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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43050/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ecc. - ricorre avverso la sentenza del 27.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena ridotta in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 150 di multa, previa concessione dell'attenuante di cui all'art.62, n.4 c.p. - confermando nel resto, la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 17.05.2021, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato dei reati a lui ascritti al capo A previa riqualificazione del furto nella fattispecie di tentato furto e al capo b) di cui all'art. 4 1.110/1975 e lo aveva condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in riferimento all'art.131-bis cod. pen. in relazione all'art.624 cod. pen. e vizio di motivazione non è deducibile perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (S.S.U.U. 13681 del 2016, Tushaj); il comportamento dell'imputato è risultato abituale, dati non solo i numerosi alias indicativi della propensione dell'imputato ad utilizzare nomi non suoi ma anche i precedenti penali risultanti a suo carico e i procedimenti tuttora pendenti, elementi tutti piuttosto sintomatici della propensione a delinquere dell'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'art. 62 bis e vizio di motivazione è indeducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ecc. - ricorre avverso la sentenza del 27.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato - limitatamente alla pena ridotta in mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 150 di multa, previa concessione dell'attenuante di cui all'art.62, n.4 c.p. - confermando nel resto, la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 17.05.2021, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato dei reati a lui ascritti al capo A previa riqualificazione del furto nella fattispecie di tentato furto e al capo b) di cui all'art. 4 1.110/1975 e lo aveva condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge in riferimento all'art.131-bis cod. pen. in relazione all'art.624 cod. pen. e vizio di motivazione non è deducibile perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (S.S.U.U. 13681 del 2016, Tushaj); il comportamento dell'imputato è risultato abituale, dati non solo i numerosi alias indicativi della propensione dell'imputato ad utilizzare nomi non suoi ma anche i precedenti penali risultanti a suo carico e i procedimenti tuttora pendenti, elementi tutti piuttosto sintomatici della propensione a delinquere dell'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'art. 62 bis e vizio di motivazione è indeducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) di una motivazione congrua ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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