CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]; accoglimento per il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] di parte civile, [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso; chiede il rigetto dei ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore Generale ed insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Ivrea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili dei delitti di diffamazione rispettivamente contestati, e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 595 c. 3 cod. pen., condannati alla pena di euro 500,00 di multa, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], subordinando al suo pagamento la sospensione condizionale della pena - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la decisione di primo grado di condanna del Viola. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce la manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità del Viola, fondata su argomentazioni ben più sintetiche di quelle relative alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA] che, ad ogni modo, eludono l'argomentazione difensiva centrale secondo cui l'imputato non ha mai esplicitamente attaccato in maniera poco pacata la funzionaria, ma, al più, si è rivolto all'ufficio tecnico nella sua collegialità, criticandone l'operato. Inoltre, contrariamente a quanto diversamente sostenuto dalla corte territoriale, le propalazioni del Sindaco sono state riportate correttamente dall'imputato, che le ha legittimamente commentate nell'ambito del diritto costituzionalmente garantito di critica in sede politica. L'irrilevanza penale della condotta, viene altresì sostenuta con riferimento al fatto che già il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini, aveva chiesto l'archiviazione e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado appellata dalla difesa, aveva chiesto una pronuncia assolutoria. La difesa censura, da ultimo, la motivazione dell'impugnata sentenza laddove i giudici di appello dichiarano che vi sia stato un danno all'immagine della parte civile, malgrado la stessa abbia dichiarato di non aver patito ripercussioni di alcun genere. 4. Il ricorso presentato nell'interesse della parte civile è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. per contrasto tra la formula assolutoria e contenuto motivazionale laddove la Corte di Appello, ritenute non dolosamente offensive le affermazioni dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha erroneamente assolto quest'ultima perché "il fatto non sussiste" e non perché "il fatto non costituisce reato", formula appropriata nel caso in cui, come quello di specie, si faccia riferimento alla mancanza dell'elemento psicologico del reato. 4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 595 cod. pen., 51 cod. pen., 42 e 43 D. Lgs. n. 267/2000, laddove la Corte territoriale ha assolto la [OSCURATO:PERSONA] ritenendo le sue affermazioni rese nell'interrogazione n. 58 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ribadite in sede di Consiglio Comunale, non dolosamente offensive della reputazione della parte civile, assunto erroneo, a parere della difesa, vista l'impossibilità di invocare, a favore dell'imputata, la scriminante del diritto di critica. Tra le competenze del Consiglio Comunale non rientra la valutazione dell'operato dei dipendenti comunali, pertanto, anche a voler ammettere che i toni usati dalla [OSCURATO:PERSONA] non fossero di per sé offensivi, manca qualunque rapporto di pertinenzialità con la sede istituzionale prescelta dalla stessa per esternare i propri, quand'anche pacati, giudizi negativi sull'operato della Veronese. La Corte manca, ad ogni modo, di valutare la veridicità delle affermazioni oggetto di imputazione, requisito necessario ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di critica, che deve essere esercitato non solo nel limite della continenza espressiva, ma anche dell'interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni e della verità dei fatti posti a fondamento della critica. 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale laddove la Corte di Appello ha escluso la connotazione offensiva delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, l'antigiuridicità del fatto, sulla base dell'ammissione postuma di colpevolezza da parte dell'imputata, finendo per introdurre una nuova forma di scriminante fondata sul pentimento, mutandola da uno degli elementi previsti dall'art. 133 c. 2 cod. pen. quale indice della capacità a delinquere del colpevole, quale condotta contemporanea o susseguente al reato, da valutarsi, invece, in sede di quantificazione della pena e, prima ancora, di applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6 e 62-bis cod. pen., a causa di giustificazione del reato. 4.4. Con il quarto motivo censura la motivazione dell'impugnata sentenza deducendo il travisamento delle prove in atti, laddove la Corte di Appello ha ritenuto che / nelle dichiarazioni rese in sede di Consiglio Comunale/ la [OSCURATO:PERSONA] non volesse attaccare personalmente la parte civile, nonostante costituisse fatto notorio e, comunque, provato, che l'imputata nutrisse livore nei confronti della Veronese, dimostrato anche dalle numerose istanze di accesso agli atti formulate dall'imputata ed evase nei termini dalla parte civile, in relazione alle quali la prima ha colto occasione per equivocare e denigrare la seconda. In tale prospettiva, la Corte omette altresì di considerare la vicinanza dell'imputata al Geom. Viola, che aveva avviato innumerevoli iniziative avverso i provvedimenti dell'ufficio tecnico del Comune di Volpiano nella persona dell'architetto Veronese; e travisa, altresì, il significato delle dichiarazioni rese dell'imputata in sede di interrogazione e di Consiglio Comunale, che, lungi dal dimostrare l'esigenza di quest'ultima di avere chiarimenti rispetto a quanto appreso da terzi sui ritardi dell'ufficio tecnico, si risolvono in insinuazioni di carattere personale riferite alla parte civile, accuse dalle quali l'imputata non ha desistito nonostante le smentite da parte del Sindaco e del Presidente del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.1.11 primo motivo del ricorso presentato nell'interesse della parte civile è inammissibile per manifesta infondatezza. Nel caso di specie l'assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta sul presupposto della ritenuta assenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione; in particolare ha concluso la Corte territoriale che l'imputata, dicendo all'inizio per ben due volte che la frase finale dell'interrogazione ed il confronto riferiti al funzionario erano una 'battuta', che ha definito anche come infelice, e precisando che voleva avere chiarimenti, nonché manifestando chiaramente di non essere sicura dell'esattezza di quanto le era stato detto sulle procedure, non abbia posto in essere alcuna diffamazione, emergendo piuttosto dalle dichiarazioni della medesima, valutate complessivamente, la sola volontà di segnalare e di avere delucidazione sul tema proposto; tutto ciò esclude un attacco personale al funzionario, e quindi la sussistenza del reato. Sicché a ben vedere la corte di appello, pur avendo fatto riferimento alla carica di consigliere comunale rivestita dalla [OSCURATO:PERSONA], ha in realtà assolto quest'ultima non tanto per avere ricondotto le sue affermazioni all'esercizio del diritto di critica politica, quanto piuttosto per aver ritenuto, nella sostanza, a monte non leggibile nelle sue dichiarazioni una valenza diffamatoria. 1.2. Gli ulteriori motivi proposti sono quindi anch'essi inammissibili in quanto in parte aspecifici e in parte manifestamente infondati, facendo, essi, leva sull'asserita assenza di pertinenzialità tra le frasi che si assumono offensive e la sede istituzionale in cui venero profferite, sul travisamento del contenuto offensivo delle dichiarazioni rese dall'imputata nella interrogazione e nel consiglio comunale, laddove l'intervento della [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emerge dalla compiuta ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata, che fa tra l'altro riferimento all'intero contenuto dell'interrogazione consiliare, mirava ad avere conferma o meno di alcune informazioni ricevute da terzi circa presunti ritardi burocratici addebitabili all'UTC - di cui era responsabile la Veronese - che avrebbero compromesso l'efficienza della politica comunale in tema di insediamenti produttivi, con conseguenti svantaggi sull'occupazione lavorativa. Il sindaco negava la sussistenza di ritardi addebitabili ad inefficienze dell'UTC, pur ammettendo situazioni problematiche collegate alla medesima tematica e relativi alla sussistenza di capannoni a destinazione produttiva, obsoleti e necessitanti di trasformazioni. [OSCURATO:PERSONA] prendeva atto di tali chiarimenti e così si concludeva l'interrogazione consiliare. Non sussisteva, dunque, nella specie, la lesione dell'altrui onore e reputazione, essendo l'intervento rivolto essenzialmente nei confronti del sindaco e, sia pur fondato su di un'elaborazione dubitativa collegabile a specifici episodi, sui quali era necessario ricevere un chiarimento dal sindaco, si limitava, una volta intervenuto il chiarimento a prenderne atto. In altre parole, conclude la corte territoriale, le frasi erano state pronunciate nell'ambito di un normale dibattito, proprio della dialettica consiliare, su di un tema che era rilevante e coinvolgeva necessariamente l'UTC oltre che la politica locale; è quindi da escludere ogni attacco alla persona del responsabile dell'Utc, e, per la forma e i contenuti con cui si esplicarono, anche la stessa natura diffamatoria delle frasi pronunciate nell'ambito di quel normale dibattito istituzionale; e su tali basi la corte territoriale ha assolto l'imputata dal reato di diffamazione perché il fatto non sussiste. Né potrebbe ovviamente assumere rilievo ai fini di una diversa colorazione di quelle frasi, da valutare e valutate nella loro oggettività, anche di contesto, la circostanza secondo cui sarebbe notorio l'astio nutrito dall'imputata nei confronti della Veronese. 2. Anche il ricorso presentato nell'interesse del Viola, che articola in un unico motivo, è inammissibile. Il ricorrente, invero, secondo la esaustiva ricostruzione dei giudici di merito, rispondente alle risultanze dai medesimi indicate, nel riprendere in un suo articolo on-line l'interrogazione sopramenzionata ed il contenuto di altre pubblicazioni relative alla medesima tematica, inseriva congetture allusive e suggestive circa presunti ritardi burocratici nell'approvazione di 25 permessi edilizi, che il sindaco aveva in realtà efficacemente smentito. Dunque, correttamente il giudice di merito ha ritenuto innanzitutto mancante il requisito della verità oggettiva dell'informazione con riferimento alla vicenda delle 25 pratiche pendenti, osservando, tra l'altro, come nonostante lo spunto fosse l'interrogazione della [OSCURATO:PERSONA] e dell'ultima seduta del Consiglio Comunale in cui si era trattato il tema degli eventuali ritardi dell'UTC, il dibattito svoltosi in ambito comunale era stato, nella sostanza, stravolto nell'articolo, avendo il Viola affermato che le dichiarazioni del sindaco erano una conferma del settore edilizio fermo da 8 mesi ed anche "(da molto prima ovviamente)", che 25 pratiche erano ancora in attesa di ottenere il rilascio del permesso, che la dichiarazione del sindaco era imbarazzante e che da essa si desumeva che le pratiche "non solo sono lunghe ma non rispettano neppure i termini stabiliti dalla legge". Evidenzia la corte territoriale che sostenere da parte dell'imputato che il sindaco dichiarando che "oltre 25 pratiche sono ancora in attesa di rilascio da 8 mesi attesta quanto affermato da sempre ovvero che questo ufficio non funziona" e che queste erano le ragioni, oltre alle politiche non attrattive, per cui il paese non era appetibile all'arrivo di nuove aziende, integra gli estremi della diffamazione, non rispondendo a verità tale affermazione lesiva dell'altrui reputazione - quella della responsabile dell'ufficio chiamato in causa. Quindi, osserva la Corte territoriale che l'intero testo contiene un'aspra critica personale contro l'ufficio tecnico dove non veniva rispettata la legge e che da tempo non era efficiente, sottolineando, esso, ripetutamente tale inefficienza che danneggiava l'economia del paese; che Viola prende spunto dalla dichiarazione del sindaco riportate in grassetto per diffamare l'ufficio tecnico e quindi colei che ne era responsabile; che egli non si è limitato ad interpretare il contenuto dei due articoli apparsi il 14 ottobre 2014 sulla stessa pagina del giornale ma ha anche commentato in maniera palesemente fuorviante il contenuto delle dichiarazioni del sindaco, che erano state riportate in maniera chiara nei due articoli precedenti, perché esse costituivano in realtà - a differenza di quanto si vuol passare nell'articolo qui incriminato - una secca smentita delle voci sulle lungaggini dell'ufficio tecnico. Indi conclude il giudice di merito che non vi era pertanto possibilità di confondersi sulle parole del sindaco di contenuto opposto a quanto scritto da Viola che riportando strumentalmente solo una parte delle dichiarazioni, ha in tal modo espresso un personale giudizio mascherandolo con le parole del sindaco. Né potrebbero nutrirsi dubbi sul riferimento indiretto ma evidente a colei che era la responsabile di quell'ufficio a cui si addebitavano reiterate violazioni di legge e consolidate inefficienze e sul fatto che la strumentale, fuorviante, rappresentazione della realtà non possa in alcun modo ricondursi all'esercizio del diritto di critica in sede politica. Deve infatti affermarsi il principio secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni, pur non essendo generiche, siano però collegabili a fatti che per come rappresentati non rispondono alla realtà, che sono piuttosto strumentalmente adoperati per portare avanti il tema di fondo che non è l'emersione di disfunzioni amministrative bensì l'accusa, infondata, di illegittimità, accusa che, in quanto tale, si risolve in attacco alla persona a cui quelle illegittimità sarebbero astrattamente riconducibili (cfr. sul tema, Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909 - 01 secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui; Sez. 5, Sentenza n. 48712 del 26/09/2014, Rv. 261489 - 01).3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14/3/2022.