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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37526/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Paonessa, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di oltraggio e danneggiamento aggravato sono inammissibili per assoluta genericità; • considerato, inoltre, che il motivo genericamente denuncia la mancanza di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. senza allegare o indicare evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato e senza confrontarsi con la motivazione resa; rilevato che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica, consistendo nella mancata verifica di congruità della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse del Paonessa, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di oltraggio e danneggiamento aggravato sono inammissibili per assoluta genericità; • considerato, inoltre, che il motivo genericamente denuncia la mancanza di motivazione ex art. 129 cod. proc. pen. senza allegare o indicare evidenze che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato e senza confrontarsi con la motivazione resa; rilevato che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio è generica, consistendo nella mancata verifica di congruità della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris