CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15294/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a PESCARA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di L'Aquila ha conferrm to la decisione del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole de reato di cui all'art.116, comma 15, D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.), art. 99 c.p., per aver guidali D il veicolo tg. [OSCURATO:TARGA] con patente di guida mai conseguita (recidiva nel biennio), con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, condannandola alla pena di mesi uno di arresto ed C 2.300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, e disponendo la confisc 3 del veicolo. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore. dell'imputata, deducendo i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al l'accertamento del presupposto della recidivanza della condotta di guida senza patente, necessario ad integrare il reato di cui all'art. 116 co. 15 C.d.S. In particolare, la ricorrente lamenta che il giudice di primo grado avre )be fondato il proprio convincimento sulla recidiva nel biennio, anche sulla base delle informative di reato rese dai Carabinieri di Pescara e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Tortoreto„ in relazione all'acquisizione delle quali la difesa non aveva mai prestato il consenso. Pertanto, ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza, previa espun :ione degli atti menzionati, per mancata correlazione tra imputazione e fatto accertato ai sensi i legli artt. 516, 521, 522, 526 cod.proc.pen. e, in via subordinata, l'assoluzione perché il fé tto non è più previsto dalla legge come reato, essendo stata depenalizzata la mera guida se lza patente ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimit l perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con cori etti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi ( ella puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui iferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono appl carsi anche al ricorso per cassazione). Quanto al primo motivo di ricorso, relativo all'inutilizzabilità dei verbali di c mtestazione e della nota di riscontro della [OSCURATO:PERSONA] di Tortoreto, si osserva che il Col egio di merito ha correttamente rilevato che gli stessi non sono stati determinanti ai fini d .11a decisione, essendo questa fondata sulla testimonianza del V. Brig. [OSCURATO:PERSONA] il quale riferiva sull'accertamento eseguito in ordine alla irrevocabilità della precedente contestaz one. Tale affermazione, non contestata nei motivi di ricorso, è sufficiente a soste' ere l'impianto motivazionale. Invero, quanto alla prova della recidiva nel biennio, elemento costitutiv( del reato in questione, essa è stata correttamente accertata. La sentenza impugnata opera un buon governo della giurisprudenza di q _lesta Corte di legittimità laddove si è affermato che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, noi è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del prc gresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione cel verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte d ?l ricorrente di elementi contrari (Sez. 7 - , Ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 28620) - 01). E in altra pronuncia si è condivisibilmente affermato che, in tema di guida ;enza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depe lalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre i, n'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ri :orrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o ma richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazic ne può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregre ssa violazione amministrativa (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cor, .proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 m