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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04283/2022

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o la seguente ORDINANZA C U sul ricorso 6250-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 279/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -in accoglimento parziale della domanda di condanna proposta nei loro confronti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati dal tribunale di Monza al pagamento di euro 250,00, importo corrispondente al valore dei due lavabi rimossi dai convenuti dall'appartamento venduto alla Maiolo prima della consegna dell'immobile, con compensazione delle spese di lite; -avverso detta pronuncia veniva proposto gravame da parte dei convenuti soccombenti con particolare riguardo alla disposta compensazione delle spese di lite, sostenendffithe le stesse avrebbero dovute essere poste a carico della Maiolo; -inoltre, veniva proposto appello incidentale da parte della Maiolo che chiedeva la condanna degli appellanti principali al pagamento di un importo maggiore in relazione al valore dei beni non consegnati; -la corte d'appello milanese con la sentenza qui impugnata ha ritenuto l'infondatezza dell'appello principale non potendosi ravvisare i presupposti per giustificare la condanna della Maiolo alla rifusione delle spese a favore dei convenuti attesa la soccombenza degli appellanti principali per essere stata l'appellata comunque riconosciuta creditrice, seppure di una somma inferiore a quella richiesta; -con riguardo all'appello incidentale proposto dalla Maiolo, la corte distrettuale ha ritenuto di accoglierlo in relazione alla ritenuta impugnazione della parte della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese; -a questo proposito la corte territoriale ha ritenuto che la mancata disponibilità alla corresponsione di tale somma da Ric. 2019 n. 06250 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -2- parte dei Lovino e Della Torre giustificava la condanna dei medesimi alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado; -da ultimo, infine, la corte ha statuito che il rigetto dell'appello proposto dagli appellanti principali e l'accoglimento, sia pure parziale, dell'appello incidentale proposto dalla Maiolo comportava l'obbligo per gli appellanti della rifusione delle spese dell'appello a favore della Maiolo; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso dei Lovino e Della Torre affidato a due motivi, illustrati da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimata Maiolo; considerato che: -preliminarmente, con riferimento a quanto dedotto in ricorso a pagg. 14 (circa gli errori sul nome del beneficiario delle spese erroneamente indicata come [OSCURATO:PERSONA]) va richiamato il principio secondo cui gli errori materiali contenuti nelle sentenze di merito vanno corretti davanti al giudice di merito ex art.287 e ss cod. proc. civ. (cfr. Cass. 28712/2013; id. 21492/2005); -quanto al ricorso con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., per avere la corte territoriale erroneamente ravvisato i presupposti per la compensazione delle spese nella soccombenza di Iovino e Della Torre nei confronti della Maiolo per effetto del riconoscimento del credito a favore di quest'ultima, seppure per una somma inferiore a quella richiesta e per il rigetto delle contestazioni sollevate dai convenuti; Ric. 2019 n. 06250 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -3- -la censura è infondata nei termini formulati anche se va disposta la correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; -infatti, l'unica domanda proposta dalla Maiolo era stata accolta parzialmente con riduzione del quantum (da C. 9366,85 a circa a C. 250) sicchè la compensazione si giustificava ricorrendo la fattispecie di soccombenza reciproca così come tradizionalmente individuata dalla giurisprudenza; -la nozione di "soccombenza reciproca" che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass.21684/2013; id.10113/2018; id.2088EV2018); -non può quindi darsi seguito all'affermazione del giudice del merito secondo cui nel caso di specie si è verificata la soccombenza (piena) dei convenuti, giustificandosi la disposta compensazione in conformità al disposto dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. sulla soccombenza reciproca; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma , n.4, cod. proc. civ., la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello riformato la statuizione del giudice di primo grado sulla compensazione delle spese di lite in mancanza di impugnazione sul capo della sentenza; Ric. 2019 n. 06250 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -4- -all'esito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello -vertendosi in fattispecie di denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass.21856/2004; id 11039/2006)- tale seconda censura è fondata, per effettiva mancanza di gravame incidentale sulla statuita compensazione delle spese di primo grado; -come infatti dedotto da parte ricorrente, la Maiolo, rimasta intimata in questa sede, ha concluso in appello chiedendo la riforma della sentenza gravata nel merito con accoglimento di tutte le domande, nessuna esclusa, avanzate in primo grado, senza alcun riferimento autonomo all'impugnazione della statuizione del primo giudice sulla compensazione delle spese; -deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello abbia violato il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato che, nel caso di appello, si specifica in quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.) con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte decide nel merito del ricorso e dispone la eliminazione della condanna a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado adottata dalla corte territoriale; -con riguardo alle spese del giudizio di appello e di quelle di cassazione, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 06250 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -5- La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito elimina la condanna al pagamento delle spese di primo grado, compensa le spese del giudizio di appello e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA C U sul ricorso 6250-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 279/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -in accoglimento parziale della domanda di condanna proposta nei loro confronti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati dal tribunale di Monza al pagamento di euro 250,00, importo corrispondente al valore dei due lavabi rimossi dai convenuti dall'appartamento venduto alla Maiolo prima della consegna dell'immobile, con compensazione delle spese di lite; -avverso detta pronuncia veniva proposto gravame da parte dei convenuti soccombenti con particolare riguardo alla disposta compensazione delle spese di lite, sostenendffithe le stesse avrebbero dovute essere poste a carico della Maiolo; -inoltre, veniva proposto appello incidentale da parte della Maiolo che chiedeva la condanna degli appellanti principali al pagamento di un importo maggiore in relazione al valore dei beni non consegnati; -la corte d'appello milanese con la sentenza qui impugnata ha ritenuto l'infondatezza dell'appello principale non potendosi ravvisare i presupposti per giustificare la condanna della Maiolo alla rifusione delle spese a favore dei convenuti attesa la soccombenza degli appellanti principali per essere stata l'appellata comunque riconosciuta creditrice, seppure di una somma inferiore a quella richiesta; -con riguardo all'appello incidentale proposto dalla Maiolo, la corte distrettuale ha ritenuto di accoglierlo in relazione alla ritenuta impugnazione della parte della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese; -a questo proposito la corte territoriale ha ritenuto che la mancata disponibilità alla corresponsione di tale somma da Ric. 2019 n. 06250 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- parte dei Lovino e Della Torre giustificava la condanna dei medesimi alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado; -da ultimo, infine, la corte ha statuito che il rigetto dell'appello proposto dagli appellanti principali e l'accoglimento, sia pure parziale, dell'appello incidentale proposto dalla Maiolo comportava l'obbligo per gli appellanti della rifusione delle spese dell'appello a favore della Maiolo; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso dei Lovino e Della Torre affidato a due motivi, illustrati da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimata Maiolo; considerato che: -preliminarmente, con riferimento a quanto dedotto in ricorso a pagg. 14 (circa gli errori sul nome del beneficiario delle spese erroneamente indicata come [OSCURATO:PERSONA]) va richiamato il principio secondo cui gli errori materiali contenuti nelle sentenze di merito vanno corretti davanti al giudice di merito ex art.287 e ss cod. proc. civ. (cfr. Cass. 28712/2013; id. 21492/2005); -quanto al ricorso con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., per avere la corte territoriale erroneamente ravvisato i presupposti per la compensazione delle spese nella soccombenza di Iovino e Della Torre nei confronti della Maiolo per effetto del riconoscimento del credito a favore di quest'ultima, seppure per una somma inferiore a quella richiesta e per il rigetto delle contestazioni sollevate dai convenuti; Ric. 2019 n. 06250 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -3- -la censura è infondata nei termini formulati anche se va disposta la correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; -infatti, l'unica domanda proposta dalla Maiolo era stata accolta parzialmente con riduzione del quantum (da C. 9366,85 a circa a C. 250) sicchè la compensazione si giustificava ricorrendo la fattispecie di soccombenza reciproca così come tradizionalmente individuata dalla giurisprudenza; -la nozione di "soccombenza reciproca" che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (cfr. Cass.21684/2013; id.10113/2018; id.2088EV2018); -non può quindi darsi seguito all'affermazione del giudice del merito secondo cui nel caso di specie si è verificata la soccombenza (piena) dei convenuti, giustificandosi la disposta compensazione in conformità al disposto dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. sulla soccombenza reciproca; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma , n.4, cod. proc. civ., la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello riformato la statuizione del giudice di primo grado sulla compensazione delle spese di lite in mancanza di impugnazione sul capo della sentenza; Ric. 2019 n. 06250 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -4- -all'esito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello -vertendosi in fattispecie di denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass.21856/2004; id 11039/2006)- tale seconda censura è fondata, per effettiva mancanza di gravame incidentale sulla statuita compensazione delle spese di primo grado; -come infatti dedotto da parte ricorrente, la Maiolo, rimasta intimata in questa sede, ha concluso in appello chiedendo la riforma della sentenza gravata nel merito con accoglimento di tutte le domande, nessuna esclusa, avanzate in primo grado, senza alcun riferimento autonomo all'impugnazione della statuizione del primo giudice sulla compensazione delle spese; -deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello abbia violato il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato che, nel caso di appello, si specifica in quello del "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.) con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte decide nel merito del ricorso e dispone la eliminazione della condanna a carico dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di primo grado adottata dalla corte territoriale; -con riguardo alle spese del giudizio di appello e di quelle di cassazione, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio. P.Q.M. Ric. 2019 n. 06250 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -5- La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito elimina la condanna al pagamento delle spese di primo grado, compensa le spese del giudizio di appello e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 6 ottobre 2021
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