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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07894/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14995/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – Avverso l a sentenza n. 3744 /20 19 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 14995/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (lite pendente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui per legge è succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione),promosse in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, duplice procedura di espropriazione di crediti presso i terzi pignorat i [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; avverso detti pignoramenti, l’esecutata spiegò opposizione alla esecuzione, adducendo l’estinzione della pretesa azionata e l’annullamento del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio altresì con l’ente impositore Agenzia delle Entrate, l’adito Tribunale di Como accolse l’opposizione ma rigettò la domanda dell’opponente di condanna al risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata exart. 96, secondo comma, cod. proc. civ.; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello della parte opponente, nella parte concernente la reiezione della domanda di cui all’art. 96 cod. proc. civ., e riformato la decisione di prime cure in ordine al quantum delle spese processuali di quel giudizio; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , affidandosi a cinque motivi, cui resistono, con unitario controricorso, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, è inammissibile per tardività i l co ntroricorso, siccome notificato (a mezzo PEC)in data 31 agosto 2020, a fronte della r.g. n. 14995/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica del ricorso perfezionata il 18 maggio 2020 , elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito; è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568); è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso espropriazion i presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973- non ha nno ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) r.g. n. 14995/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] i terzi pignorat i, [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorteindefettibile - con rinvio al Tribunale di Como, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Como, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14995/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – Avverso l a sentenza n. 3744 /20 19 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 14995/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (lite pendente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui per legge è succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione),promosse in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, duplice procedura di espropriazione di crediti presso i terzi pignorat i [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; avverso detti pignoramenti, l’esecutata spiegò opposizione alla esecuzione, adducendo l’estinzione della pretesa azionata e l’annullamento del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio altresì con l’ente impositore Agenzia delle Entrate, l’adito Tribunale di Como accolse l’opposizione ma rigettò la domanda dell’opponente di condanna al risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata exart. 96, secondo comma, cod. proc. civ.; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello della parte opponente, nella parte concernente la reiezione della domanda di cui all’art. 96 cod. proc. civ., e riformato la decisione di prime cure in ordine al quantum delle spese processuali di quel giudizio; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , affidandosi a cinque motivi, cui resistono, con unitario controricorso, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, è inammissibile per tardività i l co ntroricorso, siccome notificato (a mezzo PEC)in data 31 agosto 2020, a fronte della r.g. n. 14995/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notifica del ricorso perfezionata il 18 maggio 2020 , elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito; è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568); è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso espropriazion i presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973- non ha nno ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) r.g. n. 14995/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] i terzi pignorat i, [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorteindefettibile - con rinvio al Tribunale di Como, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Como, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.