CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 23441/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette lenote conclusion al i in data 28/05/2025 del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della condanna emessa in data 8 novembre 2022dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanianei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , per i reati di cui agli artt. 110-334 e 110-648-biscod. pen., ha rideterminato in melius la pena, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , deducendo l’illogicità e la contraddittorietà, per travisamento della prova, della motivazione; la Corte di appello avrebbe fatto derivare la commissione deidelitti, sia pure nelle forme del concorso morale, dalla sola disponibilità dell’autoveicolo sottoposto a confisca. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi meramente fattuali e confutativi e, comunque, manifestamente infondati. La doppia conforme motivazione dei giudici di merito evidenzia come la [OSCURATO:PERSONA] targata ME454853 fossestata sequestrata e affidata alla custodia di [OSCURATO:PERSONA] edella moglie, [OSCURATO:PERSONA], formale proprietaria, il 26 aprile 2017. Solo nel 2018,era stata rubata al legittimo proprietario la [OSCURATO:PERSONA] targata GED83050. All’esecuzione della confisca, nel 2020, gli operanti avevano verificato, tramite il di telaio, che sulla [OSCURATO:PERSONA] oggetto di furto erano state apposte le targhe della Panda sottoposta avincolo cautelare. Solo gli imputati avevano la disponibilità del mezzo in sequestro, di modo che – in difetto di qualsiasi elemento di segno contrario nel compendio istruttorio –non poteva che desumersene la consapevole condotta di trasformazione del bene in sequestro. I giudici di merito ha nno precisato che, data questa ricostruzione e tenuto conto dell’obbligo di vigilanza, [OSCURATO:PERSONA], ovenon fosse stato l’autore materiale della mistificazione, opera in ipotesi solo della coniuge, ne avrebbe quantomeno condiviso il proposito criminoso (sentenza di appello, pp. 2-3; sentenza di primo grado, pp. 2-3).Questo apparato giustificativo, privo di illogicità manifeste, risulta impermeabile allo scrutinio di legittimità. Peraltro, il continuumargomentativo delle due pronunce di merito e la piena tenuta logica dei due apparati motivazionali esclude la possibilità di dedurre il travisamento della prova(cfr., Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Sessa, Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01). 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 g