Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18204/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l Tribunale di Lagonegroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto rigettarsi il ricorso e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1.

Il Pubblico Ministero formulava richiesta di archiviazione nel procedimento penaleiscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 697 cod. pen., ravvisando lacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.La difesa dell’indagato proponeva opposizione all’archiviazione, ma il Gip del [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, con ordinanza del 18 giugno 2025, rigettaval’opposizione osservando che l’indagato era stato trovato in possesso di munizioni nondenunciate e non facenti parte della dotazione ordinaria dell’arma da lui detenuta, ma, che,tenuto conto del comportamento collaborativo al momento dell’accertamento di polizia, delnumero esiguo di munizioni non consentite detenute, della possibilità di riferire tale condottaad una situazione di leggerezza e di dimenticanza dell’indagato che, verosimilmente, avevaportato seco alcune munizioni utilizzate al poligono di tiro, sussistevano gli elementi perdisporre l’archiviazione dovendosi escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrente.

Dopo averargomentato in ordine all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza diarchiviazione pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., articola due motivi di ricorsoche, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo, lamenta che il giudice abbia ritenutosussistenti gli elementi costitutivi della contravvenzione contestata,nonostante il tribunale del riesame, nell’accogliere il ricorso del ricorrenteavverso il provvedimento di sequestro, avesse affermato che il reato non era“neppure astrattamente configurabile” e nonostante non vi fossero statiulteriori sviluppi investigativi rispetto al compendio probatorio valutato dalTribunale del riesame.

Osserva che il reato non è configurabile quando ilridotto numero di munizioni detenute in assenza di regolare denuncia (dellequali non era stata verificata l’efficacia), compatibili con l’arma regolarmentedenunciata, costituisce la normale dotazione di un caricatore, difettando, intal caso, l’elemento soggettivo del reato.2.2.

Con i l secondo motivo, eccepisce la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, osservando che ilgiudice non si è confrontato con le argomentazioni difensive.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Ha osservato che ladetenzione di un numero di munizioni eccedenti quelle in dotazione dell’arma o chesuperano la capienza del caricatore, richiedono la denuncia e che, nel caso in esame, ilricorrente, che aveva denunciato il possesso di 50 cartucce (di cui 49 rinvenute in sede diperquisizione), è stato trovato in possesso di ulteriori 17 cartucce del medesimo calibro 9x21e di 12 cartucce cal. 22LR e, quindi, di un numero superiore a quello di 15 cartucce,costituenti la normale detenzione dell’arma.

Sotto il profilo soggettivo, ha rilevato che lacontravvenzione è punita anche a titolo di colpa e che non vi è alcuna preclusione adeffettuare una valutazione diversa da quella operata dal Tribunale del riesame.4.

La difesa ha depositato una memoria difensiva nella quale ha, in parte, reiterato imotivi già formulati in ricorso (interesse ad impugnare; violazione di legge in relazione allariconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all’art. 697 cod. pen.; motivazioneapparente) e, in parte, ha ulteriormente argomentato.

In particolare, ha osservato che, al finedi verificare la sussistenza della condotta contestata, occorre verificare la offensività dellacondotta; che, nel caso in esame, le munizioni erano compatibili con l’arma regolarmentedenunciata, che non sono state effettuate prove volte a verificare l’efficacia della caricaesplodente e dell’idoneità all’uso.Ha prodotto, altresì, la sentenza del Tar della Basilicata del 22 ottobre 2025, che haaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Prefettura di Potenza che avevaintimato all’odierno ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni, in quanto segnalatoalla [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell’art. 697 cod. pen.Ha, inoltre, prodotto la sentenza del Consiglio di Stato del 16.12.2025 che, tuttavia, nonrisulta pertinente al caso in esame essendo stata pronunciata tra parti processuali estraneeall'odierno procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Questione preliminare è quella relativa alla ricorribilità per cassazionedell’ordinanza di archiviazione pronunciata per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131-bis cod. pen.

Questa Corte ha affermato che «L'ordinanza di archiviazione perparticolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito diopposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge,ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che taleordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere,in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altromezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione)»( Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023,Rv. 285076 – 01).

Altre pronunce (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285604 –01), hanno precisato che «La rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall'art. 131-biscod. pen. dell'iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellariogiudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia più prevista né per il certificatorichiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, [OSCURATO:PERSONA] del casellariogiudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25 bis T.U.); né per il certificatodestinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito dellemodifiche introdotte dal d.

Igs. del 2 ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisionedella disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabileall'iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato ex art 131-bis cod. pen. e, inmisura corrispondente, i margini di ricorribilità».

Ha pertanto, richiesto che venga almenoallegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione,indicando il concreto pregiudizio subito dall'indagato.Nel caso in esame, in ogni caso, il ricorrente ha allegato un proprio concretointeresse al ricorso legato alla propria attività professionale di guardia particolaregiurata che, in quanto destinatario dei decreti di nomina e di licenza di porto d’arma,è sottoposto al giudizio di affidabilità, idoneità e buona condotta che, qualorarevocati in via definitiva, graverebbero sullo status del ricorrente anche in relazionealla sua condizione lavorativa, già sospesa, con rischio di licenziamento econseguenti ricadute economiche sulla possibilità di sostentamento proprio e delnucleo familiare.Il ricorso è, pertanto, ammissibile sussistendo l’interesse a ricorrere.3.

Passando ai motivi di ricorso, si osserva che, in tema di detenzione di cartuccerelative ad un’arma regolarmente denunciata, questa Corte ha affermato che «Va condivisa[...] la giurisprudenza più recente, secondo cui l'omissione della separata denuncia delladetenzione delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un'armaregolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 cod. pen., poichéla detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore (in tal senso,Sez. 1, 17/12/2014 dep. 2015 n. 305, Longo, non massimata; Sez. 1, 28/03/2008 n. 18376,D'Urso, Rv. 240280; Sez. 1, 28/03/2008 n. 18375, Nicolosi, non massimata)» (Sez. 1, n.17498 del 5/2/2016, n.m.) La pronuncia attiene ad un’ipotesi nella quale erano staterinvenute due cartucce nella disponibilità dell’imputato, ovvero un quantitativo certamenterientrante nell’ ipotesi di normale dotazione del caricatore di un’arma.Nel caso in esame, il ricorrente è stato trovato in possesso di 49 cartucce delle 50regolarmente denunciate, nonché di ulteriori 17 cartucce del medesimo calibro 9x21 e di 12cartucce cal. 22LR.

Come condivisibilmente affermato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,anche ove l’arma fosse stata scarica, come dedotto dal ricorrente, n. 15 cartucce cal. 9x21potevano costituire la normale dotazione dell’arma, una poteva integrare le 49 rinvenute eregolarmente denunciate, ma le altre: una, cal. 9x21, e dodici cal. 22LR, risultavanocomunque eccedenti la normale dotazione.Secondo l’indirizzo tradizionale di questa Corte,«integra il reato previsto dall'art. 697cod. pen. l'omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normalemunizionamento di un'arma già regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza delrelativo caricatore» (Sez. 1, 28.3.2008, Rv. 24028; Sez. 1, 9.6.2010, Rv. 247755; Sez. 1,5.2.2016, Rv. 269888; Sez. 1, 24/10/2018, Rv. 275170).

Il giudice delle indagini preliminari,sia pure con motivazione sintetica, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati sotto ilprofilo dell’elemento oggettivo del reato, laddove ha affermato che il ricorrente era inpossesso di “munizioni non denunciate e non facenti parte della dotazione ordinariadell’arma da lui detenuta, anche perché di calibro diverso da quelle utilizzabili per la stessa”.Irrilevante è la circostanza che il Tribunale del riesame avesse diversamente opinatosul punto, non essendo detta pronuncia vincolante nelle successive fasi processuali.Il ricorrente introduce, altresì, nella memoria depositata, ulteriori temi ovvero lanecessità di verificare l’offensività della condotta, tenuto conto del fatto che le munizionierano compatibili con l’arma regolarmente denunciata e che non sono state effettuate provevolte a verificare l’efficacia della carica esplodente delle munizioni.Quanto alla compatibilità delle munizioni con l’arma denunciata, la circostanza nonrileva ove, come nel caso in esame, il numero di quelle non denunciate ecceda quelloprevisto per la normale dotazione.Quanto alla efficacia della carica esplodente, si tratta di censura generica, nondeducendosi neanche i motivi per i quali il munizionamento poteva essere inefficiente e che,comunque, non risulta in precedenza prospettata.Quanto all’offensività della condotta, si osserva che la fattispecie contravvenzionale dicui all’art. 697 cod. pen. rientra tra quelle di cui al Libro III, Titolo I (“Delle contravvenzioni dipolizia”), Capo I (“delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza”), Sez.

III (Dellecontravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati”), Par. 4 (“concernenti laprevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale”) ovvero al gruppo di quellefattispecie contravvenzionali che, essendo relative a trasgressioni alla disciplina delle armi,vanno ad integrare il complesso delle disposizioni poste a tutela della vita e dell’incolumitàindividuale nonché dell’ordine pubblico.

Si tratta, quindi, di norme con funzione sussidiariaposta a tutela di interessi primari.

L’offesa all'interesse tutelato dalla norma si realizza pereffetto della mera omissione di denuncia in quanto non consente la verifica e il controllodell’[OSCURATO:PERSONA] sulle armi e sul munizionamento in circolazione e nella disponibilità dei singolisoggetti.4.

Quanto al profilo soggettivo, l’art. 697 cod. pen. sanziona una fattispeciecontravvenzionale punibile anche a titolo di colpa.[OSCURATO:PERSONA]. 1, con sentenza n. 13355 del 07/02/2013, Rv. 255176 – 01 ha affermato che«La struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, previstadall'art. 697 cod. pen., è compatibile anche con una condotta colposa, giacché è possibileche l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo adun atteggiamento colpevolmente negligente dell'agente.»Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata afferma che la detenzione poteva essere«frutto di leggerezza e dimenticanza, avendo plausibilmente l’indagato portato con sémunizioni relative all’arma che egli utilizzava nei poligoni di tiro», in tal modo connotando lacondotta come colposa.

La dimenticanza, infatti, costituisce una forma di negligenza,trascuratezza e, quindi, integra una ipotesi di colpa.

L’ordinanza, pertanto, anche sesinteticamente, ha evidenziato il proprio iter argomentativo.5.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, si osserva che il ricorso avverso ildecreto di archiviazione in oggetto è ammissibile solo per violazione di legge e non ancheper difetto di motivazione.

Ad ogni modo, nel caso in esame, la motivazione, benchésintetica ha un congruo apparato argomentativo che investe sia il profilo oggettivo che quellosoggettivo del reato.

È da escludere, quindi, una violazione di legge sotto il profilo dellatotale mancanza o apparenza della motivazione.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Lagonegroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale hachiesto rigettarsi il ricorso e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]1. Il Pubblico Ministero formulava richiesta di archiviazione nel procedimento penaleiscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 697 cod. pen., ravvisando lacausa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.La difesa dell’indagato proponeva opposizione all’archiviazione, ma il Gip del [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, con ordinanza del 18 giugno 2025, rigettaval’opposizione osservando che l’indagato era stato trovato in possesso di munizioni nondenunciate e non facenti parte della dotazione ordinaria dell’arma da lui detenuta, ma, che,tenuto conto del comportamento collaborativo al momento dell’accertamento di polizia, delnumero esiguo di munizioni non consentite detenute, della possibilità di riferire tale condottaad una situazione di leggerezza e di dimenticanza dell’indagato che, verosimilmente, avevaportato seco alcune munizioni utilizzate al poligono di tiro, sussistevano gli elementi perdisporre l’archiviazione dovendosi escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrente. Dopo averargomentato in ordine all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza diarchiviazione pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., articola due motivi di ricorsoche, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo, lamenta che il giudice abbia ritenutosussistenti gli elementi costitutivi della contravvenzione contestata,nonostante il tribunale del riesame, nell’accogliere il ricorso del ricorrenteavverso il provvedimento di sequestro, avesse affermato che il reato non era“neppure astrattamente configurabile” e nonostante non vi fossero statiulteriori sviluppi investigativi rispetto al compendio probatorio valutato dalTribunale del riesame. Osserva che il reato non è configurabile quando ilridotto numero di munizioni detenute in assenza di regolare denuncia (dellequali non era stata verificata l’efficacia), compatibili con l’arma regolarmentedenunciata, costituisce la normale dotazione di un caricatore, difettando, intal caso, l’elemento soggettivo del reato.2.2. Con i l secondo motivo, eccepisce la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, osservando che ilgiudice non si è confrontato con le argomentazioni difensive.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Ha osservato che ladetenzione di un numero di munizioni eccedenti quelle in dotazione dell’arma o chesuperano la capienza del caricatore, richiedono la denuncia e che, nel caso in esame, ilricorrente, che aveva denunciato il possesso di 50 cartucce (di cui 49 rinvenute in sede diperquisizione), è stato trovato in possesso di ulteriori 17 cartucce del medesimo calibro 9x21e di 12 cartucce cal. 22LR e, quindi, di un numero superiore a quello di 15 cartucce,costituenti la normale detenzione dell’arma. Sotto il profilo soggettivo, ha rilevato che lacontravvenzione è punita anche a titolo di colpa e che non vi è alcuna preclusione adeffettuare una valutazione diversa da quella operata dal Tribunale del riesame.4. La difesa ha depositato una memoria difensiva nella quale ha, in parte, reiterato imotivi già formulati in ricorso (interesse ad impugnare; violazione di legge in relazione allariconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all’art. 697 cod. pen.; motivazioneapparente) e, in parte, ha ulteriormente argomentato. In particolare, ha osservato che, al finedi verificare la sussistenza della condotta contestata, occorre verificare la offensività dellacondotta; che, nel caso in esame, le munizioni erano compatibili con l’arma regolarmentedenunciata, che non sono state effettuate prove volte a verificare l’efficacia della caricaesplodente e dell’idoneità all’uso.Ha prodotto, altresì, la sentenza del Tar della Basilicata del 22 ottobre 2025, che haaccolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Prefettura di Potenza che avevaintimato all’odierno ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni, in quanto segnalatoalla [OSCURATO:PERSONA] per la violazione dell’art. 697 cod. pen.Ha, inoltre, prodotto la sentenza del Consiglio di Stato del 16.12.2025 che, tuttavia, nonrisulta pertinente al caso in esame essendo stata pronunciata tra parti processuali estraneeall'odierno procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Questione preliminare è quella relativa alla ricorribilità per cassazionedell’ordinanza di archiviazione pronunciata per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131-bis cod. pen. Questa Corte ha affermato che «L'ordinanza di archiviazione perparticolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito diopposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge,ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che taleordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere,in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altromezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione)»( Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023,Rv. 285076 – 01). Altre pronunce (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285604 –01), hanno precisato che «La rilevanza tutta interna al sottosistema delineato dall'art. 131-biscod. pen. dell'iscrizione del provvedimento di archiviazione per tale causa nel casellariogiudiziario e la circostanza che tale iscrizione non sia più prevista né per il certificatorichiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, [OSCURATO:PERSONA] del casellariogiudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25 bis T.U.); né per il certificatodestinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U.), a seguito dellemodifiche introdotte dal d. Igs. del 2 ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisionedella disciplina del casellario giudiziario, riducono notevolmente il pregiudizio correlabileall'iscrizione del provvedimento di archiviazione pronunciato ex art 131-bis cod. pen. e, inmisura corrispondente, i margini di ricorribilità». Ha pertanto, richiesto che venga almenoallegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione,indicando il concreto pregiudizio subito dall'indagato.Nel caso in esame, in ogni caso, il ricorrente ha allegato un proprio concretointeresse al ricorso legato alla propria attività professionale di guardia particolaregiurata che, in quanto destinatario dei decreti di nomina e di licenza di porto d’arma,è sottoposto al giudizio di affidabilità, idoneità e buona condotta che, qualorarevocati in via definitiva, graverebbero sullo status del ricorrente anche in relazionealla sua condizione lavorativa, già sospesa, con rischio di licenziamento econseguenti ricadute economiche sulla possibilità di sostentamento proprio e delnucleo familiare.Il ricorso è, pertanto, ammissibile sussistendo l’interesse a ricorrere.3. Passando ai motivi di ricorso, si osserva che, in tema di detenzione di cartuccerelative ad un’arma regolarmente denunciata, questa Corte ha affermato che «Va condivisa[...] la giurisprudenza più recente, secondo cui l'omissione della separata denuncia delladetenzione delle cartucce costituenti la normale dotazione del caricatore di un'armaregolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all'art. 697 cod. pen., poichéla detenzione dell'arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore (in tal senso,Sez. 1, 17/12/2014 dep. 2015 n. 305, Longo, non massimata; Sez. 1, 28/03/2008 n. 18376,D'Urso, Rv. 240280; Sez. 1, 28/03/2008 n. 18375, Nicolosi, non massimata)» (Sez. 1, n.17498 del 5/2/2016, n.m.) La pronuncia attiene ad un’ipotesi nella quale erano staterinvenute due cartucce nella disponibilità dell’imputato, ovvero un quantitativo certamenterientrante nell’ ipotesi di normale dotazione del caricatore di un’arma.Nel caso in esame, il ricorrente è stato trovato in possesso di 49 cartucce delle 50regolarmente denunciate, nonché di ulteriori 17 cartucce del medesimo calibro 9x21 e di 12cartucce cal. 22LR. Come condivisibilmente affermato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,anche ove l’arma fosse stata scarica, come dedotto dal ricorrente, n. 15 cartucce cal. 9x21potevano costituire la normale dotazione dell’arma, una poteva integrare le 49 rinvenute eregolarmente denunciate, ma le altre: una, cal. 9x21, e dodici cal. 22LR, risultavanocomunque eccedenti la normale dotazione.Secondo l’indirizzo tradizionale di questa Corte,«integra il reato previsto dall'art. 697cod. pen. l'omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normalemunizionamento di un'arma già regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza delrelativo caricatore» (Sez. 1, 28.3.2008, Rv. 24028; Sez. 1, 9.6.2010, Rv. 247755; Sez. 1,5.2.2016, Rv. 269888; Sez. 1, 24/10/2018, Rv. 275170). Il giudice delle indagini preliminari,sia pure con motivazione sintetica, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati sotto ilprofilo dell’elemento oggettivo del reato, laddove ha affermato che il ricorrente era inpossesso di “munizioni non denunciate e non facenti parte della dotazione ordinariadell’arma da lui detenuta, anche perché di calibro diverso da quelle utilizzabili per la stessa”.Irrilevante è la circostanza che il Tribunale del riesame avesse diversamente opinatosul punto, non essendo detta pronuncia vincolante nelle successive fasi processuali.Il ricorrente introduce, altresì, nella memoria depositata, ulteriori temi ovvero lanecessità di verificare l’offensività della condotta, tenuto conto del fatto che le munizionierano compatibili con l’arma regolarmente denunciata e che non sono state effettuate provevolte a verificare l’efficacia della carica esplodente delle munizioni.Quanto alla compatibilità delle munizioni con l’arma denunciata, la circostanza nonrileva ove, come nel caso in esame, il numero di quelle non denunciate ecceda quelloprevisto per la normale dotazione.Quanto alla efficacia della carica esplodente, si tratta di censura generica, nondeducendosi neanche i motivi per i quali il munizionamento poteva essere inefficiente e che,comunque, non risulta in precedenza prospettata.Quanto all’offensività della condotta, si osserva che la fattispecie contravvenzionale dicui all’art. 697 cod. pen. rientra tra quelle di cui al Libro III, Titolo I (“Delle contravvenzioni dipolizia”), Capo I (“delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza”), Sez. III (Dellecontravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati”), Par. 4 (“concernenti laprevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale”) ovvero al gruppo di quellefattispecie contravvenzionali che, essendo relative a trasgressioni alla disciplina delle armi,vanno ad integrare il complesso delle disposizioni poste a tutela della vita e dell’incolumitàindividuale nonché dell’ordine pubblico. Si tratta, quindi, di norme con funzione sussidiariaposta a tutela di interessi primari. L’offesa all'interesse tutelato dalla norma si realizza pereffetto della mera omissione di denuncia in quanto non consente la verifica e il controllodell’[OSCURATO:PERSONA] sulle armi e sul munizionamento in circolazione e nella disponibilità dei singolisoggetti.4. Quanto al profilo soggettivo, l’art. 697 cod. pen. sanziona una fattispeciecontravvenzionale punibile anche a titolo di colpa.[OSCURATO:PERSONA]. 1, con sentenza n. 13355 del 07/02/2013, Rv. 255176 – 01 ha affermato che«La struttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, previstadall'art. 697 cod. pen., è compatibile anche con una condotta colposa, giacché è possibileche l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul piano soggettivo adun atteggiamento colpevolmente negligente dell'agente.»Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata afferma che la detenzione poteva essere«frutto di leggerezza e dimenticanza, avendo plausibilmente l’indagato portato con sémunizioni relative all’arma che egli utilizzava nei poligoni di tiro», in tal modo connotando lacondotta come colposa. La dimenticanza, infatti, costituisce una forma di negligenza,trascuratezza e, quindi, integra una ipotesi di colpa. L’ordinanza, pertanto, anche sesinteticamente, ha evidenziato il proprio iter argomentativo.5. Quanto al secondo motivo di impugnazione, si osserva che il ricorso avverso ildecreto di archiviazione in oggetto è ammissibile solo per violazione di legge e non ancheper difetto di motivazione. Ad ogni modo, nel caso in esame, la motivazione, benchésintetica ha un congruo apparato argomentativo che investe sia il profilo oggettivo che quellosoggettivo del reato. È da escludere, quindi, una violazione di legge sotto il profilo dellatotale mancanza o apparenza della motivazione. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris