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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 36614/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità, deducendo vizio di motivazione della sentenza.

Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare Considerato che la sentenza di merito impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di penale responsabilità, deducendo vizio di motivazione della sentenza. Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d'inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare Considerato che la sentenza di merito impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 36614/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris