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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 02043/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10651/2024 R.G. proposto da avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PEC, che si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di L.G. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . , elettivamente domiciliata in Roma, v ia Tirso n. 26 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso il decreton. cron. 348/2024 depositat o dal Tribunale di Monzain data 25 . 3 .20 2 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ar ia Mugnolo pr opose istanza di ammissione al passivo dellaliquidazione giudiziale L.G. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in prededuzione,per un credito di € 84 . 418,15 (importo indicato al lordo degli accessori e al netto della ritenuta d’acconto) vantato per l’assistenza professionale prestata , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in occasione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentata , con riserva di deposito d ella documentazione, per conto della società e in pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudizialeavviato su ricorso del pubblico ministero.

Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore fallimentare.

L’opposizione proposta dalla professionista ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dal Tribunale di Monzain composizione collegiale.

Contro il decreto del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La curat rice della liquidazione giudiziale ha depositato controricorso.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primomotivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 13 della legge n. 247/2012 e 2751-bis, comma 1, n. 2 , c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La ricorrente si duole che i l Tribunale non le abbia riconosciuto la parte del credito complessivo richiestaa titolo di separato compenso per l’assistenza prestata nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendidel provvedimento impugnato.

Il tribunale non ha messo in dubbio chela ricorrente abbia svolto tutte l e attività professional i da lei dichiarat e , né tanto meno ha sostenuto che la remunerazione del professionista debba essere «ancorata al risultato», come si legge nel ricorso; ha invece affermato che, nell’ambito di un incarico complessivo di «assistenza giudiziale e stragiudiziale nel procedimento di ristrutturazione del debito» non era possibile distinguere – ovverosia considerare estraneaa quell’incarico – una separata attività dedicata alla difesa dal ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

In sostanza, alla base della decisione del giudice del merito su taleaspetto vi è una interpretazione del contratto con cui venne conferito l’incarico ai professionisti, la quale, di per sé, rappresenta una questione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità e, del resto, non è stata censurata in questi termini.

Una volta accertato che si trattava di un unico incarico di assistenza complessiva, anche l’eccezione di inadempimento non poteva che riguardare l’intera prestazione resa dai professionisti.

2. Il secondo motivo censura « violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, comma 1, lett. a , e 84 , comma 2,del c.c.i.i., 1218 e 2236 e ss. c . c . , 2751 - bis , comma 1 , n. 2 , c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe errato a considerare non accertato l’esatto adempimento della prestazionenonostante le attività svolte per conto dalla cliente fossero proprio quelle previste e consentitedal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovverosia la presentazione di una domanda prenotativa, in attesa di acquisire e predisporre tutti i documenti necessari per l’accesso al prescelto strumento di regolazione della crisie dell’insolvenza. 2.1.Il motivo è infondato.

È infatti profondamente errata la tesisecondo cui, poiché una determinata facoltà processuale è prevista in astratto sul piano normativo, il suo esercizio in concreto non potrebbe mai essere oggetto di sindacato sotto il profilo della corrispondenza a un esattoadempimento della prestazione dovuta al cliente dal difensore.

I n questa direzione sembra invece volgere la ricorrente, laddove dichiara di non comprendere «per quale ragione i professionisti … avrebbero dovuto astenersi “dal suggerire alla debitrice di proporre unadomanda di concordato preventivo” laddove le norme, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, consentono all’imprenditore di chiedere termini per cercare ditrovare una soluzione alternativa alla liquidazione per superare la situazione di crisi».

Il tribunale ha accertato– e ciò attiene all’apprezzamento del fatto – che L.G. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. versava in una situazione di disordine contabile e organizzativo che rendeva ab origineimpraticabile una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, per l’apertura della quale la società era stata nel frattempo convocata.

In tale contesto, il professionista che assiste l’imprenditore – e, in particolare, l’avvocato incaricato della «assistenza giudiziale e stragiudiziale nel procedimento di ristrutturazione del debito» – non può considerare il proprio compito limitato alla presentazione di un ricorso corredato dei documenti richiesti dalla legge, ma deve consigliare il cliente sulle scelte concretamente e utilmente esperibil i, anche acquisendo da lui tutte le informazioni necessarie.

Inoltre, il cliente imprenditore deve essere a sua volta adeguatamente informato dal professionista sui doveri che gravano su di lui nel contesto della crisi (artt. 3 e 4 c.c.i.i.) e sul rischio di responsabilità che si assume, anche penale(art. 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i.), ritardando ingiustificatamente l’apertura della liquidazione giudiziale.In mancanza di tutto ciò, l’obbligazione contrattuale del professionista non potrà mai dirsi esattamente adempiuta.

