CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa in ~A esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di 91~I in data 11 aprile 2024 - che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, qualificato il fatto come tentativo, e riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 625, n. 6 cod. pen. e alla recidiva reiterata -, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 6, cod. pen. e rideterminato in conseguenza a pena. Ha confermato nel resto. Ritenuto che i due motivi sollevati (Mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; violazione dell'art. 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché il primo non devoluto con l'atto di appello; quanto a secondo, giova ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il