CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 12/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24390 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24390del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H66 I535E) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C08 F258F) -ricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappre- sentata nel presente giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 922/2022, pubblicatain data 6 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi promosso nei suoi con- fronti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Ragusa. Ric. n. 24390/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 La Corte d’appello di Catania ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Ra- gusa, per difetto di integrità del contraddittorio, non avendo partecipato al giudizio di primo grado il terzo pignorato, liti- sconsorte necessario. Ricorre la Cannizzaro, sulla base di tremotivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., per essere stati ravvisati profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso. La ricorrente ha proposto istanza di decisione, ai sensi del me- desimo art. 380 bisc.p.c. Èstata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenzaper violazione degli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c. e 111 Cost.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazionedegli artt. 102, comma 1 e 615 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.». I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giu- ridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Con riguardo ad essi non possono che confermarsi i rilievi già espressi nella proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in ordine alla loro manifesta Ric. n. 24390/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 infondatezza, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c... In particolare, va confermato chenon è soggetto a preclusioni –tranne il solo caso, che qui non ricorre, di contrario espresso giudicato interno –il rilievo della non integrità del contraddit- torio nei confronti di un litisconsorte necessario, quale deve qualificarsi il terzo pignorato in base ad un ormai consolidato approdo nomofilattico. Questa Corte ha infatti sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Ci- vile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecu- zione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6- 3 , Ordinanzan. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6– 3 ; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01; nel medesimo Ric. n. 24390/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 – 01; con riguardo al giudizio di re- clamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo ese- cutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 – 01; 9000/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità, ciò che, del resto, trova conferma anche nel provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Cortedel 28-29 novembre 2023, che ha, con ampia ed articolata motivazione, rigettato l’istanza della ricorrente di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per la pretesa sussistenza di un contrasto sul punto, osser- vando che l’esposto indirizzo, dopo l’arresto di cui a Cass.,Sez. 3, Sentenzan. 13533del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, è stato «applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giuri- sprudenza della Corte, assumendo i connotati dell'indirizzo con- solidato». 2.Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazionedegli artt. 354 e 91 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.». La ricorrente contesta la propria condanna alle spese del giudi- zio di secondo grado. 2.1Si premette che la Corte d’appello di Catania – dopo aver rilevato, di ufficio,la nullità del giudizio di primo grado per di- fetto di integrità del contraddittorio –ha condannato la Canniz- zaroal pagamento de lle spese del ( solo ) grado di appello, ri- chiamando a tal fine , d e l tutto genericamente , il principio di soccombenza. 2.2Rileva il Collegio che, in effetti, come emerge dagli atti, sia il giudizio di merito di primo grado (a seguito della sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c. ), sia il Ric. n. 24390/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 giudizio di appello(essendo stata accolta l’opposizione dal tri- bunale) sono stati instaurati dalla società creditrice opposta , non dalla debitrice opponente, la quale, in tal caso, non può ritenersi unica responsabile della nullità processuale ricollega- bile alla mancata evocazione di un litisconsorte necessario, so- prattutto per quanto riguarda il giudizio di appello (che è l’unico grado per il qualesono state liquidate le spese). 2.3In siffatta situazione, il generico richiamo alla soccombenza operato dalla corte d’appello ai fini della condanna della parte opponente al pagamento delle spese del grado, risulta del tutto apodittico e logicamente contraddittorio , visto che la Canniz- zaro era in realtà vittoriosa in primo grado, era parte appellata e l’appello non era stato affatto accolto. La decisione sulle spese della corte d’appellodeve, in altri ter- mini, ritenersi sostenuta da motivazione meramente appa- rente, nonchélogicamente contraddittoria, in quanto il generico richiamo alla “soccombenza”, in caso di dichiarazione di nullità rilevata di ufficio del giudizio di primo grado,per difetto di in- tegrità del contraddittorio,con rimessione delle parti davanti al giudice di prime cure, non è adeguato a giustificare lapronuncia sulle spese di lite. Quando il giudizio, come nella specie, vienedefinito in base al rilievo di ufficio di una nullità processuale che ha inficiato l’in- tero processo, infatti, deve individuarsi – ai fini dell a regola- mentazione dellespese di lite – non la parte soccombente, ma la parte che ha dato causa a lla nullità (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 –01; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 14495 del 09/06/2017, Rv. 644620 –01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 -01) 2.4 Naturalmente, anche il giudizio sulla responsabilità della nullità processuale va motivato, laddove necessario, e certa- mente ciò, in caso di nullità per difetto di evocazione di una parte necessaria, deve puntualmente e rigorosamente Ric. n. 24390/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 avvenire, specienel caso in cui si intenda condannare la parte che è stata essa stessa evocata in giudizio e non quella che ha instaurato il giudizio stesso omettendo di citare tutte le parti necessarie. Nella specie, tale motivazione, nella decisione impugnata, ri- sultadel tutto assente. 2.5La sentenza impugnata , limitatamente al capo relativo alle spesedel grado, va dunque cassata per difetto assoluto di mo- tivazione, come in sostanza richiesto dalla parte ricorrentenello sviluppodelle censur e di cui al motivo di ricorso in esame (le quali contengono un esplicito riferimento anche alla totale as- senza di motivazione sulla individuata soccombenza, benché nella rubrica non si richiami l’art. 132 c.p.c.), affinché, in sede di rinvio, sia rivalutata la relativa regolamentazione, sulla base dei principi di diritto più sopra enunciati. 3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.; è accoltoil terzo motivo e, per l’effetto, la sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, acco- glie il terzoe cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte