CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 48388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette conclusioni scritte dell'avv. V. Bellot che ha concluso chiedendo che la corte di cassazione conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena o in subordine l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Aosta con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 81 comma 2, cod.pen., art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'iva per l'anno 2011. [OSCURATO:PERSONA] il 30 dicembre 2012. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Lamenta il ricorrente la motivazione apparente/contraddittoria con cui la corte territoriale ha negato il riconoscimento del suddetto beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 163 cod.pen., la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena postula la sussistenza dei limiti di pena e, ai sensi dell'art. 164 cod.pen., il giudizio prognostico favorevole, nei confronti dell'imputato, di astensione dalla commissione di altri reati in futuro. La concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza della ricorrenza del primo requisito di concedibilità, sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell'esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di astensione futura di commissione di altri reati. L'obbligo della relativa motivazione da parte del giudice, tuttavia, non viene assolto con la mera indicazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., bensì esplicitando l'"iter" logico seguito per il giudizio conclusivo, con riguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenti. Sicché il giudice deve indicare, a tal fine, con adeguatezza, anche se sinteticamente, le ragioni essenziali del suo giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992 Rv. 191875 - 01). 2. La Corte territoriale ha motivato il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della "pluralità di fatti e l'arco temporale nel quale gli stessi sono stati commessi". Si tratta, tuttavia, di una motivazione carente che non soddisfa i requisiti sopra indicati ed erronea in diritto quanto alla valutazione prognostica richiesta dall'art.164 cod. pen. in quanto, escluso il riferimento al "lasso temporale" del tutto scollegato dalla fattispecie concreta, anche il riferimento "alla pluralità dei fatti", non può ritenersi adeguata motivazione, con riguardo alla fattispecie concreta, su cui fondare la prognosi negativa di astensione dalla commissione di altri reati, essendo meramente apparente perché non individua uno o più elementi di segno contrario alla incensuratezza idonei a neutralizzarla (Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Rv. 270609 - 01) da cui desumere l'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica (Sez. 3, n. 34658 del 25/06/2021, Bruno, Rv. 282085 - 01; Sez. 3, n. 2966 del 16/01/1984, Rv. 163413-01). 3. La sentenza va annullata con rinvio, dovendo compiersi un giudizio di fatto precluso a questa Corte di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. Poiché non vi è impugnazione sulla affermazione della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della affermazione della responsabilità penale dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Visto l'art.624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità dell'affermazione della resp