CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 luglio 2021
Cassazione n. 21964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 12 agosto 2021, il tribunale della libertà di Catanzaro, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di C 44.200,00 emesso il 17 luglio 2021 dal G.I.P. dello stesso tribunale, che aveva convalidato il sequestro d'urgenza del pubblico ministero in relazione a diverse ipotesi del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso allo stesso contestate. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano congiuntamente ricorso per cassazione l'indagato e la madre (in qualità di terza interessata), tramite gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 321, comma 1 dello stesso codice. I ricorrenti, si dolevano del fatto che il disposto sequestro avrebbe violato il principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare, in quanto il tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto dell'attività di gommista dell'indagato, da cui sarebbero derivati del tutto lecitamente.- detti ricavi, poi occultati per ragioni fiscali. Inoltre, sarebbero state sequestrate somme eccedenti il quantum in ipotesi conseguito dal Vitellio con la commissione del reato provvisoriamente contestatogli. I ricorrenti deducevano, altresì, assenza di motivazione in ordine all'esistenza di un pericolo di reiterazione dotato dei requisiti di concretezza ed attualità nonché in ordine alla riconducibilità all'indagato dei beni oggetto di sequestro, rinvenuti presso l'abitazione della madre, anche in considerazione del contenuto delle intercettazioni valorizzate in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato. Preliminarmente deve rammentarsi che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656). Orbene, nel caso in esame, appare sussistere l'invocata violazione degli artt. 240 cod.pen. e 321 cod.proc.pen. con riferimento specifico alla congruenza tra somma sequestrata e profitto illecito indicato nella provvisoria imputazione elevata a carico del Vitiello. Invero, il tribunale della libertà, con le osservazioni svolte a pagina 4 della motivazione dopo avere confutato la tesi della riconducibilità della somma sequestrata all'attività lavorativa del ricorrente con argomenti privi dei lamentati vizi, afferma che trattandosi di somme riconducibili all'attività illecita ed in particolare all'attività di estorsione delle stesse si impone l'apprensione a fini impeditivi. La motivazione così svolta tuttavia appare eccentrica rispetto all'imputazione, circostanza questa dedotta dalla seconda doglianza contenuta nell'unico motivo di ricorso sotto il profilo del difetto di proporzione, posto che a fronte di alcune estorsioni aggravate contestate ed il cui profitto illecito avrebbe raggiunto l'importo complessivo di alcune migliaia di euro, la somma sequestrata in contante è notevolmente superiore (euro 44.200) ed appare pertanto non direttamente riconducibile alle fattispecie oggetto di contestazione provvisoria. Vero è che il provvedimento genetico del G.I.P. appare anche fare riferimento quale presupposto alla confisca di cui all'art. 240 bis cod.pen., tuttavia, tale diverso presupposto della misura reale, non risulta in alcun modo sviluppato nel provvedimento del tribunale del riesame che richiama invece l'esigenza impeditiva con ciò pretermettendo in toto l'analisi della possibilità di procedere a confisca allargata; e quindi, la motivazione del provvedimento impugnato invero risulta avere fatto generico ed apparente riferimento a molteplici profili e non pone in condizione l'indagato di avere adeguata contezza delle ragioni per cui ha subito il provvedimento ablativo reale.In. accoglimento del ricorso, pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata e gli atti trasmessi al tribunale di Catanzaro sezione per il riesame delle misure cautelari reali per nuovo esame, all'esito del quale il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sulla applicabilità del sequestro anche a diversi presupposti da quelli indicati ed in particolare sotto il profilo della eventuale confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catanzaro -sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame. Roma, 18 Maggio 2022 Il onsigliere Este ore tt. [OSCURATO:PERSONA]