CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tesa a ottenere la sostituzione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della pena di otto mesi di reclusione, oltre alla multa, inflitta con sentenza della Corte di appello di Bari in data 22 novembre 2021, irrevocabile il 15 febbraio 2023, con la pena pecuniaria. A ragione della decisione ha valorizzato la personalità negativa della condannata, quale emergente dal certificato del casellario, ritenuta «chiaro indice dell'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine alla sua futura condotta, nonché al rispetto delle prescrizioni che le dovrebbero essere imposte con la sanzione sostitutiva». 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e, nell'unico motivo di ricorso, deduce vizi di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla scorta di considerazioni generiche e assertive, omettendo di confrontarsi con le condizioni di vita familiare e sociale dell'imputata, né con la documentazione offerta dalla difesa sulla capacità della condannata di reinserirsi socialmente. Evidenzia, inoltre, l'illogicità della motivazione riguardo la prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni, avendo la condannata chiesto la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria che non prevede alcuna prescrizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 30 ottobre 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. Preliminarmente osserva il Collegio che l'originaria istanza ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tempestiva, siccome formulata il giorno 2 marzo 2023 e, dunque, nei trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, intervenuta il 15 febbraio 2023, nonché \ correttamente presentata al Giudice dell'esecuzione. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, invero, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99- bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228). 3. Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa. Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e l'assenza di una condanna per reato di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. 4. Nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha fornito una motivazione insoddisfacente sotto più profili. In primo luogo ha posto a fondamento del provvedimento reiettivo esclusivamente le precedenti condanne, senza svolgere alcuna considerazione sulla previsione d'inadeguatezza della misura sostitutiva invocata e, anzi, spingendosi ad un giudizio prognostico negativo in punto di ossequio da parte della condanna alle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive, senza avvedersi del fatto che la sanzione invocata è quella pecuniaria. E' dunque mancata una concreta verifica della prognosi di recidiva che, pur dovendo certamente comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, deve altresì tener conto della condotta post ì delictum, e che - più in generale - necessita vuna compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, se del caso anche attivando i poteri istruttori di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. Ciò tanto più nel caso della pena pecuniaria sostitutiva invocata, pacificamente consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, «in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione» (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274). 4. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Trani, per un nuovo esame che, libero negli esiti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun