CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34947/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la decisione del GUP del Tribunale di Bologna, emessa il 20 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il concorso in più episodi di reati di rapina, in forma tentata e consumata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e, in particolare, in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521) è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che il divieto di prevalenza di cui all'art. 69 cod. pen., comma quarto, cod. pen. osta alla valutazione delle circostanze attenuanti, concesse con la sentenza impugnata, come prevalenti sulla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale applicata dal GUP; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6