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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2005

Cassazione n. 00098/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/6/2005 avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna del 22/3/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 22.3.2025, il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha provveduto, in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione della somma di 11.550 euro e di alcuni telefoni sequestrati in data 18.3.2024, su cui il giudice della cognizione nulla ha disposto con la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 19.6.2024 che ha definito il procedimento.

Premettendo che si sia proceduto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il G.i.p. ha considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85- bis d.P.R. n. 309 del 1990, va sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza.

Non avendo l’istante addotto alcunché al riguardo e avendo anzi ammesso l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice dell’esecuzione ha disposto la confisca del denaro, mentre quanto ai telefoni, osservando che fossero soggetti eventualmente a confisca facoltativa, come tale preclusa al giudice dell'esecuzione, ne ha ordinato la restituzione.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240, 240-bis cod. pen., 85 d.P.R. n. 309 del 1990.

Lamenta, in particolare, che il giudice dell’esecuzione abbia disposto la confisca obbligatoria del denaro, ritenendo che la somma fosse prezzo o profitto del reato sulla base di una mera presunzione di illecita provenienza.

3. Con requisitoria scritta del 31.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Quando decide in ordine “alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate”, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e avverso il provvedimento conseguentemente emesso senza formalità è esperibile opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione.

Pertanto, l’impugnazione della decisione è da riqualificarsi come opposizione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis” (Sez. 3, n. 39515 del 27/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460; cfr. anche Sez. 1, n. 3063 del 15/9/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01).

Ne discende che gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/6/2005 avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna del 22/3/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 22.3.2025, il G.i.p. del Tribunale di Bologna ha provveduto, in qualità di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione della somma di 11.550 euro e di alcuni telefoni sequestrati in data 18.3.2024, su cui il giudice della cognizione nulla ha disposto con la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 19.6.2024 che ha definito il procedimento. Premettendo che si sia proceduto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il G.i.p. ha considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85- bis d.P.R. n. 309 del 1990, va sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza. Non avendo l’istante addotto alcunché al riguardo e avendo anzi ammesso l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice dell’esecuzione ha disposto la confisca del denaro, mentre quanto ai telefoni, osservando che fossero soggetti eventualmente a confisca facoltativa, come tale preclusa al giudice dell'esecuzione, ne ha ordinato la restituzione. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240, 240-bis cod. pen., 85 d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta, in particolare, che il giudice dell’esecuzione abbia disposto la confisca obbligatoria del denaro, ritenendo che la somma fosse prezzo o profitto del reato sulla base di una mera presunzione di illecita provenienza. 3. Con requisitoria scritta del 31.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Quando decide in ordine “alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate”, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e avverso il provvedimento conseguentemente emesso senza formalità è esperibile opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione. Pertanto, l’impugnazione della decisione è da riqualificarsi come opposizione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis” (Sez. 3, n. 39515 del 27/6/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460; cfr. anche Sez. 1, n. 3063 del 15/9/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01). Ne discende che gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, affinché provveda sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribu
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