E appare corretta la decisione del Tribunale di Monza che, in applicazione dei consolidati principi sulla ripartizione degli oneri della prova in ambito contrattuale, ha confermato il rigetto della domandadi ammissione al passivo in mancanza di (allegazione e) prova che il professionista avesse acquisito e dato le informazioni necessarieper svolgere in modo appropriato l’incarico di assistenza ad ampio raggio finalizzata alla «ristrutturazione del debito».

Del resto, l’inadeguata consapevolezza del proprio ruolo da parte della professionista si palesa, nel ricorso, anche nell’implicita affermazioneche la presentazione della domanda prenotativa sarebbe stata resa inevitabile e giustificata proprio dalla pendenza del ricorso per l’ apertura della liquidazione giudiziale presentatodal pubblico ministero ( si lamenta, infatti, la ricorrente che «non si è tenuto conto che nel caso di specie la richiesta,presentata in pendenza del giudizio di liquidazione giudiziale, è stata formulata ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett . a) CCII nella forma cd “prenotativa”»).

In realtà,proprio il fatto che il cliente imprenditore si fosse risolto a consultarsi con i legali per affrontare la crisi (rectiusinsolvenza) solo in reazione a un’istanzadi liquidazione giudiziale avrebbe dovuto a maggior ragione suggeri re ai professionisti legali la diligenza e la prudenza di una immediata verifica sulle condizioni dieffettiva praticabilità della prospettiva di accedere a uno strumento alternativo, posto cheun imprenditore in forma di società deve essere dotato di un «assetto, organizzativo, amministrativo e contabileadeguato» per percepire tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa eha il dovere di «attivarsi senza indugio» per affrontare la crisi con uno degli strumenti a tal fine concessi dalla legge(art. 2086, comma 2, c.c.).

Invece, come rilevato nel decreto impugnato, anche alla scadenza del termine concesso per il deposito della proposta e del piano, i difensori presentarono un’istanza di proroga (peraltro vietata dalla legge, secondo il testo in quel momento vigente dell’art. 44, comma 1, lett. a, c.c.i.i.), pur avendo ormai ricevuto la comunicazione con cui la professionista indipendente a tal fine incaricata aveva espressamente dichiarato che non c’erano le condizioni per attestare il piano.

È evidente che alla base dell’istanza di proroga non poteva che esserci quella medesima scarsa consapevolezza del proprio ruolo che induce la ricorrente a domandarsi, anche in questa sede, perché mai avrebbe dovuto sconsigliare la presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo.

3. Rigettatoil ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10651/2024 R.G. proposto da avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a all’indicato indirizzo PEC, che si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di L.G. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . , elettivamente domiciliata in Roma, v ia Tirso n. 26 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso il decreton. cron. 348/2024 depositat o dal Tribunale di Monzain data 25 . 3 .20 2 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ar ia Mugnolo pr opose istanza di ammissione al passivo dellaliquidazione giudiziale L.G. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in prededuzione,per un credito di € 84 . 418,15 (importo indicato al lordo degli accessori e al netto della ritenuta d’acconto) vantato per l’assistenza professionale prestata , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in occasione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentata , con riserva di deposito d ella documentazione, per conto della società e in pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudizialeavviato su ricorso del pubblico ministero. Il giudice delegato rigettò integralmente la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore fallimentare. L’opposizione proposta dalla professionista ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dal Tribunale di Monzain composizione collegiale. Contro il decreto del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La curat rice della liquidazione giudiziale ha depositato controricorso. Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primomotivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 13 della legge n. 247/2012 e 2751-bis, comma 1, n. 2 , c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La ricorrente si duole che i l Tribunale non le abbia riconosciuto la parte del credito complessivo richiestaa titolo di separato compenso per l’assistenza prestata nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendidel provvedimento impugnato. Il tribunale non ha messo in dubbio chela ricorrente abbia svolto tutte l e attività professional i da lei dichiarat e , né tanto meno ha sostenuto che la remunerazione del professionista debba essere «ancorata al risultato», come si legge nel ricorso; ha invece affermato che, nell’ambito di un incarico complessivo di «assistenza giudiziale e stragiudiziale nel procedimento di ristrutturazione del debito» non era possibile distinguere – ovverosia considerare estraneaa quell’incarico – una separata attività dedicata alla difesa dal ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. In sostanza, alla base della decisione del giudice del merito su taleaspetto vi è una interpretazione del contratto con cui venne conferito l’incarico ai professionisti, la quale, di per sé, rappresenta una questione di fatto, non è censurabile in sede di legittimità e, del resto, non è stata censurata in questi termini. Una volta accertato che si trattava di un unico incarico di assistenza complessiva, anche l’eccezione di inadempimento non poteva che riguardare l’intera prestazione resa dai professionisti. 2. Il secondo motivo censura « violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 44, comma 1, lett. a , e 84 , comma 2,del c.c.i.i., 1218 e 2236 e ss. c . c . , 2751 - bis , comma 1 , n. 2 , c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe errato a considerare non accertato l’esatto adempimento della prestazionenonostante le attività svolte per conto dalla cliente fossero proprio quelle previste e consentitedal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ovverosia la presentazione di una domanda prenotativa, in attesa di acquisire e predisporre tutti i documenti necessari per l’accesso al prescelto strumento di regolazione della crisie dell’insolvenza. 2.1.Il motivo è infondato. È infatti profondamente errata la tesisecondo cui, poiché una determinata facoltà processuale è prevista in astratto sul piano normativo, il suo esercizio in concreto non potrebbe mai essere oggetto di sindacato sotto il profilo della corrispondenza a un esattoadempimento della prestazione dovuta al cliente dal difensore. I n questa direzione sembra invece volgere la ricorrente, laddove dichiara di non comprendere «per quale ragione i professionisti … avrebbero dovuto astenersi “dal suggerire alla debitrice di proporre unadomanda di concordato preventivo” laddove le norme, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, consentono all’imprenditore di chiedere termini per cercare ditrovare una soluzione alternativa alla liquidazione per superare la situazione di crisi». Il tribunale ha accertato– e ciò attiene all’apprezzamento del fatto – che L.G. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. versava in una situazione di disordine contabile e organizzativo che rendeva ab origineimpraticabile una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale, per l’apertura della quale la società era stata nel frattempo convocata. In tale contesto, il professionista che assiste l’imprenditore – e, in particolare, l’avvocato incaricato della «assistenza giudiziale e stragiudiziale nel procedimento di ristrutturazione del debito» – non può considerare il proprio compito limitato alla presentazione di un ricorso corredato dei documenti richiesti dalla legge, ma deve consigliare il cliente sulle scelte concretamente e utilmente esperibil i, anche acquisendo da lui tutte le informazioni necessarie. Inoltre, il cliente imprenditore deve essere a sua volta adeguatamente informato dal professionista sui doveri che gravano su di lui nel contesto della crisi (artt. 3 e 4 c.c.i.i.) e sul rischio di responsabilità che si assume, anche penale(art. 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i.), ritardando ingiustificatamente l’apertura della liquidazione giudiziale.In mancanza di tutto ciò, l’obbligazione contrattuale del professionista non potrà mai dirsi esattamente adempiuta. E appare corretta la decisione del Tribunale di Monza che, in applicazione dei consolidati principi sulla ripartizione degli oneri della prova in ambito contrattuale, ha confermato il rigetto della domandadi ammissione al passivo in mancanza di (allegazione e) prova che il professionista avesse acquisito e dato le informazioni necessarieper svolgere in modo appropriato l’incarico di assistenza ad ampio raggio finalizzata alla «ristrutturazione del debito». Del resto, l’inadeguata consapevolezza del proprio ruolo da parte della professionista si palesa, nel ricorso, anche nell’implicita affermazioneche la presentazione della domanda prenotativa sarebbe stata resa inevitabile e giustificata proprio dalla pendenza del ricorso per l’ apertura della liquidazione giudiziale presentatodal pubblico ministero ( si lamenta, infatti, la ricorrente che «non si è tenuto conto che nel caso di specie la richiesta,presentata in pendenza del giudizio di liquidazione giudiziale, è stata formulata ai sensi dell’art. 44 comma 1 lett . a) CCII nella forma cd “prenotativa”»). In realtà,proprio il fatto che il cliente imprenditore si fosse risolto a consultarsi con i legali per affrontare la crisi (rectiusinsolvenza) solo in reazione a un’istanzadi liquidazione giudiziale avrebbe dovuto a maggior ragione suggeri re ai professionisti legali la diligenza e la prudenza di una immediata verifica sulle condizioni dieffettiva praticabilità della prospettiva di accedere a uno strumento alternativo, posto cheun imprenditore in forma di società deve essere dotato di un «assetto, organizzativo, amministrativo e contabileadeguato» per percepire tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa eha il dovere di «attivarsi senza indugio» per affrontare la crisi con uno degli strumenti a tal fine concessi dalla legge(art. 2086, comma 2, c.c.). Invece, come rilevato nel decreto impugnato, anche alla scadenza del termine concesso per il deposito della proposta e del piano, i difensori presentarono un’istanza di proroga (peraltro vietata dalla legge, secondo il testo in quel momento vigente dell’art. 44, comma 1, lett. a, c.c.i.i.), pur avendo ormai ricevuto la comunicazione con cui la professionista indipendente a tal fine incaricata aveva espressamente dichiarato che non c’erano le condizioni per attestare il piano. È evidente che alla base dell’istanza di proroga non poteva che esserci quella medesima scarsa consapevolezza del proprio ruolo che induce la ricorrente a domandarsi, anche in questa sede, perché mai avrebbe dovuto sconsigliare la presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo. 3. Rigettatoil ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp