Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00564/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15756-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37 SC E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 586/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15756 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -2- Rilevato che: 15756/2020 Con atto di citazione del 9 gennaio 2008 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni che avrebbe cagionato a immobile di loro proprietà un incendio il 18 aprile 2007 in un appartamento condotto da [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], ottenendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, si costituiva dopo la sopravvenuta morte del marito [OSCURATO:PERSONA] unitamente ai suoi figli ed eredi Natale, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], che otteneva la riunione con un'altra causa instaurata da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere appunto al conduttore il risarcimento dei danni, e nella quale in via riconvenzionale il conduttore Gallo aveva chiesto il risarcimento dei danni al locatore; in quest'ultima causa erano stati chiamati pure [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dopo avere svolto istruttoria con prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza del 16 novembre 2015, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], condannando solidalmente i convenuti a risarcirli nella misura di C 8741,97, oltre accessori.

Proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA], Natale, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]; restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 21 marzo 2019, rigettava l'appello principale, assorbito l'incidentale. [OSCURATO:PERSONA], Natale, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, da cui gli intimati non si sono difesi.

Considerato che: Il ricorso è composto da tre motivi. 1.1 D primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1588 e 2051 c.c.

Illustrato ampiamente il contenuto dell'articolo 1588 c.c. - norma che prevede la responsabilità del conduttore anche nel caso di incendio salvo questo sia derivato da causa a lui non imputabile -, e rimarcata la sua diversità rispetto agli articoli 2043 e 2051 c.c., si conclude nel senso che sarebbe incomprensibile il motivo per cui il risarcimento non sia stato reso soltanto dal conduttore e perché la responsabilità di quest'ultimo "acclarata" non valga nei confronti dei terzi ai sensi dell'articolo 2051 c.c. come responsabilità da omessa custodia. 1.2 In realtà, il giudice d'appello indica e illustra chiaramente le fonti delle rispettive responsabilità di locatore e condutture: e si è dinanzi ad una valutazione fattuale della loro sussistenza - in particolare il conduttore viene ritenuto responsabile per non adeguata manutenzione, mentre il locatore, come risulta da pagina 14 della sentenza, responsabile per essere la canna fumaria affetta da vizio di costruzione -.

La censura, dunque, sarebbe ammissibile soltanto se proposta in un gravame. 2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., motivazione manifestamente e irriducibilmente contraddittoria nonché omesso fatto discusso e decisivo.

Il giudice d'appello ha ritenuto responsabile il locatore perché la canna fumaria da cui si è sprigionato l'incendio avrebbe avuto un vizio di costruzione; il proprietario, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse inseriti, secondo il giudice d'appello è responsabile ai sensi dell'articolo 2051 c.c. dell'incendio.

Oppongono i ricorrenti che questa impostazione confliggerebbe con S.U. 12019/1991, per cui è custode chi ha il governo della casa come potere giuridico e di fatto, cioè di poter intervenire per evitare pregiudizi ai terzi.

Il giudice d'appello estrapolarebbe in modo distorto e incompleto dalla consulenza tecnica d'ufficio quanto concerne la posizione della canna fumarla, aggiungendo che essa sarebbe stata "conglobata all'interno dell'immobile": da qui la responsabilità del locatore.

Invece il consulente tecnico d'ufficio avrebbe qualificato la canna fumarla come "non incassata" nella muratura, con conseguente obbligo di custodia esclusivamente del conduttore. 2.2 Il giudice d'appello, invero, non afferma che la canna è "incassata", ma soltanto (pagina 14 della sentenza) si riferisce genericamente alla responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per "la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati"; e ciò dopo aver osservato che il consulente tecnico d'ufficio aveva "ravvisato una concausa dell'incendio nell'errata o mancata coibentazione della canna fumaria con le strutture in adiacenza", dando così per possibile anche la "mancata coibentazione", il che conduce la questione anche su un piano inammissibilmente fattuale.

Il motivo, quindi, in parte è inammissibile, in parte infondato. 2.3 Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione al riguardo di un fatto decisivo della controversia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

La Corte d'appello sulla domanda di risarcimento proposta dal locatore nei confronti del conduttore avrebbe rigettato travisando i fatti: ha ritenuto che correttamente il giudice di prime cure avesse rigettato per una transazione stipulata da locatore e condutture, in cui il locatore rinunciava soltanto al pagamento dei canoni se il conduttore tinteggiava i muri interni danneggiati dall'acqua utilizzata per spegnere l'incendio.

Nel verbale dell'udienza del 6 febbraio 2008 il conduttore avrebbe riconosciuto che la ristrutturazione del tetto era stata compiuta dal proprietario. 3.2 Questo motivo appare riconducibile all'articolo 395 n.4 c.p.c. in ordine al contenuto della transazione: al riguardo, a pagina 15 della sentenza, la corte territoriale ne ha infatti indicato, in modo oggettivo e non interpretativo, un diverso contenuto, laddove afferma: "Quanto alla domanda di risarcimento danni da mancato guadagno dei canoni di locazione da maggio 2007 a gennaio 2008, correttamente il giudice di prime cure ha disposto il rigetto in considerazione dell'avvenuta transazione tra le parti, transazione nella quale il locatore ha espressamente rinunziato agli stessi a fronte dell'impegno del Gallo di ripristinare lo stato dell'immobile danneggiato".

