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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06476/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorson. 7131/2020 propost o da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di sé stessa ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Emigranti; -intimata – - avverso l ’ordina nza emess a d a l Tribunale di Catania in data 21 / 0 6 /20 19 enon notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Emigranti al pagamento della complessiva somma di euro 2.468,08 a titolo di saldo del compenso professionale concernente la difesa legale espletata nell’ambito di un procedimento di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Catania.

Saldo compenso professionale –Nullità notificazione decreto ingiuntivo

2. Il Tribunale adìto, rilevato che, ove si deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, il debitore deve proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non già opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.), preso atto del fatto che il giudizio di opposizione a d.i. si era concluso con il rigetto della stessa per essere stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Emigranti, anziché da [OSCURATO:PERSONA] Provinciale di Catania, nei cui confronti invece era stato inequivocamente richiesto il decreto ingiuntivo, e considerato che l’eventuale erronea indicazione del codice fiscale nel corpo del ricorso monitorio si sarebbe potuta correggere con il procedimento di correzione dell’errore materiale, rigettava la domanda, condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di sé stessa, sulla base di quattro motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Emigranti (A.NF.E.) non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver il tribunale ritenuto che, nel caso di specie, fosse necessario proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nonostante avesse eccepito, con l’opposizione tardiva a d.i., il difetto di legittimazione passiva della propria assistita e la nullità (e non l’inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 288 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con riferimento alla possibilità per l’[OSCURATO:PERSONA] di procedere con la correzione di errore materiale (avuto riguardo al doppio codice fiscale indicato nel ricorso monitorio, uno riferibile all’[OSCURATO:PERSONA] Nazionale e l’altro all’[OSCURATO:PERSONA] di Catania), la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per motivazione apparente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato i contenziosi pregressi dell’[OSCURATO:PERSONA] relativamente alle relazioni con le articolazioni territoriali della stessa.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che, in seno all’atto di pignoramento presso terzi, il creditore [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato solo il codice fiscale dell’[OSCURATO:PERSONA] Nazionale, tant’è che l’Unicredit, quale terzo debitore, aveva bloccato il conto corrente intestato a quest’ultima.

5. Preliminarmente, occorre valutare la tempestività del ricorso.

Invero, va premesso che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in mancanza di notificazione del provvedimento impugnato, deve essere proposto entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.), indipendentemente dalla comunicazione di cancelleria, che è irrilevante ai fini della decorrenza[per Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16938 del 25/06/2019, il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.)], con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c.

Ne consegue che la comunicazione, da parte della cancelleria , del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conve rtito nella legge n. 114 del 2014), e che il termine lungo è soggetto alla sospensione feriale (1-31 agosto).

Nel caso di specie, tenuto conto che l’ordinanza risulta pubblicata il 21.6.2019, il termine per proporre il detto ricorso sarebbe scaduto in data 21.1.2020 (comprensiva della sospensione feriale dei termini), laddove il medesimo risulta notificato a mezzo pec in data 11.2.2020 e, quindi, tardivamente.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia va adottata in tema di spese, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorson. 7131/2020 propost o da: Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di sé stessa ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Emigranti; -intimata – - avverso l ’ordina nza emess a d a l Tribunale di Catania in data 21 / 0 6 /20 19 enon notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Emigranti al pagamento della complessiva somma di euro 2.468,08 a titolo di saldo del compenso professionale concernente la difesa legale espletata nell’ambito di un procedimento di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Catania. Saldo compenso professionale –Nullità notificazione decreto ingiuntivo 2. Il Tribunale adìto, rilevato che, ove si deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, il debitore deve proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non già opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.), preso atto del fatto che il giudizio di opposizione a d.i. si era concluso con il rigetto della stessa per essere stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Emigranti, anziché da [OSCURATO:PERSONA] Provinciale di Catania, nei cui confronti invece era stato inequivocamente richiesto il decreto ingiuntivo, e considerato che l’eventuale erronea indicazione del codice fiscale nel corpo del ricorso monitorio si sarebbe potuta correggere con il procedimento di correzione dell’errore materiale, rigettava la domanda, condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di sé stessa, sulla base di quattro motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] di Emigranti (A.NF.E.) non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver il tribunale ritenuto che, nel caso di specie, fosse necessario proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. nonostante avesse eccepito, con l’opposizione tardiva a d.i., il difetto di legittimazione passiva della propria assistita e la nullità (e non l’inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 288 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., con riferimento alla possibilità per l’[OSCURATO:PERSONA] di procedere con la correzione di errore materiale (avuto riguardo al doppio codice fiscale indicato nel ricorso monitorio, uno riferibile all’[OSCURATO:PERSONA] Nazionale e l’altro all’[OSCURATO:PERSONA] di Catania), la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per motivazione apparente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato i contenziosi pregressi dell’[OSCURATO:PERSONA] relativamente alle relazioni con le articolazioni territoriali della stessa. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che, in seno all’atto di pignoramento presso terzi, il creditore [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato solo il codice fiscale dell’[OSCURATO:PERSONA] Nazionale, tant’è che l’Unicredit, quale terzo debitore, aveva bloccato il conto corrente intestato a quest’ultima. 5. Preliminarmente, occorre valutare la tempestività del ricorso. Invero, va premesso che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in mancanza di notificazione del provvedimento impugnato, deve essere proposto entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.), indipendentemente dalla comunicazione di cancelleria, che è irrilevante ai fini della decorrenza[per Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16938 del 25/06/2019, il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.)], con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c. Ne consegue che la comunicazione, da parte della cancelleria , del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, conve rtito nella legge n. 114 del 2014), e che il termine lungo è soggetto alla sospensione feriale (1-31 agosto). Nel caso di specie, tenuto conto che l’ordinanza risulta pubblicata il 21.6.2019, il termine per proporre il detto ricorso sarebbe scaduto in data 21.1.2020 (comprensiva della sospensione feriale dei termini), laddove il medesimo risulta notificato a mezzo pec in data 11.2.2020 e, quindi, tardivamente. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va adottata in tema di spese, non avendo la parte intimata svolto difese. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do
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