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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 31729/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13575-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la //P rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 463/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 13575 sez.

S2 - ud.13/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]:

1. La società S.P:[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Caltanissetta di accoglimento dell'appello della direzione Territoriale del lavoro di Caltanissetta e di rigetto dell'opposizione alle ordinanze ingiunzione n.14/469, 15/470, 15/471, e 15/472 del 5 novembre 2015 per violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, dell'art. 40, comma 2, d.l. n. 112 del 2008 e dell'art. 9bis, comma 2,

I. n. 608 del 1996, dell'art. 39 comma 1, d.

I. n.112 del 2008 e dell'art. 1

I. n. 4 del 1953; Il ricorso si fonda su due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli art. 246 e 105, comma 2, c.p.c. per avere erroneamente affermato la validità della deposizione della teste Noto; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2904 c.c. per avere erroneamente affermato che esisteva un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le lavoratrici Noto e D'Auria a partire dal 16 maggio 2011; Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «I motivi di ricorso sono palesemente infondati perché la sentenza ha ritenuto provato l'illecito principalmente sulla base testimonianza della lavoratrice D'Auria che non aveva alcuna pendenza giudiziaria con la ricorrente avente ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

La testimonianza della teste Noto, peraltro, è stata richiamata dalla Corte d'Appello solo come conferma di quanto dichiarato dall'altra testimone e tenendo anche conto del suo interesse di fatto all'esito del giudizio.

Peraltro: la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della Ric. 2020 n. 13575 sez.

S2 - ud.13/05/2021 prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Il ricorrente non indica nel ricorso di aver sollevato la relativa eccezione tempestivamente.

Il secondo motivo richiede una rivalutazione in fatto della vicenda ed è pertanto inammissibile»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi e confermando peraltro la tardività dell'eccezione di incapacità a testimoniare; In relazione al secondo motivo deve specificarsi che, anche se il ricorrente censura la violazione dell'art. 2094 c.c., in realtà sotto l'ombrello della violazione di legge richiede una diversa valutazione degli elementi istruttori sulla base dei quali la Corte d'Appello ha ritenuto provata la sussistenza degli illeciti amministrativi contestati al ricorrente dalla direzione territoriale del lavoro. - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2020 n. 13575 sez.

S2 - ud.13/05/2021 dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 13 maggio 2021.

IL P IDENTE Luigi L rdo [OSCURATO:PERSONA] oggi, .0 4 NOV

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13575-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la //P rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 463/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 13575 sez. S2 - ud.13/05/2021 [OSCURATO:PERSONA]: 1. La società S.P:[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Caltanissetta di accoglimento dell'appello della direzione Territoriale del lavoro di Caltanissetta e di rigetto dell'opposizione alle ordinanze ingiunzione n.14/469, 15/470, 15/471, e 15/472 del 5 novembre 2015 per violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, dell'art. 40, comma 2, d.l. n. 112 del 2008 e dell'art. 9bis, comma 2, I. n. 608 del 1996, dell'art. 39 comma 1, d. I. n.112 del 2008 e dell'art. 1 I. n. 4 del 1953; Il ricorso si fonda su due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli art. 246 e 105, comma 2, c.p.c. per avere erroneamente affermato la validità della deposizione della teste Noto; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2904 c.c. per avere erroneamente affermato che esisteva un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e le lavoratrici Noto e D'Auria a partire dal 16 maggio 2011; Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «I motivi di ricorso sono palesemente infondati perché la sentenza ha ritenuto provato l'illecito principalmente sulla base testimonianza della lavoratrice D'Auria che non aveva alcuna pendenza giudiziaria con la ricorrente avente ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La testimonianza della teste Noto, peraltro, è stata richiamata dalla Corte d'Appello solo come conferma di quanto dichiarato dall'altra testimone e tenendo anche conto del suo interesse di fatto all'esito del giudizio. Peraltro: la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della Ric. 2020 n. 13575 sez. S2 - ud.13/05/2021 prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Il ricorrente non indica nel ricorso di aver sollevato la relativa eccezione tempestivamente. Il secondo motivo richiede una rivalutazione in fatto della vicenda ed è pertanto inammissibile»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi e confermando peraltro la tardività dell'eccezione di incapacità a testimoniare; In relazione al secondo motivo deve specificarsi che, anche se il ricorrente censura la violazione dell'art. 2094 c.c., in realtà sotto l'ombrello della violazione di legge richiede una diversa valutazione degli elementi istruttori sulla base dei quali la Corte d'Appello ha ritenuto provata la sussistenza degli illeciti amministrativi contestati al ricorrente dalla direzione territoriale del lavoro. - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2020 n. 13575 sez. S2 - ud.13/05/2021 dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 13 maggio 2021. IL P IDENTE Luigi L rdo [OSCURATO:PERSONA] oggi, .0 4 NOV
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