CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7007-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2020 Numero sezionale 2901/2022 Numero di raccolta generale 8619/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. indirizzato al Tribunale di Bari, chiedevano la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma di € 59.429,66 quali compensi per l’attività professionale svolta in favore dei convenuti in vari giudizi instaurati dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura. In particolare, rilevavano che il de cuius aveva svolto attività di consulenza, rappresentanza e difesa processuale nel processo cautelare di spoglio e manutenzione nel possesso n. RG 1045/2010 e nel giudizio di merito avente il medesimo numero di ruolo, nel giudizio di reclamo n. RG 4854/2013 intentato dalle controparti dei resistenti, nel procedimento di reclamo n. RG 4850/2013 introdotto dai clienti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il medesimo provvedimento reclamato anche dalle controparti. Si costituivano in giudizio i convenuti che, dopo avere invocato la liquidazione dei compensi in base allo scaglione riferito alle cause di valore indeterminabile, deducevano che avevano versato un Ric. 2020 n. 7007 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2020 Numero sezionale 2901/2022 Numero di raccolta generale 8619/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 primo acconto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] tramite assegno dell’importo di € 3.000,00 ed altro acconto di € 8.000,00 in contanti. Aggiungevano che non poteva avere valore di ricognizione di debito la dichiarazione sottoscritta dai resistenti, essendo la stessa subordinata al fatto che le spese di lite fossero state poste a carico delle controparti nei giudizi in cui il Siani aveva prestato la propria attività professionale. Il Tribunale di Bari in composizione collegiale, con ordinanza del 19 dicembre 2019, condannava i resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 4.460,00 oltre interessi legali a far data dalla domanda, compensando integralmente le spese di lite. Ritenuto di dover liquidare i compensi in base al criterio dei valori medi, riconosceva la somma di € 5.535,00 per il giudizio possessorio di spoglio, € 5.535,00 per il giudizio di merito possessorio ed € 4.390,00 per il giudizio di reclamo. Inoltre, da tali somme andavano detratti gli acconti versati dai resistenti, pari a € 3.000,00, giusta assegno girato dal Panzarino al Siani in data 29/4/2013, e ad € 8.000,00 stante la circostanza non contestata del versamento di detta cifra in contanti. Alcun valore vincolante poteva poi attribuirsi alla dichiarazione sottoscritta dal Panzarino e dal Tancredi in data 11 gennaio 2014, in quanto l’accettazione ivi contenuta delle voci e degli importi della parcella dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] era subordinata al fatto che le spese di lite fossero state poste all’esito dei giudizi a carico delle loro controparti. Ric. 2020 n. 7007 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2020 Numero sezionale 2901/2022 Numero di raccolta generale 8619/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Per la cassazione di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo in proprio ed entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. nell’avere il Tribunale ritenuto non contestata la circostanza dedotta dai resistenti circa il versamento di un acconto di € 8.000,00 in contanti, nonostante la specifica contestazione mossa dai ricorrenti nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si assume che, a fronte della deduzione dei resistenti circa il versamento di detta somma contenuta nella comparsa di costituzione del 25/6/2018, il difensore dei ricorrenti dinanzi al Tribunale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva espressamente contestato la sua percezione, ribadendo che la stessa era priva di prova. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2700 c.c. e 115, 116 c.p.c., e 24 Cost, per non avere il Tribunale preso in esame la contestazione di cui al verbale di udienza del 5/7/2018 quanto al versamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della detta somma in contanti. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Il Tribunale, nel decurtare il credito riconosciuto ai ricorrenti dell’importo di € 11.000,00, ha ritenuto, quanto alla somma di € 8.000,00 che il versamento in contanti, asseritamente avvenuto nelle mani dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dovesse ritenersi incontestato. Ric. 2020 n. 7007 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2020 Numero sezionale 2901/2022 Numero di raccolta generale 8619/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Trattasi però di affermazione palesemente smentita dal contenuto del verbale di udienza del 5/7/2018, come puntualmente riportato in ricorso, dal quale emerge la ferma contestazione della difesa dei ricorrenti di tale affermazione delle controparti, il che non consente di ritenere che sulla stessa sia intervenuta una non contestazione. Significativo al riguardo è anche il silenzio serbato dalla difesa dei controricorrenti, che mentre hanno esplicitamente contestato la fondatezza degli altri motivi di ricorso, su quelli in esame non hanno speso alcuna difesa. L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi in esame. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato i compensi anche relativi alla fase di merito conseguente all’esaurimento della fase interdittale del giudizio possessorio, sebbene i ricorrenti sia nel ricorso introduttivo che nel corso del giudizio non avessero mai inteso richiederne la liquidazione. Anche tale motivo deve essere accolto. La riproduzione degli scritti difensivi, nel corpo del ricorso, con il richiamo alle note specifiche riferite esclusivamente alla fase cautelare del giudizio possessorio iscritto al n. RG 1045/2010 conferma che la richiesta di pagamento è stata limitata alla sola fase interdittale, e con esclusione del compenso per la successiva fase di merito, con la conseguenza che la decisione del Tribunale di procedere alla liquidazione anche dei compensi per il giudizio di merito implica la violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendo Ric. 2020 n. 7007 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2020 Numero sezionale 2901/2022 Numero di raccolta generale 8619/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 limitare la sua decisione alle sole richieste effettivamente formulate dalla parte (ed impregiudicata la possibilità di valutare la legittimità della condotta dei creditori quanto al frazionamento della pretesa creditoria, ove poi venga successivamente ed in separata sede richiesta la liquidazione anche degli ulteriori compensi). L’ordinanza gravata deve quindi essere cassata anche in relazione a tale motivo. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale considerato l’attività professionale svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come relativa ad un unico giudizio di reclamo, anziché a due giudizi di reclamo. Si evidenzia che l’ordinanza emessa all’esito della fase cautelare era stata reclamata sia dai ricorrenti, con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dando vita al giudizio n. RG 4850/2013, sia dalle controparti ([OSCURATO:SOCIETA].) dando vita al procedimento n. RG 4854/2013. In quest’ultimo procedimento l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva poi per conto dei propri clienti, reclamanti invece nell’altro procedimento, depositando apposita comparsa di risposta. All’udienza del 18 giugno 2013 i due procedimenti venivano riuniti ed erano decisi con ordinanza del Tribunale collegiale del 26/11/2014. Tuttavia, l’ordinanza impugnata ha proceduto alla liquidazione dei compensi in favore dei ricorrenti considerando un unico procedimento di reclamo, non avvedendosi del fatto che Ric. 2020 n. 7007 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2020 Numero sezionale 2901/2022 Numero di raccolta generale 8619/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 inizialmente vi erano due distinti processi, solo successivamente riunti. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del DM n. 55/2014 per avere omesso il Tribunale di liquidare separatamente i compensi relativi al giudizio di reclamo, in relazione ai due procedimenti, inizialmente separati. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. Rileva la Corte che ancorché il provvedimento cautelare sia stato in principio autonomamente impugnato dalle due parti, trattandosi di impugnazione del medesimo provvedimento, correttamente il Tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti, non essendone data la trattazione separata come si ricava dalla regola di cui all’art. 335 c.p.c. in parte qua suscettibile di applicazione anche al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Sebbene l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia inizialmente proposto autonomo reclamo per i suoi clienti e per i medesimi abbia depositato comparsa di risposta per contrastare il reclamo autonomamente proposto dalla controparte, è indubbio che alla fine il processo, per effetto della riunione sia stato unitario, e che quindi non possa ravvisarsi alcun errore da parte del Tribunale nel riferire la liquidazione dei compensi richiesti in ricorso dai Siani ad un giudizio di reclamo. Una volta quindi ritenuta non pertinente la critica che fa leva sul solo dato della iniziale autonomia delle separate impugnazioni proposte dalle parti del giudizio possessorio, la doglianza non può Ric. 2020 n. 7007 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2020 Numero sezionale 2901/2022 Numero di raccolta generale 8619/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 trovare accoglimento, mancando una puntuale deduzione circa il fatto che la liquidazione effettuata, sia pure riferita all’unitario giudizio di reclamo abbia violato i minimi tariffari. Del pari non pertinente è il richiamo alla violazione dell’art. 4 co. 2 del DM. n. 55/2014 che presuppone che i vari giudizi, poi riuniti, abbiano visto parti diverse e che non può quindi estendersi al presente caso in cui le parti delle due procedure di reclamo sono sempre le medesime, ma a posizioni invertite. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Bari, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie i primi tre motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, rigettati i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 7007 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3