Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11260/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato E il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] \[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del 3ostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto. udito il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA]., che si riporta ai motivi di ricorso.

Cr [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato - ai soli fini civili - la dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 24 gennaio 2011 dal Tribunale di Verona in relazione a fattispecie di truffa

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, COLOMBINI Lorenzo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, si lamenta la mancata pronuncia della estinzione del reato nei confronti delle persone c ffese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Biancamaria per intervenJta remissione di querela da desumersi per effetto dell'assenza della parte civile all'udienza di prima comparizione in appello.

Infatti, nel provvedimento di fissazicne udienza, vi era l'avviso che la mancata comparizione in udienza sarebbe sta:a considerata alla stregua di revoca tacita della costituzione di parte civile in conformità al disposto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 31663/2016.

2.2. Con il secondo motivo, si la -nenta che la Corte territoriale non avrebbe preso atto dell'originaria improcedibilità dell'azione relativamente al reato commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della tardività della querela.

Infatti, dalla stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe che costui si sarebbe reso conto di essere stato truffato tra il gennaio e il dicembre del 2007 mentre la querela è stata presentata il 22 aprile 2008 e quindi oltre il termine di legge.

Sul punto, la motivazione risulterebbe del tutto elusiva perché non prenderebbe eff3ttivamente in considerazione il motivo di appello sul punto liquidandolo con considerazioni sostanzialmente generiche.

Non sarebbe inoltre comprensibile quale sarebbe il fatto successivo al dicembre 2007 che avrebbe ingenerato l'effettiva conoscenza del reato e che determinerebbe lo slittamento del termine per la proposizione della querela.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in punto affermata penale responsabilità per quanto attiene ai fatti che vedono come persone offese PERUSI Marco, PERUSI Luigi, SAVORE_LI [OSCURATO:PERSONA] e GARIGGIO Stefano.

Infatti, il ricorrente non avrebbe adempiuto alle obbligazioni assunte per esclusiva responsabilità degli acquirenti che ncn avevano provveduto al saldo dell'importo da loro dovuto.

Risulterebbe infatti dalle stesse dichiarazioni delle persone offese che costoro avevano versato una somma inferiore al corrispettivo pattuito.

Dovrebbe ritenersi - a parere del ricm-rente - che la persona offesa abbia detto al ricorrente che avrebbe provveduto al pagamento l'indomani solo perché un pagamento ci doveva ancora essere.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità per quanto attiene alle condotte che vedono come persona offesa SICNORINI Biancamaria.

In particolare, non vi sarebbe prova né che i dati del vaglia on-line siano stati comunicati all'imputato e né che costui l'avesse incassato.

Sul punto, mancherebbe nel provvedimento impugnato alcuna risposta.

2.5. Con il quinto motivo, si IE menta vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità e a la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giorgia perché non sarebbe stato valutato l'SMS inviato I 27 dicembre 2007 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con cui si comunicava l'intenzione di non partire più e si chiedeva la restituzione del denaro.

Mancherebbe inoltre da parte della medesima persona offesa la prova di aver comunicato tempestivamente all'imputato date e nominativi del viaggio prescelto.

2.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese legali del giudizio d'appello a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G orgia perché costoro non hanno presenziato al giudizio di secondo grado non svolgendo alcuna attività né partecipando all'udienza o presentando conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente disposto in diffoi mità rispetto all'ammonimento contenuto nell'avviso di fissazione udienza in ql anto la pronuncia in quella sede richiamata riguarda profili del tutto diversi che attengono a momenti ehé precedenti a una costituzione di parte civile che - inve:e - vi era già stata.

Al contrario, proprio la richiesta contenuta nell'atto di costituzione di parte civile costituisce manifestazione univoca della volontà di non rimettere la querela e anzi di proseguire nella richiesta punitiva già in precedenza articolata (cfr. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 5193 del 05/12/2019 - dep. 07/02/2020 - Rv. 277801 - 01).

Ne consegue che l'ammonizione articolat3 in sede di avviso di udienza era illegittima e le conseguenze giuridiche che il i icorrente vuole ricollegare alla assenza in udienza della parte civile risultano prive di fondamento.

3. Il secondo motivo di ricorso, articolato in fatto, risulta manifestamente infondato posto che le decisioni di D rimo e secondo grado rendono palese la circostanza che le persone offese hanno avuto graduale consapevolezza della vicenda e solo dopo plurime ricerche e richieste si siano rese effettivamente conto di avere subito una truffa.

Sotto questo aspetto, non rileva nemmeno l'SMS 27 dicembre 2007 richiamato nel contesto del quinto motivo perché di fatto esso risulta correttamente valutato alla s:regua di tentativo di recuperare il danaro versato prima ancora di prendere contezza della sussistenza di un reato.4.

Il terzo motivo di ricorso risulta ancora una volta articolato interamente in fatto e unicamente volto ad una unilaterale rilettura degli elementi istruttori raccolti.

Fin dal primo grado è stato logicamente valorizzato il fatto che il COLOMBINI aveva artificiosamente prospettato la possibilità di usufruire di pacchetti turistici o viaggi che in realtà sapeva esser del tutto inesistenti e che comunque non sono mai stati da lu organizzati, inducendo così i querelanti a pagare con largo anticipo il prezzo concordato, nella convinzione che il pagamento anticipato fosse pressoché indispersabile.

Assorbente risulta quindi il fatto, nemmeno preso in considerazione in s,ede di ricorso e adeguatamente prospettato nelle sentenze di merito, che i viaggi oggetto delle truffe siano risultati del tutto inesistenti e che in nessun caso il ric)rrente abbia prodotto documentazione che attestasse che il prodotto venduto fosse effettivamente stato da lui prenotato e/o pagato con il danaro ricevuti dai client.

La circostanza che vi siano stati pagamenti parziali, in questo contesto, in nulla rileva perché tali pagamenti erano il corrispettivo di attività mai poste in essere.

Le condotte decettive — tra l'altro - trovano anche riscontro in una serie ci circostanze di contorno mai effettivamente contrastate quali ad esempio il fatto che l'imputato fornisse ai suoi clienti indirizzi del tutto inesistenti e si muovesse spesso sul territorio noleggiando auto e fornendo nomi fittizi talvolta corrispor denti ai nomi delle persone offese così come accertato dal teste PERRONE.

5. Il quarto motivo di ricorso è L lteriornnente articolato in fatto e comunque basato su circostanze meramente ipotetiche e non riscontrate dal contenuto del fascicolo processuale.

In particolare, il vaglia oggetto di contestazione risultava regolarmente effettuato e allegato alla documentazione delle persone offese costituitesi parte civile.

Stante la presenza di contatti costanti fra le parti all'epoca dei fatti e la mancanza di qualsivoc Ha contestazione dell'imputato precedente all'appello, appare logica la ritenuta validità del pagamento.

6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che l'invio dell'SMS oggetto di contestazione è stato logicamente considerato come rientrante nei tentativi delle persone offese di ritornare in possesso del denaro versato, per loro natura precedenti alla effettiva cc nsapevolezza dell'essere stati vittima di una truffa.

7. Il sesto motivo è manifestamente infondato poiché - nel provvedimento impugnato - risultano presenti puntué li richieste scritte delle parti civili.

7.1. Questa Corte ha costantemEnte affermato che la mancata presenza alle udienze in appello della parte civ le, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa.

La disposizione di cui all'art. 82 comma secondo cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, ir mancanza delle conclusioni non si forma il "petítum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo (Sez. 2, Sentenza n. 24063 del 20/05/20(8 - Rv. 240616 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 25012 del 23/05/2013 Rv. 25703: - 01; Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018 Rv. 273338 - 01) ed è quindi legittima anche la presentazione di istanze fuori udienza. $4.

Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato E il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] \[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del 3ostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto. udito il difensore, Avvocato [OSCURATO:PERSONA]., che si riporta ai motivi di ricorso. Cr [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato - ai soli fini civili - la dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 24 gennaio 2011 dal Tribunale di Verona in relazione a fattispecie di truffa 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, COLOMBINI Lorenzo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la mancata pronuncia della estinzione del reato nei confronti delle persone c ffese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Biancamaria per intervenJta remissione di querela da desumersi per effetto dell'assenza della parte civile all'udienza di prima comparizione in appello. Infatti, nel provvedimento di fissazicne udienza, vi era l'avviso che la mancata comparizione in udienza sarebbe sta:a considerata alla stregua di revoca tacita della costituzione di parte civile in conformità al disposto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 31663/2016. 2.2. Con il secondo motivo, si la -nenta che la Corte territoriale non avrebbe preso atto dell'originaria improcedibilità dell'azione relativamente al reato commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della tardività della querela. Infatti, dalla stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe che costui si sarebbe reso conto di essere stato truffato tra il gennaio e il dicembre del 2007 mentre la querela è stata presentata il 22 aprile 2008 e quindi oltre il termine di legge. Sul punto, la motivazione risulterebbe del tutto elusiva perché non prenderebbe eff3ttivamente in considerazione il motivo di appello sul punto liquidandolo con considerazioni sostanzialmente generiche. Non sarebbe inoltre comprensibile quale sarebbe il fatto successivo al dicembre 2007 che avrebbe ingenerato l'effettiva conoscenza del reato e che determinerebbe lo slittamento del termine per la proposizione della querela. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in punto affermata penale responsabilità per quanto attiene ai fatti che vedono come persone offese PERUSI Marco, PERUSI Luigi, SAVORE_LI [OSCURATO:PERSONA] e GARIGGIO Stefano. Infatti, il ricorrente non avrebbe adempiuto alle obbligazioni assunte per esclusiva responsabilità degli acquirenti che ncn avevano provveduto al saldo dell'importo da loro dovuto. Risulterebbe infatti dalle stesse dichiarazioni delle persone offese che costoro avevano versato una somma inferiore al corrispettivo pattuito. Dovrebbe ritenersi - a parere del ricm-rente - che la persona offesa abbia detto al ricorrente che avrebbe provveduto al pagamento l'indomani solo perché un pagamento ci doveva ancora essere. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità per quanto attiene alle condotte che vedono come persona offesa SICNORINI Biancamaria. In particolare, non vi sarebbe prova né che i dati del vaglia on-line siano stati comunicati all'imputato e né che costui l'avesse incassato. Sul punto, mancherebbe nel provvedimento impugnato alcuna risposta. 2.5. Con il quinto motivo, si IE menta vizio di motivazione in ordine alla dichiarata penale responsabilità e a la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giorgia perché non sarebbe stato valutato l'SMS inviato I 27 dicembre 2007 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con cui si comunicava l'intenzione di non partire più e si chiedeva la restituzione del denaro. Mancherebbe inoltre da parte della medesima persona offesa la prova di aver comunicato tempestivamente all'imputato date e nominativi del viaggio prescelto. 2.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna alla rifusione delle spese legali del giudizio d'appello a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G orgia perché costoro non hanno presenziato al giudizio di secondo grado non svolgendo alcuna attività né partecipando all'udienza o presentando conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente disposto in diffoi mità rispetto all'ammonimento contenuto nell'avviso di fissazione udienza in ql anto la pronuncia in quella sede richiamata riguarda profili del tutto diversi che attengono a momenti ehé precedenti a una costituzione di parte civile che - inve:e - vi era già stata. Al contrario, proprio la richiesta contenuta nell'atto di costituzione di parte civile costituisce manifestazione univoca della volontà di non rimettere la querela e anzi di proseguire nella richiesta punitiva già in precedenza articolata (cfr. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 5193 del 05/12/2019 - dep. 07/02/2020 - Rv. 277801 - 01). Ne consegue che l'ammonizione articolat3 in sede di avviso di udienza era illegittima e le conseguenze giuridiche che il i icorrente vuole ricollegare alla assenza in udienza della parte civile risultano prive di fondamento. 3. Il secondo motivo di ricorso, articolato in fatto, risulta manifestamente infondato posto che le decisioni di D rimo e secondo grado rendono palese la circostanza che le persone offese hanno avuto graduale consapevolezza della vicenda e solo dopo plurime ricerche e richieste si siano rese effettivamente conto di avere subito una truffa. Sotto questo aspetto, non rileva nemmeno l'SMS 27 dicembre 2007 richiamato nel contesto del quinto motivo perché di fatto esso risulta correttamente valutato alla s:regua di tentativo di recuperare il danaro versato prima ancora di prendere contezza della sussistenza di un reato.4. Il terzo motivo di ricorso risulta ancora una volta articolato interamente in fatto e unicamente volto ad una unilaterale rilettura degli elementi istruttori raccolti. Fin dal primo grado è stato logicamente valorizzato il fatto che il COLOMBINI aveva artificiosamente prospettato la possibilità di usufruire di pacchetti turistici o viaggi che in realtà sapeva esser del tutto inesistenti e che comunque non sono mai stati da lu organizzati, inducendo così i querelanti a pagare con largo anticipo il prezzo concordato, nella convinzione che il pagamento anticipato fosse pressoché indispersabile. Assorbente risulta quindi il fatto, nemmeno preso in considerazione in s,ede di ricorso e adeguatamente prospettato nelle sentenze di merito, che i viaggi oggetto delle truffe siano risultati del tutto inesistenti e che in nessun caso il ric)rrente abbia prodotto documentazione che attestasse che il prodotto venduto fosse effettivamente stato da lui prenotato e/o pagato con il danaro ricevuti dai client. La circostanza che vi siano stati pagamenti parziali, in questo contesto, in nulla rileva perché tali pagamenti erano il corrispettivo di attività mai poste in essere. Le condotte decettive — tra l'altro - trovano anche riscontro in una serie ci circostanze di contorno mai effettivamente contrastate quali ad esempio il fatto che l'imputato fornisse ai suoi clienti indirizzi del tutto inesistenti e si muovesse spesso sul territorio noleggiando auto e fornendo nomi fittizi talvolta corrispor denti ai nomi delle persone offese così come accertato dal teste PERRONE. 5. Il quarto motivo di ricorso è L lteriornnente articolato in fatto e comunque basato su circostanze meramente ipotetiche e non riscontrate dal contenuto del fascicolo processuale. In particolare, il vaglia oggetto di contestazione risultava regolarmente effettuato e allegato alla documentazione delle persone offese costituitesi parte civile. Stante la presenza di contatti costanti fra le parti all'epoca dei fatti e la mancanza di qualsivoc Ha contestazione dell'imputato precedente all'appello, appare logica la ritenuta validità del pagamento. 6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che l'invio dell'SMS oggetto di contestazione è stato logicamente considerato come rientrante nei tentativi delle persone offese di ritornare in possesso del denaro versato, per loro natura precedenti alla effettiva cc nsapevolezza dell'essere stati vittima di una truffa. 7. Il sesto motivo è manifestamente infondato poiché - nel provvedimento impugnato - risultano presenti puntué li richieste scritte delle parti civili. 7.1. Questa Corte ha costantemEnte affermato che la mancata presenza alle udienze in appello della parte civ le, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all'art. 82 comma secondo cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, ir mancanza delle conclusioni non si forma il "petítum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo (Sez. 2, Sentenza n. 24063 del 20/05/20(8 - Rv. 240616 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 25012 del 23/05/2013 Rv. 25703: - 01; Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018 Rv. 273338 - 01) ed è quindi legittima anche la presentazione di istanze fuori udienza. $4. Alle suesposte considerazioni zonsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
Sentenza Cassazione n. 11260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris