CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 06231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 7479-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n.q. di esecutore testamentario della signora [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 11226/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] la quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza contro decreto del Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, il quale ha declinato la propria competenza a decidere su reclamo proposto contro decreto del tribunale in composizione monocratica, di revoca del provvedimento con cui fu disposta la formazione di inventario di eredità. Il Tribunale ha ritenuto che competente a conoscere del reclamo, in materia di provvedimento di volontaria giurisdizione in materia ereditaria, fosse la Corte d’appello. La ricorrente censura tale decisione , ritenendo che la competenza a decidere sul reclamo, in quanto emesso dal Tribunale in composizione monocratica, fosse del medesimo Tribunale in composizione collegiale. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Il regolamento è fondato. Il reclamo è lo strumento generalmente utilizzato dall’ordinamento processuale per assicurare – nei limiti in cui il legislatore ha ritenuto di farlo – il doppio grado di giudizio nel procedimento di volontaria giurisdizione. Il reclamo è previsto in via generale, nella sedes materiae delle ‘‘Dispo sizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio’’ (libro IV, titolo II, capo VI, c.p.c.), dagli artt. 739 e 740 c.p.c., applicabili, in virtù del successivo art. 742- bis , a tutti i procedimenti in camera di consiglio. In tale norma il reclamo è testualmente previsto solo per i decreti pronunciati dal giudice tutelare (attribuito alla competenza del tribunale in composizione collegiale) e per quelli pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio; tuttavia, si può ritenere oramai acquisito che siano reclamabili anche i provvedimenti emessi dal giudice monocratico del Tribunale (salve le ipotesi di espressa non impugnabilità). Quanto alla competenza funzionale, mentre il reclamo avverso i provvedimenti del Tribunale in composizione collegiale è pacificamente attribuito alla Corte d’appello (II periodo del I comma dell’art. 739 c.c.), più problematica è l’individuazione del giudice competente per il reclamo avverso i provvedimenti emessi da giudice monocratico diverso dal giudice tutelare (per i quali esiste previsione specifica), una volta che se ne sia acclarata la reclamabilità. L’alternativa si riduce all’individuazione del giudice del reclamo nello stesso Tribunale (ma in composizione collegiale), o nella Corte d’appello. La seconda soluzione, certamente più conforme al dettato normativo, atteso che il secondo periodo del I comma dell’art. 739 c.p.c. non distingue tra decisioni monocratiche e collegiali del Tribunale, è quella orami ormai affermatasi nella giurisprudenza di legittimità. Secondo questa Suprema corte la diversa opinione, «secondo cui il principio dettato dall'art. 739 c.p.c.in ordine alla competenza della corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale riguarda soltanto i provvedimenti collegiali, vigendo per i provvedimenti camerali del giudice singolo del tribunale il diverso principio della competenza del collegio del medesimo tribunale, urta, sul piano esegetico, con il tenore letterale della norma da ultimo citata, là dove questa prevede il reclamo innanzi alla corte d'appello con la sola eccezione dei decreti del giudice tutelare, mentre, del resto, neppure gioverebbe il richiamo vuoi a numerose disposizioni relative ad ipotesi tipiche (art. 749 c.p.c.; art. 825 c.p.c.;.art. 126 del regio decreto 28 marzo 1929, n.499), le quali, siccome eccezionali, non possono essere oggetto di applicazione analogica, vuoi all'art. 669 sexies c.p.c., il quale, inerendo al reclamo avverso le ordinanze cautelari, attiene ad un'ipotesi affine, ma non identica a quella in esame. Appare, quindi, più corretto ritenere, secondo quanto affermato anche in dottrina, che la soppressione dell'ufficio del pretore non abbia reso privo di significato il riferimento dell'art.739 c.p.c.al "giudice tutelare", atteso che una simile espressione non indica l'ufficio giudiziario che ne esercita le funzioni (ieri il pretore, oggi il giudice monocratico del tribunale), bensì le funzioni stesse, oggetto di peculiare ed organica disciplina processuale, onde, per i decreti emanati dal medesimo giudice tutelare continuano a valere le pregresse regole circa il reclamo, ripartito tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, laddove gli altri provvedimenti camerali pronunciati dal giudice monocratico del tribunale vanno impugnati, al pari di quelli collegiali, davanti alla corte d'appello» (Cass. n. 12223/2003; n. 122/2004; n. 6938/2004; n. 22153/2010). Per quanto riguarda in modo specifico il procedimento di inventario, di competenza del Tribunale in composizione monocratica ai sensi degli artt. 769 c.p.c., 110 e 224, comma 2, del d. lgs. n. 51 del 1998, mentre è dubbia la soggezione a reclamo del decreto che ordina l’inventario, è generalmente ammessa l a reclamabilità del provvedimento di diniego, al quale deve certamente assimilarsi l’ipotesi (che ricorre nel caso in esame) della revoca del provvedimento exart. 742 c.p.c. Nondimeno il provvedimento impugnato è comunque censurabile. Come rileva esattamente il Procuratore Generale «il Tribunale di Napoli non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo ma si sarebbe dovuto limitare a dichiarare la propria incompetenza e disporre conseguentemente per l'operatività del meccanismo della translatio iudiciiossia disporre per la riassunzione del reclamo dinanzi alla Corte di Appello territoriale a tal uopo fissando apposito termine ovvero lasciando, in mancanza, che operasse il termine trimestrale ex lege. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 18121 del2016; Cass. n. 8155 del2018), dal quale non vi è motivo per discostarsi, l'appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii . Muovendo da tale premessa, l'erronea individuazione, pur nell'alveo della volontaria giurisdizione (cfr. Cass.n. 784 del 2017), del giudice legittimato a decidere sull'impugnazione è senz'altro idonea a dar corpo ad una questione di competenza che può essere impugnabile con il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c. (Cass. n. 16752 del 2006). Per quanto precede il regolamento va accolto relativamente alla declaratoria di inammissibilità ma, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, va confermata la tesi sostenuta dal Tribunale di Napoli secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto alla Corte di Appello, dinanzi alla quale il procedimento potrà proseguire. P.Q.M. accoglie, nei termini di cui in motivazione, l’istanza di regolamento di competenza proposta da [OSCURATO:PERSONA], cassa entro tali limiti il provvedimento impugnato e rimettele parti dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, assegnando termine di legge per la riassunzione. Così