CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1975
Cassazione n. 10846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1975 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 127-30835/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull'accertamento della penale responsabilità, la consistenza ontologia della aggravante di aver agito in più persone riunite, oltre alla misura della sanzione irrogata. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore del fatto deriva dalla convergenza di dati indiziari (tracciamento dei dati esterni relativi alla connessione del cellulare in uso rispetto alla rete) che non può ritenersi determinata dal caso. I tabulati telefonici ne testimoniano la presenza in prossimità dei luoghi teatro dei fatti e distante dal Comune di residenza, nei momenti antecedenti e successivi rispetto alla consumazione della rapina, le strategie usate nel corso della rapina sono seriali. A fronte di tali convergenze indiziarie la difesa non ha introdotto nel giudizio di merito alcuna (neppure) astratta ipotesi alternativa capace di allontanare l'imputato dal luogo ove il reato contestato si consumò. La motivazione della Corte, conforme a quella di primo grado, appare pertanto del tutto logica e coerente rispetto al compendio di evidenze esaminate nel processo di merito ed in quanto tale non è censurabile nel giudizio di legittimità. 1.2. Del pari è a dirsi quanto alla violazione della legge penale ed ai vizi di motivazione dedotti in ordine alla consistenza ontologica della aggravante di aver agito in più persone riunite, avendo i testimoni presenti in banca riferito di condotte offensive portate all'unisono da due persone compresenti. 1.3. Il terzo motivo di ricorso difetta di specificità: il ricorrente ha solo dedotto l'eccessività di una sanzione attestata poco sopra il minimo edittale, laddove la Corte ha argomentato sul punto valorizzando sia la gravità obiettiva dei fatti, che la personalità dell'agente, gravato da precedenti specifici. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.