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendovi stata difesa degli intimati.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15756-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37 SC E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 586/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15756 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- Rilevato che: 15756/2020 Con atto di citazione del 9 gennaio 2008 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni che avrebbe cagionato a immobile di loro proprietà un incendio il 18 aprile 2007 in un appartamento condotto da [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], ottenendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, si costituiva dopo la sopravvenuta morte del marito [OSCURATO:PERSONA] unitamente ai suoi figli ed eredi Natale, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], che otteneva la riunione con un'altra causa instaurata da [OSCURATO:PERSONA] per chiedere appunto al conduttore il risarcimento dei danni, e nella quale in via riconvenzionale il conduttore Gallo aveva chiesto il risarcimento dei danni al locatore; in quest'ultima causa erano stati chiamati pure [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dopo avere svolto istruttoria con prove orali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza del 16 novembre 2015, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], condannando solidalmente i convenuti a risarcirli nella misura di C 8741,97, oltre accessori. Proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA], Natale, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]; restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 21 marzo 2019, rigettava l'appello principale, assorbito l'incidentale. [OSCURATO:PERSONA], Natale, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, da cui gli intimati non si sono difesi. Considerato che: Il ricorso è composto da tre motivi. 1.1 D primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1588 e 2051 c.c. Illustrato ampiamente il contenuto dell'articolo 1588 c.c. - norma che prevede la responsabilità del conduttore anche nel caso di incendio salvo questo sia derivato da causa a lui non imputabile -, e rimarcata la sua diversità rispetto agli articoli 2043 e 2051 c.c., si conclude nel senso che sarebbe incomprensibile il motivo per cui il risarcimento non sia stato reso soltanto dal conduttore e perché la responsabilità di quest'ultimo "acclarata" non valga nei confronti dei terzi ai sensi dell'articolo 2051 c.c. come responsabilità da omessa custodia. 1.2 In realtà, il giudice d'appello indica e illustra chiaramente le fonti delle rispettive responsabilità di locatore e condutture: e si è dinanzi ad una valutazione fattuale della loro sussistenza - in particolare il conduttore viene ritenuto responsabile per non adeguata manutenzione, mentre il locatore, come risulta da pagina 14 della sentenza, responsabile per essere la canna fumaria affetta da vizio di costruzione -. La censura, dunque, sarebbe ammissibile soltanto se proposta in un gravame. 2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., motivazione manifestamente e irriducibilmente contraddittoria nonché omesso fatto discusso e decisivo. Il giudice d'appello ha ritenuto responsabile il locatore perché la canna fumaria da cui si è sprigionato l'incendio avrebbe avuto un vizio di costruzione; il proprietario, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse inseriti, secondo il giudice d'appello è responsabile ai sensi dell'articolo 2051 c.c. dell'incendio. Oppongono i ricorrenti che questa impostazione confliggerebbe con S.U. 12019/1991, per cui è custode chi ha il governo della casa come potere giuridico e di fatto, cioè di poter intervenire per evitare pregiudizi ai terzi. Il giudice d'appello estrapolarebbe in modo distorto e incompleto dalla consulenza tecnica d'ufficio quanto concerne la posizione della canna fumarla, aggiungendo che essa sarebbe stata "conglobata all'interno dell'immobile": da qui la responsabilità del locatore. Invece il consulente tecnico d'ufficio avrebbe qualificato la canna fumarla come "non incassata" nella muratura, con conseguente obbligo di custodia esclusivamente del conduttore. 2.2 Il giudice d'appello, invero, non afferma che la canna è "incassata", ma soltanto (pagina 14 della sentenza) si riferisce genericamente alla responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per "la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati"; e ciò dopo aver osservato che il consulente tecnico d'ufficio aveva "ravvisato una concausa dell'incendio nell'errata o mancata coibentazione della canna fumaria con le strutture in adiacenza", dando così per possibile anche la "mancata coibentazione", il che conduce la questione anche su un piano inammissibilmente fattuale. Il motivo, quindi, in parte è inammissibile, in parte infondato. 2.3 Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione al riguardo di un fatto decisivo della controversia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. La Corte d'appello sulla domanda di risarcimento proposta dal locatore nei confronti del conduttore avrebbe rigettato travisando i fatti: ha ritenuto che correttamente il giudice di prime cure avesse rigettato per una transazione stipulata da locatore e condutture, in cui il locatore rinunciava soltanto al pagamento dei canoni se il conduttore tinteggiava i muri interni danneggiati dall'acqua utilizzata per spegnere l'incendio. Nel verbale dell'udienza del 6 febbraio 2008 il conduttore avrebbe riconosciuto che la ristrutturazione del tetto era stata compiuta dal proprietario. 3.2 Questo motivo appare riconducibile all'articolo 395 n.4 c.p.c. in ordine al contenuto della transazione: al riguardo, a pagina 15 della sentenza, la corte territoriale ne ha infatti indicato, in modo oggettivo e non interpretativo, un diverso contenuto, laddove afferma: "Quanto alla domanda di risarcimento danni da mancato guadagno dei canoni di locazione da maggio 2007 a gennaio 2008, correttamente il giudice di prime cure ha disposto il rigetto in considerazione dell'avvenuta transazione tra le parti, transazione nella quale il locatore ha espressamente rinunziato agli stessi a fronte dell'impegno del Gallo di ripristinare lo stato dell'immobile danneggiato". 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendovi stata difesa degli intimati. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis
Sentenza Cassazione n. 00564/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris