CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 32307/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8565-2025 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8565/2025 Cron. Rep. Ud.18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA], GIAMPA' SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3393/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2024 R.G.N. 952/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 15 ottobre 2024, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la declaratoria del diritto dei medesimi al riconoscimento, con riferimento al servizio di leva, quale titolo da valere ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici come se a tutti gli effetti si trattasse di servizio di ruolo, per quanto prestato non in costanza di nomina, del punteggio in misura piena, pari a punti 6 per ogni singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di un mese o almeno 16 giorni, fino ad un massimo di 6 punti, con obbligo a carico del Ministero alla rideterminazione dei punteggi degli stessi istanti nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 nonché all’adozione di ogni provvedimento necessario in relazione agli ambiti e graduatorie di interesse. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non corretta l’interpretazione prospettata dal Ministero per cui soltanto coloro che, in costanza di rapporto di lavoro, risultino chiamati a prestare servizio militare di leva, lasciando la posizione lavorativa ricoperta avrebbero diritto a veder compensato tale pregiudizio mediante il riconoscimento in sede di accesso ai concorsi pubblici, del servizio militare come se a tutti gli effetti si trattasse di servizio di ruolo alla luce dell’orientamento, che si assume invalso nella giurisprudenza di questa Corte antecedentemente a Cass. n. 22429/2024 rispetto alla quale si riconosce il contrasto di giudicati, orientamento per il quale il comma 2, dell’art. 2050 d.lgs. n. 66/2000 per il quale “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, esprimendo questo un principio più ampio per essere formulato nei termini seguenti “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le [OSCURATO:PERSONA], sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso “Enti pubblici”. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono i controricorrenti in epigrafe. Intimasti gli altri lavoratori. - [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2000 e 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (in combinato disposto con l’Allegato A, lett. a), gli Allegati A/1, A/2 e A/5 lett. b) punto 9 e punto 6), delle Avvertenza del D.M. n. 50 del 2021 disciplinante le “Graduatorie ATA di Circolo e di Istituto per gli anni 2021-2023), lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 2050 d.lgs. n. 66/2000 alla luce degli complesso normativo invocato da cui si desume che l’art. 2050 citato va letto nella prospettiva dell’attuazione del principio costituzionale per cui la prestazione obbligatoria del servizio di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino mentre l’ulteriore normativa ed in particolare il D.M. n. 50/2021, il primo che relativamente al personale ATA ha così disposto, lungi dal disconoscere il servizio svolto non in costanza di nomina si limita ad attribuire rispetto all’altro ai fini della valutazione un diverso peso corrispondente a quello attribuito al servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni pari, non a punti 6, riservato al servizio svolto in costanza di nomina in quanto assimilato al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, ma a punti 0,60, diversificazione che questa Corte, che a riguardo per la prima volta si pronunziava, conla sentenza n. 22429/2024, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118, disp. att. cpc, ha ritenuto legittima. - Il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento enunciato da questa Corte con la sentenza citata cui si è conformata la successiva giurisprudenza(Cass. n. 1482 del 2025, e Cass., n. 17861 del 2025, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp, att., in ragione della sovrapponibilità delle questioni che si pongono), secondo cui l’art. 2050 d.lgs. n. 66/2000 non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A., limitandosi ad imporre di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto,il principio dell’attribuzione di un punteggio, comunque , non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l’Amministrazione scolastica, di valorizzarli “a tutti gli effetti”, con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorre quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. E trattasi di una differenziazione non irragionevole, dal momento che l’attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo, ai fini dell’accesso ad un futuro rapporto di impiego, a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare, contrasterebbe con l’art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, questa, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto, essendo diversa tale situazione, che, comunque, in coerenza con l’art. 52, comma 2, Cost., non può porsi come ragione di pregiudizio nell’accesso al lavoro da quella che si determina quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui appunto la doverosa attuazione del precetto di cui all’art. 52, comma 2, citato, giustifica il diverso trattamento. A tale ratio sottesa alla norma primaria si conforma il decreto ministeriale n. 50/2021 nell’attribuire un punteggio e riconoscere, quindi, un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare. In altre parole (cfr., Cass., n. 17861 del 2025) , la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell’attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l’Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l’uno e l’altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l’attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo –ai fini dell’accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l’art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest’ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest’ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l’art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l’ulteriore necessità di mantenere coerenza con l’art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l’accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l’attuazione che il D.M. ha dato dell’assetto normativo sopra descritto, attraverso l’attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. - Il ricorso dell’Amministrazione va dunque accolt o e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (si v. Cass., n. 17861 del 2025), la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, c.p.c., con ilrigetto della domanda introduttiva del giudizio. Trattandosi di questione di recente definizione nella giurisprudenza della Corte si giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la