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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 20479/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del G.I.P. del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. ha applicato all'imputato la pena congiuntamente indicata, condannandolo inoltre al pagamento delle spese processuali, di quelle di mantenimento in custodia cautelare e di tutte quelle che non possano essere ricondotte alle spese del procedimento ex art. 445 c.p.p..

2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce mancanza di motivazione e violazione di legge poiché è radicalmente assente la giustificazione della imposizione all'imputato delle spese di mantenimento in carcere, che si contesta.

Con un secondo motivo gli stessi vizi vengono dedotti in relazione alla determinazione della pena base e degli aumenti applicati ai reati unificati dalla continuazione.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato e su uno non deducibile.

2. Manifestamente infondato è, in base alla giurisprudenza dominante, il primo motivo.

È vero che il ricorso ha ad oggetto, sotto questo aspetto, una parte della sentenza (la condanna alle spese di mantenimento in carcere) estranea all'accordo, e quindi non è soggetto alla previsione limitativa dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma il ricorso è comunque manifestamente infondato, perché, con riferimento alle spese di mantenimento in carcere, deve ritenersi ormai prevalente il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui esse non rientrano nelle spese di procedimento che, secondo la previsione dell'art. 445 cod. proc. pen., non conseguono alla condanna quando la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria (in tal senso, ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409; Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648).

Esso, quindi, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo non è deducibile ex art.448 co. 2 bis c.p.p., vedendo su profili sanzionatori che non si son trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto esorbitante dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, circostanze nemmeno allegate.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] lier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del G.I.P. del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 d.l. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Giudice per le indagini preliminari di Torino, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. ha applicato all'imputato la pena congiuntamente indicata, condannandolo inoltre al pagamento delle spese processuali, di quelle di mantenimento in custodia cautelare e di tutte quelle che non possano essere ricondotte alle spese del procedimento ex art. 445 c.p.p.. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce mancanza di motivazione e violazione di legge poiché è radicalmente assente la giustificazione della imposizione all'imputato delle spese di mantenimento in carcere, che si contesta. Con un secondo motivo gli stessi vizi vengono dedotti in relazione alla determinazione della pena base e degli aumenti applicati ai reati unificati dalla continuazione. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato e su uno non deducibile. 2. Manifestamente infondato è, in base alla giurisprudenza dominante, il primo motivo. È vero che il ricorso ha ad oggetto, sotto questo aspetto, una parte della sentenza (la condanna alle spese di mantenimento in carcere) estranea all'accordo, e quindi non è soggetto alla previsione limitativa dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma il ricorso è comunque manifestamente infondato, perché, con riferimento alle spese di mantenimento in carcere, deve ritenersi ormai prevalente il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui esse non rientrano nelle spese di procedimento che, secondo la previsione dell'art. 445 cod. proc. pen., non conseguono alla condanna quando la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria (in tal senso, ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409; Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648). Esso, quindi, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo non è deducibile ex art.448 co. 2 bis c.p.p., vedendo su profili sanzionatori che non si son trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto esorbitante dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, circostanze nemmeno allegate. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] lier