le questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite le questioni decise nella pronuncia di annullamento. [OSCURATO:PERSONA], a pag. 1062 dell'ordinanza genetica, era genericamente qualificato "fornitore stabile" di Bonanno e solo per tale ragione meritevole della più grave misura custodiale adottata. Dalla sentenza emessa da questa Suprema Corte, emergeva viceversa che la continuità indicata dal Tribunale del Riesame si scontrava con una sola cessione di cocaina scadente che non gli era stata pagata, circostanza provata in modo eccentrico, motivo per il quale la Suprema Corte di Cassazione annullava il rigetto della richiesta di riesame. La Corte di legittimità riteneva di non dover annullare l'impugnata ordi- nanza, per tale incolpazione provvisoria di violazione dell'art. 73, DPR n. 309/90, pur essendo modesta la violazione per qualificazione data allo stupefacente dal Ragonese. Sempre con accusa provvisoria (pag. 1062 della ordinanza cautelare) il ri- corrente era accusato di essere partecipe del gruppo che avrebbe fatto capo a [OSCURATO:PERSONA], con la qualifica di "stabile fornitore" solo perché la moglie di costui, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comunicato ad un ignoto nipote che non intendeva onorare il debito del marito, ormai recluso, per una fornitura scadente "fitusa" di presunto stupefacente. Il ricorrente ricorda il contenuto della precedente ordinanza e, soprattutto, che: a) Nessuna delle innumerevoli captazioni del "robusto ed inoppugnabile" compendio probatorio captava il ricorrente nell'atto di spacciare o di ammettere di aver spacciato sostanza stupefacente che al più avrebbe provato la cessione o la ricezione, indiziabile a norma del/'art. 73 DPR n. 309/90. b) Nessuno degli innumerevoli verbalizzanti che si occupavano delle inda- gini verificava se il ricorrente era presente sul territorio ed in grado di compiere anche quella sporadica attività di spaccio che gli veniva attribuita da una singola captazione che per essere inoppugnabile, avrebbe dovuto quantomeno risultare riscontrata da investigazioni successive. c) L'unico dei collaboranti indicati dall'impugnata ordinanza, con il quale il ricorrente avrebbe avuto tre incontri, senza cessione o ricezione di droga era Bo- nanno Gianfranco che lo testimoniava e non indicava fatti che giustificherebbero l'incolpazione del prevenuto come incoato nel gruppo che porta il suo cognome. [OSCURATO:PERSONA] attribuiva al ricorrente la qualifica di fornitore, senza indicare le forniture; al contrario riferiva che in occasione dì uno dei tre incontri da lui descritti avrebbe chiesto al ricorrente della cocaina che non gli era stata mai consegnata e, da ultimo, particolare che fa dubitare della veridicità delle prece- denti dichiarazioni, I verbalizzanti erano costretti a farsi indicare da [OSCURATO:PERSONA]- franco il ricorrente attraverso una foto segna/etica per testarne la individuazione dimostrando che il Bonanno ignorava il cognome del ricorrente. Sottolinea il ricorrente che, come giustamente affermava questa Suprema Corte con la sentenza di annullamento con rinvio, le investigazioni e l'ordinanza annullata non provavano. "... il mutamento del (presunto) rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile-ricon- ducibile alla affectio societatis...". Ebbene, l'ordinanza impugnata con la quale la relatrice di quella in prece- denza annullata cerca di migliorare, per il ricorrente senza riuscirci, le rappresen- tazioni dei fatti provenienti dalle propalazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA]- franco, non aggiungerebbe nuovi elementi. A [OSCURATO:PERSONA] si vuole attribuire il merito di aver rappresentato raffectio" nutrito dalla societas sceleris, viceversa assente. Dalla sua dichiarazione, dalla quale emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] era l'unico con il quale avrebbe avuto rapporti, non risultavano forniture o cessioni di sostanze stupefacenti. Gli altri, tanto gli interessati propalanti, quanto gli interlocutori delle "robuste" captazioni, non pronunciavano il cognome del ricorrente, lo avrebbero viceversa associato ad un certo Carlo dell'is. 13 di carnagione scura, ma il ricor- rente non abitava a quell'indirizzo e si chiama solo Carlo, che è un nome molto diffuso ed in Sicilia di carnagione scura lo sono in molti. Con un secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 606, 627 e 628 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 192, 197 e 273 cod. proc. pen. Ricorda il ricorrente che il delitto di cui all'art. 74 DPR n. 309190, al pari di ogni fattispecie associativa, è reato a concorso necessario e dolo specifico rappre- sentato dalla consapevole volontà di commettere un numero indeterminato di reati di traffico di sostanze stupefacenti. Il concorso necessario è rappresentato dalla compartecipazione di non meno di tre soggetti che si aggregano per la realizza- zione del fine comune che sarà quello dello spaccio di stupefacenti, mentre il dolo specifico non potrebbe desumersi da un'unica cessione di cocaina scadente, "fi- tusa". Si evidenzia che il Tribunale del Riesame, con la prima ordinanza poi cas- sata, aveva ritenuto provata l'accusa di concorso tipico nel delitto di associazione finalizzata al narcotraffico in ragione di un'unica cessione definita nell'ordinanza (pag. 14) "un consolidato rapporto illecito". Ebbene, si lamenta che il giudice del rinvio abbia utilizzato l'identica "cap- tazione" di [OSCURATO:PERSONA] con il non identificato nipote, dalla quale desume un "rapporto stabile", non più per l'unica fornitura, ma per quella "affectio "che con- sentiva a [OSCURATO:PERSONA] di pronunciare la frase "...che mi dia i soldi! Al mese" Dalla prima ordinanza annullata, alla seconda, ci si duole che la captazione sia rimasta uguale, mentre ne sarebbe cambiata l'interpretazione, surrettizia e non giuridica, che il medesimo relatore intende attribuirle per aggirare la nullità sen- tenziata dalla precedente sentenza di legittimità. Se l'adozione della misura cautelare deve essere affidata ad un elemento tanto labile, da poter essere interpretato in due modi diversi dallo stesso Giudice del riesame, questo elemento non riuscirà mai a raggiungere il rango di prova (il richiamo è a Sez. 5 n.28559/20). Tra la prima ordinanza annullata e la seconda cambiava il significato da attribuire all'indizio non probante dell'incolpazione provvisoria di violazione dell'art. 74 DPR n. 309190. Aumenta, viceversa il sospetto che le robuste e grani- tiche captazioni siano effetto di manipolazione da parte degli stessi captati e di [OSCURATO:PERSONA] in particolare. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] con le sue pro- palazioni era il primo a non attribuire il ruolo di "stabile fornitore" al ricorrente, che gli aveva negato una fornitura di cocaina e gli donava 50 euro. Pertanto, prima di affermare che le captazioni sarebbero il riscontro alle accuse di [OSCURATO:PERSONA]- franco, il tribunale messinese avrebbe dovuto precisare quale affermazione era in attesa di riscontro.Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto rigettarsi il ricorso e ha depositato memoria nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 3. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, co. 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/3/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/2/2013, Superbo, Rv. 255928). 4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame, volta a colmare il deficit motiva- zionale di cui alla precedente ordinanza, è stata prospettata in concreto e diffusa- mente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustifica- zione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. I giudici del gravame della cautela ripercorrono, in primis (pagg. 1- 9), la natura del sodalizio criminoso e le sue vicende, con particolare riferimento alle propalazioni del Bonanno circa il ruolo di fornitori e spacciatori, quindi, colmando il deficit motivazionale della prima ordinanza si soffermano sul ruolo specifica- mente ascritto a [OSCURATO:PERSONA], rilevando come il ruolo dell'odierno ricorrente nella consorteria è stato infatti approfondito dal collaboratore Bonanno in numerosi ver- bali. Nella prima occasione, in data 4 dicembre 2017, dichiarava: "Cannavò si ri- fornisce da un tale Carlo, del quale non ricordo il cognome, è comunque un sog- getto scuro di carnagione che abita presso l'isolato 13 a Giostra". In data 3 gennaio 2018 lo stesso collaboratore di giustizia dichiarava: "La cocaina [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la prendevano da un certo Carlo dell'iso- lato 13. Durante i permessi premio altresì, in quattro - cinque circostanze ho avuto modo di incontrare [OSCURATO:PERSONA]. Nell'occasione sono andato a trovare anche mia nonna, che ha litigato con mia madre. [OSCURATO:PERSONA] mi ha detto che spac- ciava cocaina, che mio fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato un debito con i fornitori di 70.000 euro e che stava aiutando [OSCURATO:PERSONA] a ripianare il debito spacciando cocaina e che il loro fornitore era Carlo dell'isolato 13. Non mi ha ag- giunto altro sulla attività di spaccio, ma mi ha mostrato la cocaina che nascondeva nel bagno attiguo alla sua stanza, nel contro-soffitto in un faretto". "Io ho avuto modo di incontrare Carlo dell'isolato 13 in due circostanze. Nella prima circostanza, sempre durante un permesso premio, ho incontrato que- sto Carlo a casa proprio di [OSCURATO:PERSONA], ricordo di averlo visto dentro casa. E' stato Carlo a salutarmi, chiamandomi con nome Gianfranco e dicendomi: "non ti ricordi di me, sono Carlo dell'Isolato 13, sono il cugino di Eliana e Domenica" e mettendo le mani in tasca mi ha detto "tieni 50 euro per le sigarette , non ti offendere ". Ricordo che in tasca aveva un bel po' di soldi, credo circa 800 euro. Infatti, quando mi diede cinquanta euro li tirò fuori da un mazzetto di soldi che aveva in tasca. Successivamente lo stesso [OSCURATO:PERSONA], mi disse che quello era il soggetto che lo riforniva di droga. Durante un successivo permesso premio, ho incaricato [OSCURATO:PERSONA] di andare da [OSCURATO:PERSONA] e di chiedere di Carlo. Fui così messo in contatto con Carlo che venne a trovarmi a casa. A Carlo gli cercai trenta, cinquanta grammi di cocaina. Volevo prendere informazioni anche da lui. Non mi ha dato cocaina, ma mi ha detto più tardi ti porlo una bella cosa, ma non è più venuto. In quella circostanza mi ha detto che lui prendeva la cocaina da [OSCURATO:PERSONA] che abita a Tremonti alta, ma non sulla via [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] spaccia me lo ha detto anche [OSCURATO:PERSONA] durante i permessi premio." Nel verbale del 7 febbraio 2018 ha precisato: "A correzione di quanto pre- cedentemente dichiarato, riferisco di aver incontrato Carlo in tre circostanze e non in due durante i permessi premio. Infatti, avevo riferito erroneamente di averlo incontrato solo due volte, mentre adesso mi è venuta in mente una ulteriore cir- costanza. La prima volta è quando mi diede, come già riferito, 50 euro a casa di [OSCURATO:PERSONA]. La seconda volta è quando gli chiesi, come già riferito, della co- caina che non mi consegnò. Lo incontrai a casa mia, dove venne poiché, su mia richiesta, lo aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA]. Carlo giunse con un SH. In quella oc- casione gli dissi che la droga mi serviva per darla a Calo gero Rolla e Carlo mi riferì che si rifiutava di dargliela poiché quest'ultimo non era un buon pagatore. Nel medesimo contesto mi disse anche che lui prendeva la cocaina da [OSCURATO:PERSONA] e neppure quesi ultimo voleva dare la droga a Calo gero per i medesimi motivi. La terza volta, sempre durante un permesso premio, lo vidi a casa di [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia in questa occasione non parlammo ma ci siamo solo salutati." Ebbene, come ricorda il provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto in fotografa l'odierno ricorrente. Quanto descritto viene, con una motivazione priva di aporie logiche, rite- nuto dal tribunale messinese integrare, in termini di gravità indiziaria quel quid pluris che rende il fornitore intraneo alla consorteria. Ciò perché il [OSCURATO:PERSONA] è descritto non come occasionale procacciatore di stu- pefacente, bensì quale unico canale di fornitura di un gruppo organizzato ed arti- colato, dedito ad un'attività di spaccio significativa e frenetica, non interrotta nean- che dalla carcerazione del maggiorente [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale il gruppo si riorganizzava immediatamente. L'entità delle transazioni, la loro frequenza, la misura significativa del cre- dito maturato, l'unicità riscontrata della fonte di fornitura identificata ben valgono per il giudice del gravame cautelare ad integrare gli elementi richiesti. Né viene ritenuta dubitabile la piena consapevolezza di adesione ad un programma crimi- noso indeterminato, attesa la stabilità e risalenza del rapporto. Le propalazioni univoche e significative del Bonanno - ricorda il provvedi- mento impugnato - dalla stessa sentenza rescindente sono state considerate as- solutamente attendibili, atteso che l'esistenza del sodalizio non è stata minima- mente messa in discussione. Le propalazioni in questione -prosegue il provvedimento impugnato - sono riscontrate in merito alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] dalla conversazione captata riportata a pag. 12 dell'ordinanza cassata che nella ricostruzione operata non esauriva la figura del ricorrente, ma si atteggiava come riscontro alle propalazioni predette. Si tratta della conversazione captata il 22 febbraio 2017, dopo l'arresto del [OSCURATO:PERSONA] che vede come protagonista la moglie [OSCURATO:PERSONA], che, col- loquiando con un giovane non identificato, indicato come un nipote, esprimeva la preoccupazione per la sorte del consorte, interrogandosi sulla prognosi di con- danna dello stesso ed esternando al contempo la propria rabbia, ritenendosi vit- tima di una "soffiata". E il nipote, evidentemente ingerito nel medesimo traffico, recriminava che l'arresto era avvenuto oltretutto per il rinvenimento di una partita di droga di infima qualità ("per quella cosa rognosa! ...marrone era!"), circostanza su cui la Vinci conveniva con veemenza ("quella cosa fitusa! Per quella cosa fitusa gli dico! Quella cosa fitusa! E ora scrivi nel pezzo di carta: quelli e quelli!"). Osserva il tribunale messinese come le rimostranze dei due nel prosieguo del dialogo si riversavano proprio sull'odierno ricorrente, che veniva indicato con nome e cognome, all'evidenza autore della cessione di droga di scarsa qualità (Ni- pote: "a quel [OSCURATO:PERSONA] incompr ... le gambe". Veronica: "Ci scendo quando gli cerco i soldi ... a [OSCURATO:PERSONA] ... ora. Non i soldi che deve dare a mio marito. Che mi dia i soldi. Al mese!"). Dunque, non solo la Vinci evocava una pretesa restitutoria per conto del marito, per la pessima droga ricevuta ("non i soldi che deve dare a mio marito!"), ma riteneva di dover pretendere una sorta di mante- nimento, proprio alla luce (Iella stabilità del rapporto di fornitura ("che mi dia i soldi! Al mese"): L'affermazione trovava l'obiezione del nipote ("che scendi? Che devi cer- care?"), posto che l'assistenza agli associati normalmente connota realtà associa- tive di altro tenore, ma la Vinci non solo ribadiva il proprio proposito ("ora tua zia si finge pazza!") ma confermava il ruolo di fornitore del [OSCURATO:PERSONA] che in precedenza, pochi giorni prima, le aveva chiesto il pagamento di forniture pregressc ("... i soldi. Me li ha cercati a me avantieri.., li ho ... incompr... tutti... tutti"). Logica appare la conclusione del giudice del gravame cautelare che la con- versazione captata non lasci, pertanto, adito a dubbi sull'intraneità al sodalizio del [OSCURATO:PERSONA], confermandone sia il ruolo di fornitore delineato dal [OSCURATO:PERSONA], sia l'ingente debito maturato dal [OSCURATO:PERSONA] ed onorato dalla Vinci (quanti- ficato in 70.000 euro) sia, ancora, la stabilità dei rapporti. 5. L'ordinanza in questione appare colmare il deficit motivazionale della precedente, nei punti indicati dal giudice di legittimità, e operare un buon governo del principio consolidato secondo cui la condotta di partecipazione ad un'associa- zione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'asso- ciazione fa traffico e il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la rice- vono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo pro- gramma delittuoso, tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravità indizia- ria, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 dei 19/6/2013, Rv. 257798; in senso conforme, da ultimo, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249).In altri termini, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile alla "a f- fectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo crimi- noso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/6/2014, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/3/2014, Rv. 259881). Dunque, sia il fornitore che il rivenditore abituali devono considerarsi pari- menti partecipi dell'associazione, anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte. Va pertanto riaffermato il principio di cui al precedente di questa Corte re- golatrice costituito da sez, 6 n. 3509/2012 per cui, in definitiva, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, può dirsi realizzata sia dalla unione di più persone che operano, anche in via soltanto parallela, per la realizzazione di profitti con lo spaccio della droga, sia dal vincolo che lega l'impor- tatore, che si adopera per rifornire il mercato, in via continuativa, con l'organizza- zione territoriale dedita allo spaccio, purché tutti i soggetti abbiano la consapevo- lezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché l'acquirente-riven- ditore sia stabilmente disponibile, inoltre, a ricevere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Integra -secondo quanto precisato in altra pronuncia più recente- la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel con- sumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'as- sociazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798). E' stato anche precisato che per la configurabilità della condotta di parteci- pazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richie- sto un atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così sez. 4, n. 51716 del 16.10.2013, Amodio e altri, rv. 257905, fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che risultava essere l'intestatario del contratto di locazione dell'immobile all'interno del quale era occultata e venduta la sostanza stupefacente). L'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stu- pefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personal- mente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incom- patibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 1, n. 43850/2013 in una fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato tra- sporto di un apprezzabile quantitativo di droga" ),In altri termini, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale (Sez. 6, n.50965 dei 2/12/2014, Rv. 261379) sempre che risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione. Conclusivamente in punto di gravità indiziaria, nel caso di specie, contra- riamente a quanto sostenuto in ricorso, la rappresentazione dei fatti posta a base dell'opzione decisionale risulta connotata da un substrato argomentativo adeguato e tale da soddisfare le esigenze motivazionali poste in rilievo dalla citata sentenza n. 45112/2021. Il giudice del gravame cautelare, invero, premessa la sussistenza -non contestata- del sodalizio facente capo ai Bonanno, ha illustrato, da un lato, il contenuto delle dichiarazioni rese, in più occasioni, dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha pacificamente indicato il ricorrente quale fornitore 'stabile' del gruppo Bonanno, prima di [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dopo l'arresto di quest'ultimo, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, moglie e sodale del pre- detto Bonanno) - stabilità resa evidente anche dall'ammontare del debito, pari a 70.000,00 euro, lasciato dal Bonanno, al momento del suo arresto, nei confronti del ricorrente/fornitore - il tutto confermato dal tenore della conversazione inter- cettata in data 22 febbraio 2017, dopo l'arresto del predetto [OSCURATO:PERSONA], tra la moglie [OSCURATO:PERSONA] e il nipote. 6. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli ele- menti materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu- sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non- ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Per il reato associativo in contestazione vige la doppia presunzione ex art.275 co. 3 cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Tale presunzione è relativa, ma non risulta contrastata nel caso che ci oc- cupa da alcun elemento introdotto nel procedimento da cui concretamente inferire l'assenza di attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata appare avere assolto al suo onere motivazionale, anche in relazione all'intenso pericolo di recidiva che, come correttamente ravvi- sato nel provvedimento genetico della misura, si desume ampiamente dalle con- dotte accertate, che denotano l'inserimento del prevenuto in contesti di criminalità organizzata, rappresentando dati sintomatici di una concreta inclinazione all'ille- cito, per cui è ragionevole ipotizzare che in assenza dell'intervento cautelare egli continuerà a porre in essere reati in materia di stupefacenti della stessa specie di quelle perseguite. Viene, in particolare evidenziato che il ricorrente, benché formalmente in- censurato, ha dimostrato con i fatti oggetto del presente procedimento un'accen- tuata pericolosità, cui si connette un rischio concreto ed attuale di recidiva, attesa la disponibilità di ingenti partite di droga da vendere all'ingrosso, nonché la rite- nuta intraneità ad un sodalizio organizzato stabilmente dedito al narcotraffico. Conferente appare il richiamo al dictunn di Sez. 2 n. n. 19341/2018 se- condo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operalività dell'associazione ex ari. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né alla data ul- tima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commis- sione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del mede- simo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Nella specie, il tribunale messinese ritiene motivatamente che neanche il tempo decorso dai fatti, si palesa idoneo a superare la presunzione c.d. doppia- mente relativa di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, in mancanza di elementi, enucleabili dagli atti del procedimento, sintomatici di una rescissione dei legami criminali accertati e quindi del venir meno delle "eesigenze di cautela o dell'adeguatezza di misura gradata.Peraltro, viene ritenuto evidente come, nel caso di specie tali considerazioni siano vieppiù pregnanti ove si consideri che, nelle more, il trattamento cautelare è già stato gradato con concessione degli arresti domiciliari da parte del giudice della misura. Il mantenimento della misura in esecuzione viene perciò ritenuto assoluta- mente necessario, non essendo ulteriore misura ancora meno restrittiva assoluta- mente adeguata nel contesto evidenziato. 7. In proposito, va ricordato il condivisibile dictum di questa Suprema Corte secondo cui vi è un più intenso obbligo di motivazione sul punto del giudice della cautela solo quando l'indagato abbia dedotto - il che nel caso in esame non è avvenuto- elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (così questa Sez. 4, n. 21086 del 6.4.2018, Morabito, non mass., che richiama le conformi Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo, Rv. 25638801; Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25663401). In altra condivisibile pronuncia, ancora più eloquentemente, si è affermato - e va qui ribadito- che, in tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievoli- mento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di ele- menti positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di pre- venzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016 dep. il 2017, Puca, Rv. 269112; conf. Sez. 2, Sentenza n. 4951 del 12/01/2016, Soleti, Rv. 266152). Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273434 ha precisato come, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una pre- sunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della mi- sura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presu