CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 46011/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 2.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'atto di impugnazione; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 17.4.2019 il GUP di Salerno, procedendo avi rito abbreviato nei confronti di vari imputati ed in relazione a diverse ipotesi di reato (tentate estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. consumatesi nel territorio di Scafati tra l'ottobre ed il dicembre del 2017), aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti delittuosi descritti e contestati ai capi 1), 5), 6), 9) (per il quale aveva escluso le aggravanti di cui agli artt. 89 del DPR 309 del 1990 e 7 della legge 203 del 1991), 11) e 18), per cui, con le circostanze ritenute attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante residua, applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed Euro 4.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Salerno, per quel che qui rileva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena per il Panariello in anni 4 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.400 di multa, con la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici e la revoca della interdizione legale; 3. ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva che, a fronte dell'obbligo del giudice di motivare i provvedimenti giurisdizionali dando conto del procedimento logico che ha condotto alla decisione, la sentenza della Corte di appello di Salerno risulta a suo avviso superficiale adagiandosi sulla confessione intervenuta per i fatti di cui ai capi 1), 9) e 11) della rubrica omettendo, invece, di vagliare le altre condotte alla luce dei rilievi difensivi articolati con l'atto di gravame; 3.2 con riferimento al trattamento sanzionatorio: rileva che la Cote, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante comune contestata sul delitto di cui all'art. 629 cod. pen. e pur avendo sottolineato una serie di circostanze tali da giustificare il contenimento della pena nel minimo edittale, se ne è invece ingiustificatamente discostata; 3.3 violazione di legge e omessa motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche: rileva che il ricorrente aveva sollecitato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche su cui la Corte ha omesso ogni motivazione pur avendo dato atto della giovane età e della incensuratezza di esso ricorrente ai fini della mitigazione della pena senza, peraltro, alcuna ulteriore precisazione. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nfrocca