CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 11278/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 10376/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - e contro N. 10376/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 597/2023del la Corte d’appello di Venezia , pubblicata in data 16.3.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 29.1.2025dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Belluno ed iscritta al N. 29/2016 R.G.E., [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutatoe titolare dell’omonima ditta individuale, propose opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di aggiudicazione emesso dal professionista delegato in data 19.1.2021 in favore dell’offerente [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione venne definita dal Tribunale con sentenza del 24.5.2022, con la declaratoria di inammissibilità, per non essere opponibili ex art. 617 c.p.c. gli atti del professionista delegato. [OSCURATO:PERSONA] propose dunque appello e la Corte d’appello di Venezia, rilevato che l’appellante aveva evocato in giudizio soltanto l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], nonché i creditori [OSCURATO:SOCIETA]eBela 2000 s.r.l. (cessionaria del credito originariamente in testa ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ma non anche la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, fissò un termine per l’integrazione del contraddittorio. Successivamente, preso atto della mancata ottemperanza da parte dell’appellante, con sentenza del 16.3.2023 dichiarò l’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., N. 10376/23 R.G. quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Con atto del 16.3.2024, è stata depositata proposta di definizioneaccelerata del giudizio, nel senso della manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso, del seguente tenore: “risulta assorbente il rilievo, possibile anche di ufficio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dell’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, in quanto, avendo il presente giudizio ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (in tali termini esattamente ed espressamente qualificata, del resto, dallo stesso giudice di primo grado), la decisione del tribunale non era soggetta ad appello, con conseguente avvenuto passaggio in giudicato di detta ultima sentenza; poiché, d’altra parte, la corte d’appello, avendo dichiarato l’estinzione del giudizio di secondo grado, ha determinato un esito del giudizio del tutto corrispondente, in quanto anche in virtù di tale decisione si determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il provvedimento impugnato può anche essere confermato, con semplice correzione della motivazione e, in ogni caso, ne deriva l’inammissibilità del presente ricorso per cassazione per difetto di interesse, nonché in ragione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”. Il ricorrente ha depositato ritualmente istanza per la definizione del giudizio, ex art. 380-bis c.p.c. Fissata l’odierna adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. N. 10376/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “ illegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità del procedimento; ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 3, 4 c.p.c. – errores in procedendo –violazione dell’art. 702 ter comma V c.p.c. – si censura l’affermazione sulla mancata notifica tempestiva dell’atto di appello ad un litisconsorte necessario e del mancato deposito di note di udienza a trattazione scritta”. 2.1 – In via ancor più preliminare ed assorbente rispetto ai pur condivisibili profili di cui alla proposta di definizione del 16.3.2024, il ricorso risulta palesemente inammissibile per totale difetto di esposizione dei fatti sostanziali e processuali, ai sensi delvigente art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Manca del tutto, infatti, la pur minima indicazione delcontesto procedurale, della posizione delle parti (e del ruolo dalle stesse assunto) nell’esecuzione forzata, delle difese da queste spiegate nella p arentesi di cognizione e – a ben vedere - delle stesse ragioni del contendere, che è possibile solo apprendere dalla lettura della sentenza e dei controricorsi. Il che non tanto e non solo non consente a questa Corte di comprendere appieno -dalla lettura del ricorso e nel rispetto della citata disposizione - il significato dell’unica censura svolta, ma financhedi effettuare i doverosi controlli officiosi, anche in ordine alla corrispondenza delle ragioni dell’opposizione formale svolte con l’originario ricorso ex art. 617 c.p.c. e le domandesuccessivamente proposte con l’atto introduttivo del giudizio di merito(v., ex multis, Cass. n. 7163/2023). N. 10376/23 R.G. 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto ai controricorrenti (per Siragna, come da nota spese); nulla va disposto per le intimate, non avendo svolto difese. La mancanza di conformità della presente decisione rispetto alla proposta di definizioneaccelerata (per il rilievo di una ragione di inammissibilità del ricorso assorbente rispetto a quelle ivi prospettate , ma da queste diversa ) preclude l’adozionedei provvedimenti di cui all’art. 380-bis, ult. comma, c.p.c. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida per [OSCURATO:PERSONA] in € 7.655,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, e per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità, in € 5.900,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-