CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17745/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22038/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis cod. pen.); cp Kes uyitu -~ -k- Esaminati i motivi del ricorso proposto2e1l'interesse degli imputati, relativi al giudizi di responsabilità e, per la sola Innocenti, alla violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo agli aumenti inflitti per continuazione; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto a quelli sulla responsabilità, non consentiti dalla legge e generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (pagg. 4 e ss.), e, quanto a quello relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius, perché manifestamente infondato, avendo la Corte, al di là delle imprecisioni formali di calcolo, nella sostanza inflitto un aumento di pena per continuazione complessivamente uguale a quello determinato dal Tribunale (30 giorni di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna det° ricorrenttal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre