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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33573/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cp, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza resa in data 11 novembre 2025, ha confermato, anche agli effetti civili, la sentenza del Tribunale di Enna che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena sospesa di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa per vari episodi di furto di danaro, verificatisi, nell'anno 2018, nel retrobottega della tabaccheria di Marilena SalvatriceSorrentino nel quale l'imputato aveva facile accesso in considerazione dei rapporti di amicizia intrattenuti con il figlio della donna.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato articolando quattro motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 138, 139, 178, lett. c) e 546, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione avendo la Corte d'appello ritenuto validamente formata la prova in primo grado nonostante la mancata trascrizione, nel verbale di udienza del 24 febbraio 2023, sia della visualizzazione dei filmati delle telecamere installate nel retrobottega della tabaccheria, sia della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] resa all'esito della visione dei filmati sul contenuto di questi.

Tale omessa trascrizione, ad avviso del ricorrente, comporterebbe la nullità della prova assunta nel dibattimento erroneamente non riconosciuta dalla Corte d'appello.

2.2. Con il secondo motivo, ampiamente articolato, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamenta altresì la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza innanzitutto con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Deduce che, nonostante non fosse emerso all'esito dell'istruttoria l'esatto ammontare della somma sottratta, si afferma in sentenza, non solo che il reato risulta provato, ma altresì che il danno è di rilevante entità.

Sempre nel secondo motivo lamenta: a) con riferimento alla riconosciuta aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, che non vi sarebbe certezza in ordine all'ammontare del danaro asseritamente sottratto posto che, a fronte della somma di C 105.700,00, indicata nell'imputazione quale refurtiva con riferimento al periodo 1.1.2016/30.9.2018, gli episodi di furto, per cui vi è stata condanna, sono stati circoscritti solo a quelli verificatisi nel mese di giugno 2018 per un importo imprecisato; b) con riferimento all'aggravante dell'abuso della relazione di ospitalità, che la possibilità per l'imputato di accedere liberamente nella tabaccheria e nei locali retrostanti era dovuta al rapporto di amicizia e non "per ospitalità"; c) con riferimento all'aggravante della destrezza, che tale circostanza non potrebbe configurarsi in quanto l'accesso al retrobottega era libero e la cassaforte aperta.

2.3. Con il terzo motivo lamenta l'assertività della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

22.4. Con il quarto motivo censura l'apoditticità della motivazione in ordine alla condanna al pagamento di € 2.000,00 a titolo di provvisionale subordinata alla sospensione condizionale della pena.

3. In difetto di richiesta di discussione orale, il processo è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

Il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria con la quale si è limitato a rassegnare le conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in parte e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quanto si dirà.

2. Il primo motivo è infondato ai limiti dell'inammissibilità.

Il ricorrente, con l'atto di appello, ha eccepito la nullità dell'esame dibattimentale del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] per omessa trascrizione della deposizione del 24.3.2023.

Tale censura è stata disattesa dalla Corte d'appello che, con motivazione completa e priva di aporie argomentative, innanzitutto ha precisato di aver fondato la propria decisione tra l'altro sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] resa all'udienza del 5 dicembre 2022 in cui il teste aveva ampiamente riferito in merito agli esiti delle proprie indagini, dichiarando di aver preso visione delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza collocato all'interno della tabaccheria e di aver riconosciuto l'imputato, persona a lui personalmente nota, nell'atto di prelevare, in diverse occasioni, le banconote dall'armadio posto nel retrobottega.

La circostanza che la deposizione del teste sia avvenuta in un'udienza diversa da quella del 24.3.2023, in cui sono state esaminate le immagini nel contraddittorio delle parti — si legge nella sentenza impugnata — non consente di ravvisare alcuna lesione del contraddittorio posto che il difensore dell'imputato ha avuto la possibilità non solo di prendere visione del filmato, ma anche di sollevare rilievi in ordine sia alle immagini visionate, sia alle precedenti dichiarazioni del teste.

La Corte d'appello, poi, ha ribadito quanto condivisibilmente affermato, anche di recente, da questa Corte regolatrice e, cioè, che «l'omessa trascrizione delle registrazioni, di cui all'art. 139 cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è causa di nullità degli atti compiuti in udienza» e che il principio di tassatività delle cause di nullità non consente di applicare siffatta sanzione processuale ai casi 3non espressamente previsti (Sez. 2, n. 11765 del 13/03/2025, Punzo, Rv. 287673 - 01; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Prudente, Rv. 275432-02; Sez. 4, n. 39656 del 03/10/2002, Grimaldi, Rv. 222731 - 01; Sez. 3, n. 6151 del 01/03/1994, Bottero, Rv. 199194-01; in fattispecie parzialmente diversa, ma con affermazione di principi estensibili al caso in esame, v. anche Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-03).

Il ricorrente, senza confrontarsi realmente con le corrette e complete valutazioni offerte dalla Corte d'appello, si limita in questa sede a reiterare le censure già sollevate nel precedente grado di giudizio, evidenziando, segnatamente, che, avendo il giudice di primo grado ammesso la visione dei filmati nel contraddittorio e rinviato la causa, a tal fine e per l'escussione del teste, al 24 febbraio 2023, siffatta visione avrebbe dovuto svolgersi con tale modalità di cui, però, non vi è traccia nel verbale di udienza.

Orbene, a prescindere dal rilievo che il ricorrente nel proporre siffatto motivo evoca, errando, quale parametro normativo di riferimento l'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., relativo alla violazione della legge penale, per poi lamentare la violazione di disposizioni processuali, deve ribadirsi innanzitutto, come reiteratamente affermato da questa Corte, che «La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio» (ex multis, Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803-01; Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158-01; Sez. 6, n. 36701 del 16/07/2008, Portoghese, Rv. 241402 - 01).

Si osserva altresì che, come è dato riscontrare dall'esame dei verbali di udienza del 24 febbraio 2023 - sia quello redatto in forma riassuntiva, sia quello redatto con il sistema della fonoregistrazione - prodotti dal difensore del ricorrente ed esaminabili da questa Corte attesa la natura processuale del vizio sostanzialmente lamentato, non risulta che il difensore dell'imputato abbia in quella sede formulato al teste [OSCURATO:PERSONA] alcuna domanda in ordine alla visione dei filmati essendosi limitato a chiedere esclusivamente alcuni chiarimenti che nulla hanno a che vedere con i predetti filmati.

Resta comunque impregiudicato il principio secondo cui le carenze od omissioni nella trascrizione o sottoscrizione dei verbali stenotipici delle udienze dibattimentali non danno luogo ad alcuna nullità in quanto nell'art. 142 cod. proc. pen. è prevista, quale unica causa di nullità della documentazione delle attività processuali, solo la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienza da parte dell'ausiliario del giudice che lo ha redatto, mentre la trascrizione stenotipica delle udienze o il testo delle relative registrazioni 4costituiscono documenti da unirsi agli atti del processo insieme ai nastri, per cui è sempre possibile procedere a una loro rilettura o trascrizione. (Sez. 1, n. 857 del 15/05/2019 , Gentile, Rv. 278084 - 01; Sez. 4 n. 19487 del 5/11/2013, dep. 2014, Tolot, Rv. 262349).

3. Il secondo motivo è fondato in parte.

3.1. È inammissibile nella parte in cui si contesta la motivazione con riferimento al riconoscimento della responsabilità dell'imputato posto che si sollecita un'inammissibile rivalutazione della rilevanza e attendibilità delle fonti di prova preclusa in sede di legittimità trattandosi di giudizio devoluto insindacabilmente ai giudici di merito la cui valutazione, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità.

3.2. È fondato con riferimento al riscontrato vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.

In tale caso, invero, la motivazione della Corte d'appello si presenta scarna e poco lineare e, sostanzialmente, fornisce una risposta del tutto evasiva alla censura sollevata con l'atto di appello con cui si lamenta l'assenza di prova dell'entità del furto per il più limitato periodo per cui vi è condanna.

Correttamente, infatti, il ricorrente deduce che, a fronte di un capo di accusa con cui veniva indicato con puntualità l'ammontare del danaro ripetutamente sottratto nel periodo 2016-2018, i Giudici di merito hanno ritenuto provata la sottrazione solo per l'anno 2018, ma non hanno indicato la relativa minor somma sottratta e l'entità delle singole sottrazioni, affermando, esclusivamente e in modo del tutto tautologico e assertivo, che comunque la sottrazione doveva ritenersi ingente, anche se non determinabile nel suo ammontare.

Peraltro il giudice di merito non si è confrontato con il principio per cui ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. alreato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione quoad poenam prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, Casaluci, Rv. 288662 - 01; Sez. 5, n. 20519 del 28/02/2024, Picardi, Rv. 286461 - 01).

3.3. Parimenti fondata è la censura con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine all'aggravante della destrezza. 5Orbene, come limpidamente messo in luce da Sez. 5, n. 9447 del 21/01/2026, Casagrande, Rv. 289828 - 01, i casi in cui è ravvisabile la destrezza, sono «riconducibili, nella sostanza, a due categorie generali: - una prima che valorizza principalmente l'agilità o rapidità motoria e si esplica in un particolare impegno esecutivo.

È rappresentata da condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi "borseggio", nel quale l'agente riesce con gesto rapido e accorto a evitare che la persona offesa possa percepire l'asportazione di cose che porta indosso o in mano; - una seconda che fa leva, in modo precipuo, sullo "sforzo psichico" nell'applicazione di astuzia o avvedutezza e implica un agire sull'attenzione altrui.

Riguarda condotte caratterizzate da modalità esecutive astute, avvedute e circospette, suscettibili di superare l'ordinario controllo esercitato dal detentore su cose che non si trovino in mano o indosso a questi.».

A questa seconda categoria parrebbe che i Giudici di merito abbiano fatto riferimento nel riconoscere l'aggravante de qua, mostrando così di aver immotivatamente tralasciato gli insegnamenti offerti in argomento da questa Corte regolatrice, anche nella sua massima composizione.

Ed invero, Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli hanno affermato che, nei casi diversi dal borseggio, la circostanza aggravante della destrezza sussiste soltanto quando sia riscontrabile «una condizione favorevole appositamente creata [dall'agente o da suoi complici] per allentare la sorveglianza e neutralizzarne gli effetti».

Si legge ancora nella motivazione di Sez.

U Quarticelli che «il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova — sia esso un'abitazione privata, un esercizio di vendita o ambiente di lavoro, un ufficio pubblico, un veicolo in sosta privo di chiusure e protezioni — attuato in un momento di altrui disattenzione, che offre l'occasione favorevole all'apprensione per la possibilità di avvicinamento e di asportazione nella mancata e diretta percezione da parte del possessore, non in grado di interdire l'azione perché altrimenti impegnato o assente, non integra la fattispecie circostanziata in esame perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto.

In tali situazioni, per conseguire il risultato appropriativo l'agente non deve fare ricorso a particolare abilità, né intesa quale agilità o rapidità motoria né quale sforzo psichico nell'applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e del derubato e nel distoglierne il controllo sulla cosa.

Compresi il contesto fattuale e la distrazione della vittima grazie alle ordinarie facoltà intellettive, che consentono di avere consapevolezza degli ordinari accadimenti della vita quotidiana, la condotta si esaurisce nel gesto necessario, in quelle condizioni, a realizzare l'impossessamento senza esplicare un particolare impegno esecutivo, né agire sull'attenzione altrui. [...] Ne discende che il furto di 6un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quando il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore».

Alla luce di siffatti principi, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata anche in parte qua affinché la Corte d'appello individui, ove riscontrabili, le modalità operative attuate dall'imputato utili a distogliere o ad allentare la vigilanza della derubata sul danaro custodito nel retrobottega.

3.4. Devono invece disattendersi le censure sollevate con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. posto che, come spiega in modo coerente e completo la Corte d'appello, è pacifica la relazione di amicizia che intercorreva tra il figlio della titolare della tabaccheria e l'imputato che consentiva a quest'ultimo — così agevolando la possibilità di commettere i furti — di muoversi, liberamente e con naturalezza, anche nei locali retrostanti alla tabaccheria.

Né può negarsi che, in tal caso, si possa configurare la nozione di "ospitalità" richiamata dal legislatore posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, per aversi "ospitalità" è sufficiente che l'agente, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, venga accolto con il consenso, sia pur tacito, dell'ospitante nella sfera domestica di questo o in altro luogo destinato alle esplicazioni dell'attività della vita privata qual è da ritenersi il retrobottega in cui sono stati perpetrati i furti trattandosi di locale non aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M„ Rv. 271885 - 01; Sez. 1, n. 35187 del 19/07/2002, Botticelli, Rv. 222523; Sez. 1, n. 1693 del 20/11/1981, Gentilini, Rv. 152341; Sez. 1, n. 11186 del 16/06/1980, Avilez, Rv. 146392-01).

4. All'esito delle superiori considerazioni il terzo motivo, che afferisce al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi assorbito.

5. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di ricorso.

Deve innanzitutto ricordarsi il consolidato principio secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente 7motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Sez.

U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722; tra le ultime Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02).

Deve in ogni caso rammentarsi che la provvisionale in favore della parte civile può essere concessa sia con riferimento ai danni patrimoniali, sia in relazione ai danni morali, soli o connessi con quelli patrimoniali (Sez. 5, n. 2377 del 22/11/1989, dep. 1990, Dilellis, Rv. 183404).

Correttamente, dunque, la Corte d'appello, dopo aver precisato che la provvisionale disposta dal Giudice di primo grado risulta disposta a titolo di risarcimento del danno morale, ha affermato che è del tutto inconferente la mancata quantificazione del danno patrimoniale patito dalla derubata.

In ordine, infine, alla censura sollevata dal ricorrente con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale, deve rilevarsi la genericità dello stesso posto che il ricorrente contesta la motivazione, ma non adduce la sua impossibilità di assolvere l'obbligo impostogli.

Ed invero, quando il giudice intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio deve «valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato» (Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, G., Rv. 288722 - 01), ma tale obbligo di valutazione intanto sussiste in quanto vengano addotti dall'imputato, o emergano dagli atti, «elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica» (si veda, sul punto, Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H., Rv. 287113 - 01, che enumera alcune situazioni che possono sollecitare gli approfondimenti ritenuti doverosi, alludendo, in via esemplificativa: a dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, all'ammissione al gratuito patrocinio, alla natura del reato contestato e alle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute; conf., tra altre, anche più risalenti, Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070 - 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01).

Orbene, in difetto di allegazioni da parte del ricorrente, la censura si appalesa, come si è detto, del tutto generica e, quindi, inammissibile.

P P.Q.Mpen. e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aria Morosini [OSCURATO:PERSONA] - 1 5 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] SaLx,na Se/monte 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cp, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza resa in data 11 novembre 2025, ha confermato, anche agli effetti civili, la sentenza del Tribunale di Enna che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena sospesa di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa per vari episodi di furto di danaro, verificatisi, nell'anno 2018, nel retrobottega della tabaccheria di Marilena SalvatriceSorrentino nel quale l'imputato aveva facile accesso in considerazione dei rapporti di amicizia intrattenuti con il figlio della donna. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato articolando quattro motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione agli artt. 138, 139, 178, lett. c) e 546, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione avendo la Corte d'appello ritenuto validamente formata la prova in primo grado nonostante la mancata trascrizione, nel verbale di udienza del 24 febbraio 2023, sia della visualizzazione dei filmati delle telecamere installate nel retrobottega della tabaccheria, sia della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] resa all'esito della visione dei filmati sul contenuto di questi. Tale omessa trascrizione, ad avviso del ricorrente, comporterebbe la nullità della prova assunta nel dibattimento erroneamente non riconosciuta dalla Corte d'appello. 2.2. Con il secondo motivo, ampiamente articolato, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamenta altresì la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza innanzitutto con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Deduce che, nonostante non fosse emerso all'esito dell'istruttoria l'esatto ammontare della somma sottratta, si afferma in sentenza, non solo che il reato risulta provato, ma altresì che il danno è di rilevante entità. Sempre nel secondo motivo lamenta: a) con riferimento alla riconosciuta aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, che non vi sarebbe certezza in ordine all'ammontare del danaro asseritamente sottratto posto che, a fronte della somma di C 105.700,00, indicata nell'imputazione quale refurtiva con riferimento al periodo 1.1.2016/30.9.2018, gli episodi di furto, per cui vi è stata condanna, sono stati circoscritti solo a quelli verificatisi nel mese di giugno 2018 per un importo imprecisato; b) con riferimento all'aggravante dell'abuso della relazione di ospitalità, che la possibilità per l'imputato di accedere liberamente nella tabaccheria e nei locali retrostanti era dovuta al rapporto di amicizia e non "per ospitalità"; c) con riferimento all'aggravante della destrezza, che tale circostanza non potrebbe configurarsi in quanto l'accesso al retrobottega era libero e la cassaforte aperta. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'assertività della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. 22.4. Con il quarto motivo censura l'apoditticità della motivazione in ordine alla condanna al pagamento di € 2.000,00 a titolo di provvisionale subordinata alla sospensione condizionale della pena. 3. In difetto di richiesta di discussione orale, il processo è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria con la quale si è limitato a rassegnare le conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in parte e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente a quanto si dirà. 2. Il primo motivo è infondato ai limiti dell'inammissibilità. Il ricorrente, con l'atto di appello, ha eccepito la nullità dell'esame dibattimentale del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] per omessa trascrizione della deposizione del 24.3.2023. Tale censura è stata disattesa dalla Corte d'appello che, con motivazione completa e priva di aporie argomentative, innanzitutto ha precisato di aver fondato la propria decisione tra l'altro sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] resa all'udienza del 5 dicembre 2022 in cui il teste aveva ampiamente riferito in merito agli esiti delle proprie indagini, dichiarando di aver preso visione delle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza collocato all'interno della tabaccheria e di aver riconosciuto l'imputato, persona a lui personalmente nota, nell'atto di prelevare, in diverse occasioni, le banconote dall'armadio posto nel retrobottega. La circostanza che la deposizione del teste sia avvenuta in un'udienza diversa da quella del 24.3.2023, in cui sono state esaminate le immagini nel contraddittorio delle parti — si legge nella sentenza impugnata — non consente di ravvisare alcuna lesione del contraddittorio posto che il difensore dell'imputato ha avuto la possibilità non solo di prendere visione del filmato, ma anche di sollevare rilievi in ordine sia alle immagini visionate, sia alle precedenti dichiarazioni del teste. La Corte d'appello, poi, ha ribadito quanto condivisibilmente affermato, anche di recente, da questa Corte regolatrice e, cioè, che «l'omessa trascrizione delle registrazioni, di cui all'art. 139 cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è causa di nullità degli atti compiuti in udienza» e che il principio di tassatività delle cause di nullità non consente di applicare siffatta sanzione processuale ai casi 3non espressamente previsti (Sez. 2, n. 11765 del 13/03/2025, Punzo, Rv. 287673 - 01; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Prudente, Rv. 275432-02; Sez. 4, n. 39656 del 03/10/2002, Grimaldi, Rv. 222731 - 01; Sez. 3, n. 6151 del 01/03/1994, Bottero, Rv. 199194-01; in fattispecie parzialmente diversa, ma con affermazione di principi estensibili al caso in esame, v. anche Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-03). Il ricorrente, senza confrontarsi realmente con le corrette e complete valutazioni offerte dalla Corte d'appello, si limita in questa sede a reiterare le censure già sollevate nel precedente grado di giudizio, evidenziando, segnatamente, che, avendo il giudice di primo grado ammesso la visione dei filmati nel contraddittorio e rinviato la causa, a tal fine e per l'escussione del teste, al 24 febbraio 2023, siffatta visione avrebbe dovuto svolgersi con tale modalità di cui, però, non vi è traccia nel verbale di udienza. Orbene, a prescindere dal rilievo che il ricorrente nel proporre siffatto motivo evoca, errando, quale parametro normativo di riferimento l'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., relativo alla violazione della legge penale, per poi lamentare la violazione di disposizioni processuali, deve ribadirsi innanzitutto, come reiteratamente affermato da questa Corte, che «La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché essa non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio» (ex multis, Sez. 5, n. 7015 del 19/11/2019, dep. 2020, Stirpe, Rv. 278803-01; Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158-01; Sez. 6, n. 36701 del 16/07/2008, Portoghese, Rv. 241402 - 01). Si osserva altresì che, come è dato riscontrare dall'esame dei verbali di udienza del 24 febbraio 2023 - sia quello redatto in forma riassuntiva, sia quello redatto con il sistema della fonoregistrazione - prodotti dal difensore del ricorrente ed esaminabili da questa Corte attesa la natura processuale del vizio sostanzialmente lamentato, non risulta che il difensore dell'imputato abbia in quella sede formulato al teste [OSCURATO:PERSONA] alcuna domanda in ordine alla visione dei filmati essendosi limitato a chiedere esclusivamente alcuni chiarimenti che nulla hanno a che vedere con i predetti filmati. Resta comunque impregiudicato il principio secondo cui le carenze od omissioni nella trascrizione o sottoscrizione dei verbali stenotipici delle udienze dibattimentali non danno luogo ad alcuna nullità in quanto nell'art. 142 cod. proc. pen. è prevista, quale unica causa di nullità della documentazione delle attività processuali, solo la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienza da parte dell'ausiliario del giudice che lo ha redatto, mentre la trascrizione stenotipica delle udienze o il testo delle relative registrazioni 4costituiscono documenti da unirsi agli atti del processo insieme ai nastri, per cui è sempre possibile procedere a una loro rilettura o trascrizione. (Sez. 1, n. 857 del 15/05/2019 , Gentile, Rv. 278084 - 01; Sez. 4 n. 19487 del 5/11/2013, dep. 2014, Tolot, Rv. 262349). 3. Il secondo motivo è fondato in parte. 3.1. È inammissibile nella parte in cui si contesta la motivazione con riferimento al riconoscimento della responsabilità dell'imputato posto che si sollecita un'inammissibile rivalutazione della rilevanza e attendibilità delle fonti di prova preclusa in sede di legittimità trattandosi di giudizio devoluto insindacabilmente ai giudici di merito la cui valutazione, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. 3.2. È fondato con riferimento al riscontrato vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. In tale caso, invero, la motivazione della Corte d'appello si presenta scarna e poco lineare e, sostanzialmente, fornisce una risposta del tutto evasiva alla censura sollevata con l'atto di appello con cui si lamenta l'assenza di prova dell'entità del furto per il più limitato periodo per cui vi è condanna. Correttamente, infatti, il ricorrente deduce che, a fronte di un capo di accusa con cui veniva indicato con puntualità l'ammontare del danaro ripetutamente sottratto nel periodo 2016-2018, i Giudici di merito hanno ritenuto provata la sottrazione solo per l'anno 2018, ma non hanno indicato la relativa minor somma sottratta e l'entità delle singole sottrazioni, affermando, esclusivamente e in modo del tutto tautologico e assertivo, che comunque la sottrazione doveva ritenersi ingente, anche se non determinabile nel suo ammontare. Peraltro il giudice di merito non si è confrontato con il principio per cui ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. alreato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione quoad poenam prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 33655 del 25/09/2025, Casaluci, Rv. 288662 - 01; Sez. 5, n. 20519 del 28/02/2024, Picardi, Rv. 286461 - 01). 3.3. Parimenti fondata è la censura con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine all'aggravante della destrezza. 5Orbene, come limpidamente messo in luce da Sez. 5, n. 9447 del 21/01/2026, Casagrande, Rv. 289828 - 01, i casi in cui è ravvisabile la destrezza, sono «riconducibili, nella sostanza, a due categorie generali: - una prima che valorizza principalmente l'agilità o rapidità motoria e si esplica in un particolare impegno esecutivo. È rappresentata da condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi "borseggio", nel quale l'agente riesce con gesto rapido e accorto a evitare che la persona offesa possa percepire l'asportazione di cose che porta indosso o in mano; - una seconda che fa leva, in modo precipuo, sullo "sforzo psichico" nell'applicazione di astuzia o avvedutezza e implica un agire sull'attenzione altrui. Riguarda condotte caratterizzate da modalità esecutive astute, avvedute e circospette, suscettibili di superare l'ordinario controllo esercitato dal detentore su cose che non si trovino in mano o indosso a questi.». A questa seconda categoria parrebbe che i Giudici di merito abbiano fatto riferimento nel riconoscere l'aggravante de qua, mostrando così di aver immotivatamente tralasciato gli insegnamenti offerti in argomento da questa Corte regolatrice, anche nella sua massima composizione. Ed invero, Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli hanno affermato che, nei casi diversi dal borseggio, la circostanza aggravante della destrezza sussiste soltanto quando sia riscontrabile «una condizione favorevole appositamente creata [dall'agente o da suoi complici] per allentare la sorveglianza e neutralizzarne gli effetti». Si legge ancora nella motivazione di Sez. U Quarticelli che «il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova — sia esso un'abitazione privata, un esercizio di vendita o ambiente di lavoro, un ufficio pubblico, un veicolo in sosta privo di chiusure e protezioni — attuato in un momento di altrui disattenzione, che offre l'occasione favorevole all'apprensione per la possibilità di avvicinamento e di asportazione nella mancata e diretta percezione da parte del possessore, non in grado di interdire l'azione perché altrimenti impegnato o assente, non integra la fattispecie circostanziata in esame perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto. In tali situazioni, per conseguire il risultato appropriativo l'agente non deve fare ricorso a particolare abilità, né intesa quale agilità o rapidità motoria né quale sforzo psichico nell'applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e del derubato e nel distoglierne il controllo sulla cosa. Compresi il contesto fattuale e la distrazione della vittima grazie alle ordinarie facoltà intellettive, che consentono di avere consapevolezza degli ordinari accadimenti della vita quotidiana, la condotta si esaurisce nel gesto necessario, in quelle condizioni, a realizzare l'impossessamento senza esplicare un particolare impegno esecutivo, né agire sull'attenzione altrui. [...] Ne discende che il furto di 6un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l'occasione propizia offerta dall'altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell'elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato, tipizzato dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quando il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore». Alla luce di siffatti principi, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata anche in parte qua affinché la Corte d'appello individui, ove riscontrabili, le modalità operative attuate dall'imputato utili a distogliere o ad allentare la vigilanza della derubata sul danaro custodito nel retrobottega. 3.4. Devono invece disattendersi le censure sollevate con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen. posto che, come spiega in modo coerente e completo la Corte d'appello, è pacifica la relazione di amicizia che intercorreva tra il figlio della titolare della tabaccheria e l'imputato che consentiva a quest'ultimo — così agevolando la possibilità di commettere i furti — di muoversi, liberamente e con naturalezza, anche nei locali retrostanti alla tabaccheria. Né può negarsi che, in tal caso, si possa configurare la nozione di "ospitalità" richiamata dal legislatore posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, per aversi "ospitalità" è sufficiente che l'agente, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, venga accolto con il consenso, sia pur tacito, dell'ospitante nella sfera domestica di questo o in altro luogo destinato alle esplicazioni dell'attività della vita privata qual è da ritenersi il retrobottega in cui sono stati perpetrati i furti trattandosi di locale non aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, M„ Rv. 271885 - 01; Sez. 1, n. 35187 del 19/07/2002, Botticelli, Rv. 222523; Sez. 1, n. 1693 del 20/11/1981, Gentilini, Rv. 152341; Sez. 1, n. 11186 del 16/06/1980, Avilez, Rv. 146392-01). 4. All'esito delle superiori considerazioni il terzo motivo, che afferisce al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi assorbito. 5. Inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di ricorso. Deve innanzitutto ricordarsi il consolidato principio secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente 7motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722; tra le ultime Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). Deve in ogni caso rammentarsi che la provvisionale in favore della parte civile può essere concessa sia con riferimento ai danni patrimoniali, sia in relazione ai danni morali, soli o connessi con quelli patrimoniali (Sez. 5, n. 2377 del 22/11/1989, dep. 1990, Dilellis, Rv. 183404). Correttamente, dunque, la Corte d'appello, dopo aver precisato che la provvisionale disposta dal Giudice di primo grado risulta disposta a titolo di risarcimento del danno morale, ha affermato che è del tutto inconferente la mancata quantificazione del danno patrimoniale patito dalla derubata. In ordine, infine, alla censura sollevata dal ricorrente con riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale, deve rilevarsi la genericità dello stesso posto che il ricorrente contesta la motivazione, ma non adduce la sua impossibilità di assolvere l'obbligo impostogli. Ed invero, quando il giudice intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio deve «valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato» (Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, G., Rv. 288722 - 01), ma tale obbligo di valutazione intanto sussiste in quanto vengano addotti dall'imputato, o emergano dagli atti, «elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica» (si veda, sul punto, Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H., Rv. 287113 - 01, che enumera alcune situazioni che possono sollecitare gli approfondimenti ritenuti doverosi, alludendo, in via esemplificativa: a dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, all'ammissione al gratuito patrocinio, alla natura del reato contestato e alle condizioni personali del condannato, come l'età avanzata o lo stato di salute; conf., tra altre, anche più risalenti, Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070 - 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Parisi, Rv. 285633 - 01). Orbene, in difetto di allegazioni da parte del ricorrente, la censura si appalesa, come si è detto, del tutto generica e, quindi, inammissibile. P P.Q.Mpen. e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aria Morosini [OSCURATO:PERSONA] - 1 5 SET 2026 [OSCURATO:PERSONA] SaLx,na Se/monte 9
Sentenza Cassazione n. 33573/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris