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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 32492/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, trattato cartolarmente ex art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 e successive modd. ed integr.; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Messina ha ri- gettato l'appello cautelare presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del GIP/Tribunale di Messina del 12.01.2023 che, a sua volta, aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un autocarro e di restituzione del medesime alla società, legit- tima proprietaria, sequestro del mezzo che era stato disposto per il reato di cui all'art. 256, co. 1, lett. a), d.

Igs. n. 152 del 2006.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia munito di procura speciale, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione per l'omessa valutazione delle allegazioni difensive.

In sintesi, si duole la ricorrente società per aver il tribunale del riesame omesso totalmente di valutare le copiose allegazioni difensive, in particolare rap- presentate da un verbale di sommarie informazioni rese da tale Rapisarda nonché da 41 fatture riguardanti lo smaltimento dei rifiuti a mezzo di specifiche ditte rife- rite agli anni dal 2020 al 2022.

Tali allegazioni documenterebbero che la società non era a conoscenza di quanto avessero realizzato i propri dipendenti in orario non lavorativo con il mezzo di proprietà della ditta, nonché il fatto che la stessa società, sia nel passato che nel periodo successivo alla commissione del reato, sempre ha fatto ricorso a ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti, in tal modo evidenziandosi la inesistenza del nesso di collegamento tra il bene di pro- prietà della società e l'illecito commesso.

Richiamati i principi delle Sezioni Unite Bache rotti e di giurisprudenza di legittimità più recente ad esse richiamantesi, con particolare riferimento ai concetti di persona estranea al reato e di terzo di buona fede, la società ed il suo legale rappresentante sostengono di non essere a cono- scenza di cosa i due dipendenti Curatole e Rapisarda avessero fatto in orario extra lavorativo in data 16 giugno/21 giugno 2022, circostanza questa che sarebbe emersa in modo chiaro dalle sommarie informazioni del Rapisarda, sentito il 21 giugno 2022, il quale aveva escluso che il titolare della ditta fosse a conoscenza dei fatti, così dimostrandosi che la società in nessun modo avesse partecipato alla commissione del reato né mai alcun vantaggio avrebbe ricavato.

Più specifica- mente il legale rappresentante della società non poteva sapere che i propri dipen- denti in orario non lavorativo avevano trasportato e lasciato delle pedane lignee il 16 giugno 2022 nel luogo dell'accertamento, per doverle riprendere il giorno suc- cessivo ed utilizzarle per una grigliata che si sarebbe svolta in compagnia di altre persone, trattandosi di evento del tutto sconosciuto al titolare della società in quanto afferente alla sfera privata dei dipendenti.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di illogica motivazione in ordine alla mancanza del fumus.

In sintesi, censura la società ricorrente l'ordinanza impugnata per aver ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato.

In particolare muovendo dalla nozione di rifiuto, sostiene la difesa come le pedane lignee che i dipendenti della società avrebbero lasciato sul posto per poi doverle riprendere il giorno successivo per poterle utilizzare per una grigliata, non sarebbero catalogabili come rifiuti, donde sarebbe esclusa la configurabilità dell'attività di gestione e di trasporto di rifiuti non pericolosi, come contestato all'attuale legale rappresentante della società ri- corrente.

Che non si tratti di rifiuti del resto sarebbe confermato dal fatto che la società da sempre si è avvalsa per lo svolgimento della propria attività dell'utilizzo di ditte specializzate per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti presso le discari- che, non rinvenendosi dunque il motivo per il quale in tale occasione la società avrebbe dovuto agire diversamente.

A comprova di quanto sopra vi sarebbero una cospicua serie di fatture emesse dalle ditte specializzate, già prodotte in sede di appello cautelare e non valutate dal collegio il quale, con motivazione apodittica e frutto di valutazioni assolutamente personali, sarebbe giunto anche alla conclu- sione che il legale rappresentante della società "non poteva non sapere" dell'atti- vità illecita perpetrata dai propri dipendenti.

A tale approdo sarebbe giunto il tri- bunale sulla scorta del fatto che il titolare è indagato nel medesimo procedimento penale, circostanza che rappresenta tuttavia una scelta del pubblico ministero ma non importa che egli dovesse necessariamente conoscere le intenzioni dei suoi dipendenti, né proverebbe la circostanza che sui luoghi già vi fossero depositati degli sfabbricidi i quali non erano riconducibili alla società semplicemente perché la stessa era una ditta edile.

In assenza di prove certe in ordine alla riconducibilità dei preesistenti detriti all'attività della società, non è possibile dedurre che gli stessi provenissero da lì e a maggior ragione che il ricorrente, quale titolare della società, ne fosse a conoscenza.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità e alla carenza del periculum in mora.In sintesi, premesso che il perdurante sequestro del veicolo causa un evi- dente nocumento alla ditta che giornalmente se ne serviva per poter svolgere la propria attività lavorativa, venendo essa costretta a noleggiare veicoli con un con- seguente notevole esborso economico e disagio nello svolgimento dell'attività la- vorativa, la ricorrente società si duole per l'assenza del requisito del periculum in mora che sarebbe stato erroneamente valutato dal tribunale.

Difetterebbe nella specie la concretezza e la attualità del pericolo che la disponibilità del veicolo possa dar luogo alla commissione di ulteriori reati della stessa indole, ciò in quanto la società mai avrebbe conferito illegittimamente rifiuti nel passato e non lo farebbe certamente nel futuro, a prescindere dalla disponibilità del veicolo in questione.

Del resto, come acclarato dalle fatture di avvenuto noleggio di mezzi sostitutivi, la commissione dell'illecito ben avrebbe potuto essere realizzata attraverso un im- piego di tali mezzi, con la conseguenza che non sussisterebbe tale esigenza cau- telare che potrebbe giustificare la permanenza sotto il vincolo del sequestro del veicolo di proprietà della società.

Richiamate a tal fine alcune pronunce giurispru- denziali di questa Corte, la difesa ribadisce come sia da escludere che sussista l'attuale e concreta possibilità di reiterazione del reato qualora venga legittima- mente restituito il veicolo sottoposto a sequestro preventivo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 3.06.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

In sintesi, il PG ritiene che il ricorso è inammissibile, perché, a dispetto della formale intestazione, le censure attengono al vizio di motivazione e avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è possibile eccepire soltanto il vizio di violazione di legge.

Per giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e pro- batorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono com- prendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedi- mento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico se- guito dal giudice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez.

U, n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 dep. 21/02/2012, Rv. 252430; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/20019, Rv. 245093).

Inoltre, i motivi secondo e terzo, volti a contestare la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora devono altresì ritenersi inammissibili in quanto, nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'impo- sizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il man- tenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" e riservato alla fase del riesame.

Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento ge- netico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, Rv. 265303 — 01).

In considerazione dei richiamati insegnamenti di legittimità, l'ordinanza im- pugnata risulta ineccepibile in quanto ampiamente motivata sotto tutti i profili di doglianza.

Non è ravvisabile alcuna ipotesi di motivazione assente o fittizia, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento im- pugnato ha analizzato tutte le censure formulate evidenziando con motivazione del tutto pertinente, fondata sulle emergenze probatorie, le ragioni per le quali dovesse ritenersi insussistente in capo al Turiaco la qualifica di terzo estraneo al reato.

Si è chiarito, infatti, come, alla luce degli elementi acquisiti (esiti riprese di videosorveglianza), non vi fossero dubbi circa il fatto che l'impiego del mezzo se- questrato fosse strumentale all'espletamento dell'attività di trasporto e abbandono di rifiuti su un sito già destinato a discarica e che tale attività fosse riconducibile alla società facente capo proprio al Turiaco da ritenersi, quindi, coinvolto nell'atti- vità illecita, anche a fronte della assoluta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dai coindagati.

Ne discende l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 16.06.2023 la difesa ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico per aspecificità e manifesta- mente infondato.

2. Deve, inoltre evidenziarsi che sono inammissibili, perché proposte fuori dai casi previsti dall'art. 325, cod. proc. pen., tutte le doglianze con le quali la società ricorrente deduce il vizio di motivazione, versandosi in tema di incidente cautelare reale di legittimità.

Come bene ricorda il PG, infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, in- fatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste- gno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coe- renza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez.

U, n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 - dep. 21/02/2012, Rv. 252430; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/20019, Rv. 245093).

3. Tanto premesso, il primo motivo, valutabile solo sotto il profilo dell'as- serita violazione di legge per mancato esame della documentazione allegata (fat- ture e prove dichiarative), è generico per aspecificità, atteso c:he il ricorso non si confronta con quanto argomentato dal tribunale del riesame che, lungi dall'aver pretermesso tali allegazioni, le ha esaminate e le ha ritenute inconferenti con mo- tivazione non manifestamente illogica.

Del resto è già stato affermato, in materia cautelare personale, ma con argomenti estensibili per identità di ratio anche alla materia cautelare reale, che l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (tra le tante: Sez. 1, n. 8236 del 25/02/2019, Rv. 275053 - 01).

4. Analogamente, quanto al secondo motivo, con cui viene dedotta l'asse- rita mancanza del fumus del reato contravvenzionale contestato, è generico per aspecificità, ancora una volta non confrontandosi il ricorso con la stringente e pun- tuale motivazione dei giudici del riesame che hanno chiarito le ragioni per le quali fosse configurabile il fumus del reato contestato.

I giudici hanno, anzitutto, escluso la sussistenza della qualifica di terzo estraneo al reato del Turiaco non tanto e non solo in quanto formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma anche, e soprattutto, evidenziando con motivazione ancora una volta non manifestamente illogica le ragioni per le quali l'attività illecita acclarata fosse stata posta in essere dai dipendenti della società nell'esercizio delle direttive del datore di lavoro, per come emerso sia dagli accertamenti esperiti in loco da parte della polizia giudiziaria, ma anche dall'esame delle registrazioni dell'area, ripresa dall'impianto di videosorveglianza, elementi valutati dai giudici del riesame come comprovanti lo svolgimento consapevole dell'attività illecita.

Né può sindacarsi il fatto che, nell'esercizio del proprio potere/dovere valutativo degli elementi indiziari, i giudici del riesame abbiano fatto ricorso ad ipotesi.

Ed infatti, come già affermato da questa Corte, in sede di motivazione della sentenza di con- danna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giu- dice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dell'imputato.

Un tale divieto, però, non sussiste ne' potrebbe logi- camente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimo- strare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza.

In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà ne' dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (Sez. 1, n. 3754 del 27/03/1992, Rv. 189724 - 01).

Gli stessi giudici hanno, pe- raltro, fornito una motivazione non manifestamente illogica a sostegno della irri- levanza delle propalazioni rese dai coindagati, dipendenti della società proprietaria del mezzo in sequestro, ciò che esclude pertanto qualsiasi sindacato di questa Corte sugli argomenti logici impiegati per confutare la rilevanza argonnentativa di tale dichiarato.

5. Quanto, infine, al terzo motivo, afferente alla presunta insussistenza del periculum in mora, è sufficiente in questa sede, al fine di evidenziare l'assoluta inconsistenza, la stessa prospettazione del ricorso, fondata su una presunta estra- neità al reato della società e, per essa, del titolare Turiaco.

Posto, infatti, che il sequestro preventivo è stato disposto non solo, come risulta dal provvedimento impugnato, per assicurarlo alla futura confisca, ma an- che per finalità impeditive (ossia per impedire che lo stesso continui ad essere impiegato per lo svolgimento dell'attività criminosa), trova applicazione la giuri- sprudenza consolidata di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di pro- trazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 20/12/2018, Rv. 274691 - 01).6.

Quanto sopra, al di là delle argomentazioni e considerazioni esclusiva- mente di fatto dedotte dalla difesa (maggiori costi per la società derivanti dal se- questro; impossibilità di reiterare l'illecito per aver sempre fatto ricorso a ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti; asserita assenza di attualità e concre- tezza del pericolo, peraltro smentita dal fatto che non si è trattato di un solo epi- sodio ma di una serie reiterata di episodi ritratti dal sistema di videosorveglianza nei giorni 16 e 21 giugno 2022), rende dunque ragione della genericità e manifesta infondatezza anche di tale ultimo motivo.

7. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, trattato cartolarmente ex art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 e successive modd. ed integr.; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Messina ha ri- gettato l'appello cautelare presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del GIP/Tribunale di Messina del 12.01.2023 che, a sua volta, aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un autocarro e di restituzione del medesime alla società, legit- tima proprietaria, sequestro del mezzo che era stato disposto per il reato di cui all'art. 256, co. 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia munito di procura speciale, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione per l'omessa valutazione delle allegazioni difensive. In sintesi, si duole la ricorrente società per aver il tribunale del riesame omesso totalmente di valutare le copiose allegazioni difensive, in particolare rap- presentate da un verbale di sommarie informazioni rese da tale Rapisarda nonché da 41 fatture riguardanti lo smaltimento dei rifiuti a mezzo di specifiche ditte rife- rite agli anni dal 2020 al 2022. Tali allegazioni documenterebbero che la società non era a conoscenza di quanto avessero realizzato i propri dipendenti in orario non lavorativo con il mezzo di proprietà della ditta, nonché il fatto che la stessa società, sia nel passato che nel periodo successivo alla commissione del reato, sempre ha fatto ricorso a ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti, in tal modo evidenziandosi la inesistenza del nesso di collegamento tra il bene di pro- prietà della società e l'illecito commesso. Richiamati i principi delle Sezioni Unite Bache rotti e di giurisprudenza di legittimità più recente ad esse richiamantesi, con particolare riferimento ai concetti di persona estranea al reato e di terzo di buona fede, la società ed il suo legale rappresentante sostengono di non essere a cono- scenza di cosa i due dipendenti Curatole e Rapisarda avessero fatto in orario extra lavorativo in data 16 giugno/21 giugno 2022, circostanza questa che sarebbe emersa in modo chiaro dalle sommarie informazioni del Rapisarda, sentito il 21 giugno 2022, il quale aveva escluso che il titolare della ditta fosse a conoscenza dei fatti, così dimostrandosi che la società in nessun modo avesse partecipato alla commissione del reato né mai alcun vantaggio avrebbe ricavato. Più specifica- mente il legale rappresentante della società non poteva sapere che i propri dipen- denti in orario non lavorativo avevano trasportato e lasciato delle pedane lignee il 16 giugno 2022 nel luogo dell'accertamento, per doverle riprendere il giorno suc- cessivo ed utilizzarle per una grigliata che si sarebbe svolta in compagnia di altre persone, trattandosi di evento del tutto sconosciuto al titolare della società in quanto afferente alla sfera privata dei dipendenti. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di illogica motivazione in ordine alla mancanza del fumus. In sintesi, censura la società ricorrente l'ordinanza impugnata per aver ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato. In particolare muovendo dalla nozione di rifiuto, sostiene la difesa come le pedane lignee che i dipendenti della società avrebbero lasciato sul posto per poi doverle riprendere il giorno successivo per poterle utilizzare per una grigliata, non sarebbero catalogabili come rifiuti, donde sarebbe esclusa la configurabilità dell'attività di gestione e di trasporto di rifiuti non pericolosi, come contestato all'attuale legale rappresentante della società ri- corrente. Che non si tratti di rifiuti del resto sarebbe confermato dal fatto che la società da sempre si è avvalsa per lo svolgimento della propria attività dell'utilizzo di ditte specializzate per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti presso le discari- che, non rinvenendosi dunque il motivo per il quale in tale occasione la società avrebbe dovuto agire diversamente. A comprova di quanto sopra vi sarebbero una cospicua serie di fatture emesse dalle ditte specializzate, già prodotte in sede di appello cautelare e non valutate dal collegio il quale, con motivazione apodittica e frutto di valutazioni assolutamente personali, sarebbe giunto anche alla conclu- sione che il legale rappresentante della società "non poteva non sapere" dell'atti- vità illecita perpetrata dai propri dipendenti. A tale approdo sarebbe giunto il tri- bunale sulla scorta del fatto che il titolare è indagato nel medesimo procedimento penale, circostanza che rappresenta tuttavia una scelta del pubblico ministero ma non importa che egli dovesse necessariamente conoscere le intenzioni dei suoi dipendenti, né proverebbe la circostanza che sui luoghi già vi fossero depositati degli sfabbricidi i quali non erano riconducibili alla società semplicemente perché la stessa era una ditta edile. In assenza di prove certe in ordine alla riconducibilità dei preesistenti detriti all'attività della società, non è possibile dedurre che gli stessi provenissero da lì e a maggior ragione che il ricorrente, quale titolare della società, ne fosse a conoscenza. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità e alla carenza del periculum in mora.In sintesi, premesso che il perdurante sequestro del veicolo causa un evi- dente nocumento alla ditta che giornalmente se ne serviva per poter svolgere la propria attività lavorativa, venendo essa costretta a noleggiare veicoli con un con- seguente notevole esborso economico e disagio nello svolgimento dell'attività la- vorativa, la ricorrente società si duole per l'assenza del requisito del periculum in mora che sarebbe stato erroneamente valutato dal tribunale. Difetterebbe nella specie la concretezza e la attualità del pericolo che la disponibilità del veicolo possa dar luogo alla commissione di ulteriori reati della stessa indole, ciò in quanto la società mai avrebbe conferito illegittimamente rifiuti nel passato e non lo farebbe certamente nel futuro, a prescindere dalla disponibilità del veicolo in questione. Del resto, come acclarato dalle fatture di avvenuto noleggio di mezzi sostitutivi, la commissione dell'illecito ben avrebbe potuto essere realizzata attraverso un im- piego di tali mezzi, con la conseguenza che non sussisterebbe tale esigenza cau- telare che potrebbe giustificare la permanenza sotto il vincolo del sequestro del veicolo di proprietà della società. Richiamate a tal fine alcune pronunce giurispru- denziali di questa Corte, la difesa ribadisce come sia da escludere che sussista l'attuale e concreta possibilità di reiterazione del reato qualora venga legittima- mente restituito il veicolo sottoposto a sequestro preventivo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 3.06.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, il PG ritiene che il ricorso è inammissibile, perché, a dispetto della formale intestazione, le censure attengono al vizio di motivazione e avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è possibile eccepire soltanto il vizio di violazione di legge. Per giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e pro- batorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono com- prendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedi- mento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico se- guito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 dep. 21/02/2012, Rv. 252430; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/20019, Rv. 245093). Inoltre, i motivi secondo e terzo, volti a contestare la ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora devono altresì ritenersi inammissibili in quanto, nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'impo- sizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il man- tenimento della misura, mentre il riscontro del "fumus delicti" e riservato alla fase del riesame. Ne consegue l'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento ge- netico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31725 del 22/04/2015, Rv. 265303 — 01). In considerazione dei richiamati insegnamenti di legittimità, l'ordinanza im- pugnata risulta ineccepibile in quanto ampiamente motivata sotto tutti i profili di doglianza. Non è ravvisabile alcuna ipotesi di motivazione assente o fittizia, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento im- pugnato ha analizzato tutte le censure formulate evidenziando con motivazione del tutto pertinente, fondata sulle emergenze probatorie, le ragioni per le quali dovesse ritenersi insussistente in capo al Turiaco la qualifica di terzo estraneo al reato. Si è chiarito, infatti, come, alla luce degli elementi acquisiti (esiti riprese di videosorveglianza), non vi fossero dubbi circa il fatto che l'impiego del mezzo se- questrato fosse strumentale all'espletamento dell'attività di trasporto e abbandono di rifiuti su un sito già destinato a discarica e che tale attività fosse riconducibile alla società facente capo proprio al Turiaco da ritenersi, quindi, coinvolto nell'atti- vità illecita, anche a fronte della assoluta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dai coindagati. Ne discende l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 16.06.2023 la difesa ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con cui, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico per aspecificità e manifesta- mente infondato. 2. Deve, inoltre evidenziarsi che sono inammissibili, perché proposte fuori dai casi previsti dall'art. 325, cod. proc. pen., tutte le doglianze con le quali la società ricorrente deduce il vizio di motivazione, versandosi in tema di incidente cautelare reale di legittimità. Come bene ricorda il PG, infatti, per giurisprudenza ormai consolidata, in- fatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste- gno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coe- renza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 - dep. 21/02/2012, Rv. 252430; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/20019, Rv. 245093). 3. Tanto premesso, il primo motivo, valutabile solo sotto il profilo dell'as- serita violazione di legge per mancato esame della documentazione allegata (fat- ture e prove dichiarative), è generico per aspecificità, atteso c:he il ricorso non si confronta con quanto argomentato dal tribunale del riesame che, lungi dall'aver pretermesso tali allegazioni, le ha esaminate e le ha ritenute inconferenti con mo- tivazione non manifestamente illogica. Del resto è già stato affermato, in materia cautelare personale, ma con argomenti estensibili per identità di ratio anche alla materia cautelare reale, che l'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (tra le tante: Sez. 1, n. 8236 del 25/02/2019, Rv. 275053 - 01). 4. Analogamente, quanto al secondo motivo, con cui viene dedotta l'asse- rita mancanza del fumus del reato contravvenzionale contestato, è generico per aspecificità, ancora una volta non confrontandosi il ricorso con la stringente e pun- tuale motivazione dei giudici del riesame che hanno chiarito le ragioni per le quali fosse configurabile il fumus del reato contestato. I giudici hanno, anzitutto, escluso la sussistenza della qualifica di terzo estraneo al reato del Turiaco non tanto e non solo in quanto formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma anche, e soprattutto, evidenziando con motivazione ancora una volta non manifestamente illogica le ragioni per le quali l'attività illecita acclarata fosse stata posta in essere dai dipendenti della società nell'esercizio delle direttive del datore di lavoro, per come emerso sia dagli accertamenti esperiti in loco da parte della polizia giudiziaria, ma anche dall'esame delle registrazioni dell'area, ripresa dall'impianto di videosorveglianza, elementi valutati dai giudici del riesame come comprovanti lo svolgimento consapevole dell'attività illecita. Né può sindacarsi il fatto che, nell'esercizio del proprio potere/dovere valutativo degli elementi indiziari, i giudici del riesame abbiano fatto ricorso ad ipotesi. Ed infatti, come già affermato da questa Corte, in sede di motivazione della sentenza di con- danna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giu- dice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dell'imputato. Un tale divieto, però, non sussiste ne' potrebbe logi- camente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici atti a dimo- strare la detta colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà ne' dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata esclusivamente sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (Sez. 1, n. 3754 del 27/03/1992, Rv. 189724 - 01). Gli stessi giudici hanno, pe- raltro, fornito una motivazione non manifestamente illogica a sostegno della irri- levanza delle propalazioni rese dai coindagati, dipendenti della società proprietaria del mezzo in sequestro, ciò che esclude pertanto qualsiasi sindacato di questa Corte sugli argomenti logici impiegati per confutare la rilevanza argonnentativa di tale dichiarato. 5. Quanto, infine, al terzo motivo, afferente alla presunta insussistenza del periculum in mora, è sufficiente in questa sede, al fine di evidenziare l'assoluta inconsistenza, la stessa prospettazione del ricorso, fondata su una presunta estra- neità al reato della società e, per essa, del titolare Turiaco. Posto, infatti, che il sequestro preventivo è stato disposto non solo, come risulta dal provvedimento impugnato, per assicurarlo alla futura confisca, ma an- che per finalità impeditive (ossia per impedire che lo stesso continui ad essere impiegato per lo svolgimento dell'attività criminosa), trova applicazione la giuri- sprudenza consolidata di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di pro- trazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 20/12/2018, Rv. 274691 - 01).6. Quanto sopra, al di là delle argomentazioni e considerazioni esclusiva- mente di fatto dedotte dalla difesa (maggiori costi per la società derivanti dal se- questro; impossibilità di reiterare l'illecito per aver sempre fatto ricorso a ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti; asserita assenza di attualità e concre- tezza del pericolo, peraltro smentita dal fatto che non si è trattato di un solo epi- sodio ma di una serie reiterata di episodi ritratti dal sistema di videosorveglianza nei giorni 16 e 21 giugno 2022), rende dunque ragione della genericità e manifesta infondatezza anche di tale ultimo motivo. 7. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inamm
Sentenza Cassazione n. 32492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris