Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05624/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22923/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamo Abatescianni e dal Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viadel Sabotino, n. 12 ; –ricorrente – contro FINMEK S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Com- missario straordinario p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaV.

Colonna, n. 39 ; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 13710/19 , depositata il 7 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26 settembre 2012, il Tribunale di Padova rigettò la domanda proposta dalla Finmek S.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti della Plastal S.p.a., avente ad oggetto la dichiarazione d'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, di tre pagamenti dell'importo rispettivamente di Euro 489.255,00, Euro 214.178,28 ed Euro 64.800,00, effettuati dall'attrice in favore della convenuta nell'anno anteriore all'emissione del decreto di ammissione alla procedura concorsuale.

2. L'impugnazione proposta dalla Finmekfu accolta con sentenza del 27 dicembre 2016, con cui la Corte d'appello di Veneziacondannò la Sole S.p.a. (già Plastal) al pagamento della somma complessiva di Euro 768.233,28,ol- tre interessi legali.

3. Il ricorso per cassazione proposto dalla Prima Sole ComponentsS.p.a. (già Plastal)avverso la predetta sentenza è stato rigettato da questa Corte con ordinanza del 7 maggio 2019.

A fondamento della decisione, questa Corte ha ritenuto esaustiva e ra- gionevole la motivazione svolta in ordine alla sussistenza della scientia de- coctionis, rilevando che la sentenza impugnata aveva proceduto ad un'ampia ricognizione della fattispecie, nell'ambito della quale aveva evidenziato una serie coordinata di indici rivelatori, la cui valutazione risultava sottratta al sindacato di legittimità.

Ha escluso inoltre la configurabilità di un'omessa pronuncia in ordine alla domanda, proposta dalla ricorrente, di accertamento della parziale estinzione del credito derivante dall'accoglimento della revocatoria, in conseguenza della intervenuta ammissione della Plastal al concordato preventivo e dell'omolo- gazione del concordato, che prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 60%.Ha ritenuto infatti che, pur non avendo affrontato espli- citamente la questione, la sentenza impugnata l'avesseimplicitamente riget- tata, avendo condannato la ricorrente alla restituzione dell'intero importo dei pagamenti revocati, conformemente al principio enunciato dalla giurispru- denza di legittimità, secondo cui il debito derivante dall'accoglimento della revocatoria proposta dal curatore non è suscettibile di compensazione con crediti vantati nei confronti del fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione ammissibile soltanto tra crediti e debiti derivanti da rap- porti intercorsi direttamente con il fallito.

4. Avverso la predetta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, affidato a un solo motivo, illustrato anche con me- moria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nella parte in cui ha ritenuto che essa ricorrente avesse proposto un'eccezione di compen- sazione tra un proprio credito e quello della Finmek derivante dall'accogli- mento dellarevocatoria, l'ordinanza impugnata è incorsa in una svista obiet- tivamente ed immediatamente rilevabile, non avendo tenuto conto delle con- clusioni riportate negli atti di causa, con cui essa ricorrente aveva fatto valere, per l'ipotesi di accoglimento della revocatoria, il diritto a pagare soltanto il 60% dell'importo richiesto.

Afferma che tale diritto non derivava dalla com- pensazione, non essendo stata mai dedotta l'esistenza di un controcredito, ma solo l'ammissione di essa ricorrente alla procedura di concordato preven- tivo, per effetto della quale avrebbe dovutotrovare applicazione l'art. 184 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Aggiunge che, essendo intervenuta l'omologa- zione del concordato, il quale prevedeva il pagamento dei creditori chirogra- fari nella misura indicata, anche il credito della Finmek doveva essere assog- gettato alla falcidia concordataria, risultando anteriore all'apertura della pro- cedura, anche se accertato successivamente.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Le censure proposte dalla ricorrente hanno infatti ad oggetto l'interpre- tazione del ricorso per cassazione, ed in particolare del terzo motivo d'impu- gnazione, con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per omesso esame della domanda di accertamento della parziale estinzione del credito avente ad oggetto la restituzione dell'importo dei pagamenti revocati, in con- seguenza dell'omologazione del concordato preventivo della Plastal: in quanto volte ad affermare l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che a sostegno della predetta domanda fosse stata eccepita la com- pensazione con un credito della Plastal, anziché l'operatività della falcidia con- cordataria, le predette censure non possono trovare ingresso in questa sede, non riflettendo un errore revocatorio, ma un vizio incidente sulla valutazione del contenuto dell'atto d'impugnazione.

Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sen- tenza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, postula l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto contro- verso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomenta- zioni induttive, c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez.

VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez.

III, 14/02/2006, n. 3190).

In riferimento alle sentenze di cassa- zione,esso deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, cioè quelli che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sen- tenza di cassazione (cfr. Cass., Sez.

I, 22/10/2018, n. 26643; Cass., Sez.

V, 5/03/2015, n. 4456; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820).

In quanto consistente in un errore percettivo, ovverosia in una falsa rap- presentazione della realtà processuale, emergente prima faciedal confronto tra la decisione e gli atti o i documenti di causa, e tale da indurre a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità risulti incontestabilmente esclusa o stabilita, tale vizio non è configurabile nell'ipotesi in cui si affermi che la decisione di questa Corte sia conseguenza di un'errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area dell'im- pugnazione per revocazione la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(cfr. Cass., Sez.

III, 29/03/2022, n. 10040; Cass., Sez.

VI, 31/08/2017, n. 20635; Cass., Sez.

II, 22/06/2007, n. 14608).Non può quindi ritenersi inficiata da un errore di fatto, tale da giustificarne la re- vocazione ai sensi degli artt. 391-bise 395 n. 4 cod. proc. civ., una decisione di legittimità della quale, come nella specie,si censuri la valutazione di uno dei motivi di ricorso, affermandosi che sia stata compiuta senza considerare le argomentazioni svolte nell'atto d'impugnazione, poiché ciò che viene de- dotto, in tal caso, non è una falsa rappresentazione del contenuto dell'atto, dovuta a una mera svista materiale,ma un'errata individuazione dell'oggetto del ricorso, che, in quanto riconducibile all'interpretazione dell'atto,si tra- duce, ove effettivamente sussistente,in un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez.

VI, 27/04/2018, n. 10184; 15/02/2018, n. 3760; Cass., Sez.

II, 12/05/2011, n. 10466).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22923/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamo Abatescianni e dal Prof. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viadel Sabotino, n. 12 ; –ricorrente – contro FINMEK S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Com- missario straordinario p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaV. Colonna, n. 39 ; –controricorrente – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 13710/19 , depositata il 7 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26 settembre 2012, il Tribunale di Padova rigettò la domanda proposta dalla Finmek S.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti della Plastal S.p.a., avente ad oggetto la dichiarazione d'inefficacia, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, di tre pagamenti dell'importo rispettivamente di Euro 489.255,00, Euro 214.178,28 ed Euro 64.800,00, effettuati dall'attrice in favore della convenuta nell'anno anteriore all'emissione del decreto di ammissione alla procedura concorsuale. 2. L'impugnazione proposta dalla Finmekfu accolta con sentenza del 27 dicembre 2016, con cui la Corte d'appello di Veneziacondannò la Sole S.p.a. (già Plastal) al pagamento della somma complessiva di Euro 768.233,28,ol- tre interessi legali. 3. Il ricorso per cassazione proposto dalla Prima Sole ComponentsS.p.a. (già Plastal)avverso la predetta sentenza è stato rigettato da questa Corte con ordinanza del 7 maggio 2019. A fondamento della decisione, questa Corte ha ritenuto esaustiva e ra- gionevole la motivazione svolta in ordine alla sussistenza della scientia de- coctionis, rilevando che la sentenza impugnata aveva proceduto ad un'ampia ricognizione della fattispecie, nell'ambito della quale aveva evidenziato una serie coordinata di indici rivelatori, la cui valutazione risultava sottratta al sindacato di legittimità. Ha escluso inoltre la configurabilità di un'omessa pronuncia in ordine alla domanda, proposta dalla ricorrente, di accertamento della parziale estinzione del credito derivante dall'accoglimento della revocatoria, in conseguenza della intervenuta ammissione della Plastal al concordato preventivo e dell'omolo- gazione del concordato, che prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 60%.Ha ritenuto infatti che, pur non avendo affrontato espli- citamente la questione, la sentenza impugnata l'avesseimplicitamente riget- tata, avendo condannato la ricorrente alla restituzione dell'intero importo dei pagamenti revocati, conformemente al principio enunciato dalla giurispru- denza di legittimità, secondo cui il debito derivante dall'accoglimento della revocatoria proposta dal curatore non è suscettibile di compensazione con crediti vantati nei confronti del fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione ammissibile soltanto tra crediti e debiti derivanti da rap- porti intercorsi direttamente con il fallito. 4. Avverso la predetta ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, affidato a un solo motivo, illustrato anche con me- moria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nella parte in cui ha ritenuto che essa ricorrente avesse proposto un'eccezione di compen- sazione tra un proprio credito e quello della Finmek derivante dall'accogli- mento dellarevocatoria, l'ordinanza impugnata è incorsa in una svista obiet- tivamente ed immediatamente rilevabile, non avendo tenuto conto delle con- clusioni riportate negli atti di causa, con cui essa ricorrente aveva fatto valere, per l'ipotesi di accoglimento della revocatoria, il diritto a pagare soltanto il 60% dell'importo richiesto. Afferma che tale diritto non derivava dalla com- pensazione, non essendo stata mai dedotta l'esistenza di un controcredito, ma solo l'ammissione di essa ricorrente alla procedura di concordato preven- tivo, per effetto della quale avrebbe dovutotrovare applicazione l'art. 184 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Aggiunge che, essendo intervenuta l'omologa- zione del concordato, il quale prevedeva il pagamento dei creditori chirogra- fari nella misura indicata, anche il credito della Finmek doveva essere assog- gettato alla falcidia concordataria, risultando anteriore all'apertura della pro- cedura, anche se accertato successivamente. 1.1. Il motivo è inammissibile. Le censure proposte dalla ricorrente hanno infatti ad oggetto l'interpre- tazione del ricorso per cassazione, ed in particolare del terzo motivo d'impu- gnazione, con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per omesso esame della domanda di accertamento della parziale estinzione del credito avente ad oggetto la restituzione dell'importo dei pagamenti revocati, in con- seguenza dell'omologazione del concordato preventivo della Plastal: in quanto volte ad affermare l'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che a sostegno della predetta domanda fosse stata eccepita la com- pensazione con un credito della Plastal, anziché l'operatività della falcidia con- cordataria, le predette censure non possono trovare ingresso in questa sede, non riflettendo un errore revocatorio, ma un vizio incidente sulla valutazione del contenuto dell'atto d'impugnazione. Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sen- tenza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, postula l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto contro- verso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomenta- zioni induttive, c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). In riferimento alle sentenze di cassa- zione,esso deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, cioè quelli che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sen- tenza di cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/2018, n. 26643; Cass., Sez. V, 5/03/2015, n. 4456; Cass., Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820). In quanto consistente in un errore percettivo, ovverosia in una falsa rap- presentazione della realtà processuale, emergente prima faciedal confronto tra la decisione e gli atti o i documenti di causa, e tale da indurre a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità risulti incontestabilmente esclusa o stabilita, tale vizio non è configurabile nell'ipotesi in cui si affermi che la decisione di questa Corte sia conseguenza di un'errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area dell'im- pugnazione per revocazione la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(cfr. Cass., Sez. III, 29/03/2022, n. 10040; Cass., Sez. VI, 31/08/2017, n. 20635; Cass., Sez. II, 22/06/2007, n. 14608).Non può quindi ritenersi inficiata da un errore di fatto, tale da giustificarne la re- vocazione ai sensi degli artt. 391-bise 395 n. 4 cod. proc. civ., una decisione di legittimità della quale, come nella specie,si censuri la valutazione di uno dei motivi di ricorso, affermandosi che sia stata compiuta senza considerare le argomentazioni svolte nell'atto d'impugnazione, poiché ciò che viene de- dotto, in tal caso, non è una falsa rappresentazione del contenuto dell'atto, dovuta a una mera svista materiale,ma un'errata individuazione dell'oggetto del ricorso, che, in quanto riconducibile all'interpretazione dell'atto,si tra- duce, ove effettivamente sussistente,in un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 27/04/2018, n. 10184; 15/02/2018, n. 3760; Cass., Sez. II, 12/05/2011, n. 10466). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
Decreto Cassazione n. 05624/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris