CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2021
Cassazione n. 41103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibilità del ricorso '[OSCURATO:PERSONA] 1. C3r: sentenza de: [OSCURATO:DATA_NASCITA] !e Corte d'Appello di Brescia ha confermato :a sentenza emessa dai Tribunale di Brescia, Wì data 08/03/2021, con la quale TAVERNINI Eriricc.3 era stato condannato, in qualità di legale rappresentante della scio. c000. GAmA, aila cena di giustizia i n relazione al reato di omesso versamento IVA. per i'anno cn imposta 2011. 2. Ricorre per cessazione i! TAVERNINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di leigpe e vizio d; motivazione con riferimento all'omessa motivazione in or.:iirie aiia pena applicata in aumento, ritenuta la continuazione con aitro reato irrevocablirdente g•udicato. Si lamenta il totale silenzio sul corr spendente motivo c: appelio, con li quale era stata tra l'altro sollecitata, in caso di conferma della statuizione di condanna, l'applicazione di un aumento 2.2. V:o:azione di legge con riferimento alla ritenuta piena conoscenza, in capo TAVERNINI, dell'omesso versamento dell'IVA oggetto di accertamento, nonostante ia comunicazione dei 'Agenzia delle Entrate fosse stata inviata solo alla sede Celia società e la re!ativa raccomandata fosse stata ritirata per compiuta giacenza. Si censure la sentenza per aver ritenuto sufficiente la mera fictio iuris costituita dalia compiuta giacenza,. e aver desunto la sussistenza del dolo dalla mera esistenza di precedenti penali. 2.3. Violazione di :egge e vizio di motivazione con riferimento alla pena lrrogata. Si censura il carattere apparente della motivazione con cui i giudici di meric3 s erano discostati dai minimo edittale. Vloiazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. SI .amante l'applicazione dell'istituto fondata sui soli precedenti penali, costituiti peraltro solo da risalenti decreti penali, e si sollecita una declaratoria di prescrizione dei reato previa esclusione della recidiva. 2.5. Violazione ci egge, e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione deiie attenuanti generiche. Si censura l'utilizzo dei medesimi elementi valorizzati per la quantificazione della pena e l'applicazione della recidiva. 2.6. Violazione ci legge con riferimento alla confisca. Si censura la sentenza per non aver considerato che !o strumento era stato introdotto nel 2015, e dunque dopo la commissione de. reato. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria d namn-ìissibiiità del ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delie questioni prospettate. 4. Con memoria ritua mente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni dei P.G. (che non aveva tra l'altro affrontato alcuni motivi), insistendo per l'accogl mento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ricorso è parzialmente fondato. 2. l'Aeremente reiterativa„ e comunque manifestamente infondata, è la censura dedotta in punto di responsabilità per essersi perfezionata, per compiuta g.acenza,, la notifica cela comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in ordine al mancato pagamento e all'invito a regolarizzare la posizione. È invero evidente i'inconsistenza deila prospettazione difensiva secondo cui la responsabilità penale 2 dei TAVERNINI, per l'omesso versamento dell'IVA, potrebbe essere affermata solo con la prova di una notifica "a mani proprie" del predetto avviso. Deve invero osservarsi, ai riguardo, che - prescindendo dalla ritualità della predetta notifica (cfr. tra le tante, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziall e assistenziali, Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D'Alonzo, Rv. 267935 -- 01) - quei che deva è che i'obbligo tributario a carico della società, certamente noto ai TAVERNINI in ragione della carica rivestita, non è stato agen-ipluto neanche :n eg0C3 successiva (non avendo il ricorrente fornito elementi utiii ai riguardo: cfr. sui punto pag. 4 della sentenza impugnata, pag. 3 della sentenza di primo grado). Ne pare censurabile il richiamo della sentenza ai precedenti a carico, ove si consideri che la condanna per la quale il ricorrente ha ottenuto riconoscimento della continuazione si riferisce allo stesso titolo di reato e alia stessa società/ ma riferito all'annualità precedente (cfr. pag. 4 cit.). 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai motivi riguardanti delia re..cidiva e la concessione delle attenuanti generiche. Quanto al pomo aspetto, deve osservarsi che la Corte d'Appello - lungi dali'essersi !imitata ad un richiamo dei precedenti penali — ha espressamente condiviso (gag. 5) :a valutazione dei primo giudice in ordine all'assenza di effetti disincentivanti, sul TAVERNINI„ riconducibili alle pregresse condanne. Trattasi di motivazione certamente sintetica, ma i mmune da censure declucibili in questa sede. Quanto ai secondo aspetto, va evidenziato che il richiamo al notevole importo dei: obbligo inadempluto, alla sussistenza di plurimi precedenti, e alla assenza di condotte Operatorie, consente di ritenere adeguatamente soddisfatto l'obbligo motivazionale che qui rileva. 4. I motivo sulla confisca appare generico, essendo privo di un effettivo confronto con !e argomentazioni concordemente svolte dai giudici di merito, ocstes; in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta da! D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattisp..cie prevista dall'art. 322-te - cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, l.24 dice_nn.bre 2007, n. 244. abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015» (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386 — 01). 5. Sono invece parzialmente fondate le censure concernenti il trattamento sanzionatorio. 5.1. Per ciò che riguarda !a individuazione della pena base, la condivisione di quanto statuito dai primo giudice deve rtenersi immune da censure, essendo stata motivata con !a gravità del fatto (c...ui deve aggiungersi la valorizzazione dei 3 precedenti dei TAVERNINI da parte del giudice di primo grado): trattasi di cornipendio argomentativo ampiamente idoneo ai fini che qui rilevano, tenuto conto deila pena in concreto a.oplioata e del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calco:atei non dimezzando i! massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo risuitato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Psv. 276288 - 01). 5.2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alla residua censura. Pur dando atto deila proposizione del motivo di appello, la Corte territoriale ha completamente omesso di pronunciarsi sulla congruità dell'aumento applicato per !a continuazione con !a già richiamata sentenza, divenuta irrevocabile, che aveva condannato il TAVERNINI per analogo titolo di reato, riferito alla precedente annuaiità. La fondatezza del motivo impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sulla determinazione dell'aumento ex art.31 cod. pen. ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia: dovendosi per il resto„ in ragione dell'inammissibilità dee residue doglianze, ritenersi irrevocabile i'affermazione di responsabilità dei TAVERNINI., P.Q.M. Annui:a :a sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinv o per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia. Dichiara inammissibile ne