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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 09572/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10911/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4696/2021depositata il 21/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: AMBROSINI Francescoimpugnava comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900002803000 cui – a tenore del ricorso per cassazione –erano sottese le seguenti cartelle: -n. 09720030057671020000 -n. 09720060034584119000 -n. 09720110189117775000 -n. 09720120018207517000 -n. 09720130213807120000.

Con sentenza n. 553/2019 la CTP di Viterbo respingeva il ricorso.

Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio con sentenza n. 4696/2021 di cui in epigrafe.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, In data 1-2 agosto 2024, il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. formulava proposta definizione nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

Il contribuente proponeva opposizione al fine di far constare l’adesione alla cd. rottamazione-quater.

Deposita memoria telematica addì 3 febbraio 2025, onde ribadire l’adesione e la regolarità dei pagamenti.

Considerato che: All’atto di opposizione il contribuente consta aver allegato: - Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 13/02/2023 prot.

W- 2023021301817753”; - Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot.

W- 2023030402934759”; -Una serie di ricevute di pagamento di cd.

“avvisi PagoPA”.

Non tutte le cartelle di pagamento – della cui afferenza alla comunicazione preventiva oggetto di giudizio non v’è contezza, per non essere in ricorso riprodotta testualmente anche questa – trovano riscontro numerico nella comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot.

W-2023030402934759” (apparentemente inconferente essendo l’altra): ciò è a valere in particolare per le n. 09720110189117775000; n. 09720120018207517000; n. 09720130213807120000.

In ogni caso, pur a prescindere da ciò, non v’è esplicita imputazione, mediante riepilogo di corrispondenza, delle ricevute di pagamento alle singole rate scadute sino all’attualità in riferimento alle specifiche cartelle sottese alla comunicazione preventiva.

Ne consegue la necessità di rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione di dettagliate informazioni in ordine a cartelle rilevanti, piano di rateazione, scadenze maturate, pagamenti effettuati.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione della documentazione richiesta nel te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10911/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO - ROMA n. 4696/2021depositata il 21/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: AMBROSINI Francescoimpugnava comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900002803000 cui – a tenore del ricorso per cassazione –erano sottese le seguenti cartelle: -n. 09720030057671020000 -n. 09720060034584119000 -n. 09720110189117775000 -n. 09720120018207517000 -n. 09720130213807120000. Con sentenza n. 553/2019 la CTP di Viterbo respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio con sentenza n. 4696/2021 di cui in epigrafe. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, In data 1-2 agosto 2024, il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. formulava proposta definizione nel senso della manifesta infondatezza del ricorso. Il contribuente proponeva opposizione al fine di far constare l’adesione alla cd. rottamazione-quater. Deposita memoria telematica addì 3 febbraio 2025, onde ribadire l’adesione e la regolarità dei pagamenti. Considerato che: All’atto di opposizione il contribuente consta aver allegato: - Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 13/02/2023 prot. W- 2023021301817753”; - Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot. W- 2023030402934759”; -Una serie di ricevute di pagamento di cd. “avvisi PagoPA”. Non tutte le cartelle di pagamento – della cui afferenza alla comunicazione preventiva oggetto di giudizio non v’è contezza, per non essere in ricorso riprodotta testualmente anche questa – trovano riscontro numerico nella comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a “Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot. W-2023030402934759” (apparentemente inconferente essendo l’altra): ciò è a valere in particolare per le n. 09720110189117775000; n. 09720120018207517000; n. 09720130213807120000. In ogni caso, pur a prescindere da ciò, non v’è esplicita imputazione, mediante riepilogo di corrispondenza, delle ricevute di pagamento alle singole rate scadute sino all’attualità in riferimento alle specifiche cartelle sottese alla comunicazione preventiva. Ne consegue la necessità di rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione di dettagliate informazioni in ordine a cartelle rilevanti, piano di rateazione, scadenze maturate, pagamenti effettuati. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione della documentazione richiesta nel te
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