CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 04jkjki) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato a (UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 05vjgad) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE D'ASSISE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLuigi Giordano, che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 dicembre 2024, la Corte d’assise d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvioa seguito di annullamento della Prima Sezione penale della Corte di cassazione (sentenza n. 33306 del 2024), ha parzialmente riformato la decisione della Corte d’assise di Roma, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di omicidio commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dal nesso teleologico (capo A), al reato di rapina commessa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo B), al reato di detenzione e porto di una pistola calibro 38 (capo C); nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo F). La Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di 24 anni e un mese di reclusione per i reati di cui ai capi a), B), C) ed E), confermando nel resto la sentenza del primo giudice. 2. I fatti possono essere così brevemente ricostruiti. [OSCURATO:PERSONA], interessato all’acquisto di 15 chilogrammi di marijuana per conto del “gruppo dell’[OSCURATO:PERSONA]”, aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], fornitore dello stupefacente, il quale aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per reperire la droga. Questi, a propriavolta era entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA] per trovare lo stupefacente. Dopo un incontro preliminare in cui era stato scelto ladroga e concordato il prezzo di 70.000 euro, le parti avevano fissato lo scambio per la sera del 23 ottobre 2019. Nell’ultima fase dell’operazione erano stati coinvolti da [OSCURATO:PERSONA] anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sera del 23 ottobre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano incontrato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto avvicinare la [OSCURATO:PERSONA], presente insieme al fidanzato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mostrare il denaro custodito nello zaino della donna, che costituiva il prezzo dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi avvisato [OSCURATO:PERSONA], che era giunto sul posto in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], ma senza ladroga. Costoro avevano rassicurato che sarebbero tornati dopo poco con la marijuana, benché già sapessero, perché informati da [OSCURATO:PERSONA], che egli non era riuscito a procurarsi lo stupefacente. Appresa tale notizia, [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in auto con [OSCURATO:PERSONA], aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] che,anziché consegnare la droga, avrebbero compiuto una rapina per impossessarsi dello zaino contenente il denaro. [OSCURATO:PERSONA], d’accordo, aveva fornito una pistola calibro 38 a [OSCURATO:PERSONA], il quale insieme a [OSCURATO:PERSONA] era tornato sul luogo dell’appuntamento con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ragazzi “dell’[OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] era sceso dall’auto con una mazza da baseball, si era diretto verso la [OSCURATO:PERSONA] e l’aveva colpita alla testa e alla schiena per sottrarle lo zaino. [OSCURATO:PERSONA] era accorso per soccorrere la fidanzata, [OSCURATO:PERSONA] era sceso dall’auto e puntando l’arma, aveva percorso qualche metro e aveva esploso un colpo, attingendo alla testa [OSCURATO:PERSONA], che era inclinato sulla ragazza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano quindi preso lo zaino ed erano fuggiti a bordo dell’auto. Il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] era deceduto. 3. Il percorso processuale può essere sintetizzato come segue. 3.1. La Corte d’assise di Roma, con sentenza in data 29 marzo 2022, ha ritenuto responsabili tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti. 3.2. La Corte d’assise d’appello, con sentenza in data 1° giugno 2023, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti, mentre ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., con conseguente esclusione dell’aggravante del nesso teleologico. Ha altresì riconosciuto la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato che era stato tempestivamente richiesto, ma non concesso in ragione della aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen., venendo in rilievo un reato che comportava in astratto la pena dell’ergastolo. 3.3. La Corte di cassazione, con sentenza del 16 maggio 2024, pronunciata su ricorso degli imputati e del Procuratore generale, ha confermato la sentenza di secondo grado con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la cui condanna è pertanto divenuta definitiva. Ha annullato con rinvio la sentenza con esclusivo riferimento al riconoscimento del “concorso anomalo” nel reato di omicidio in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti; quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha annullato senza rinvio la decisione di appello con riguardo al reato in materia di stupefacenti (capo F) per non aver commesso il fatto. Ha infine annullato con rinvio la sentenza in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. La Corte d’assise d’appello, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto che il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] non fosse qualificabile come “anomalo”, emergendo dagli atti una pluralità di elementi attestanti il fatto che entrambi gli imputati sapevano che [OSCURATO:PERSONA] era armato, mentre non vi sarebbe prova che essi si fossero accordati per una limitazione dell’impiego dell’arma a scopo meramente dimostrativo o intimidatorio. La sentenza ha quindi ritenuto sussistente l’aggravante del nesso teleologico, essendo l’omicidio avvenuto a scopo di rapina, ed ha escluso che il giudizio potesse essere celebrato nelle forme del rito abbreviato, ritenendo pertanto non applicabile la diminuzione di pena prevista per tale rito. Ha quindi confermato il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], mentre ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della assoluzione dal reato di cui al capo F). La Corte territoriale ha infine confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di spaccio di stupefacenti, ritenendo che gli elementi acquisiti consentissero di affermare che la donna era stata presente, insieme con [OSCURATO:PERSONA], il 18 ottobre 2019 all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA], fornitore dello stupefacente, e l’acquirente [OSCURATO:PERSONA], incontro nel quale era stato formalizzato l’accordo sulla cessione della droga. La presenza dell’imputata anche alsuccessivo incontro del 23 ottobre, concordato per lo scambio denaro/stupefacente, con il fondamentale ruolo di portare i soldi, attestava che ella era parte interessata alla transazione. La Corte territoriale aveva pertanto confermato la sua condanna alla pena di tre anni di reclusione ed euro 30.000 di multa. 4. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi di censura. 5.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 116 cod. pen., nonché vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo. La Corte d’appello avrebbe travisato il mandato della sentenza rescindente in relazione alla configurabilità del cd. “concorso anomalo”, erroneamente equiparando la responsabilità dolosa alla prevedibilità in concreto quale coefficiente psichico che dovrebbe sorreggere la condotta del concorrente anomalo e omettendo l’accertamento dell’elemento soggettivo. In sostanza, la sentenza impugnata avrebbe assunto ad elemento caratterizzante del concorso anomalo la “non prevedibilità” del reato ulteriore, da accertarsi su un mero rapporto di regolarità causale tra il reato voluto –nella specie la rapina – e quello ulteriore – l’omicidio – confondendolo con quello di previsione dello stesso, da valutare in relazione alle caratteristiche concrete della condotta. Inoltre, avrebbe omesso di valutare, secondo un corretto ragionamento indiziario, gli indici rivelatori della sussistenza del dolo eventuale in ordine al reato ulteriore, secondo i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza Espenhahn (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261105 – 01 ) . Tale valutazione , ove correttamente svolta,avrebbe messo in luce la mancanza di segni univoci tali da evidenziare l’accettazione da parte dell’imputato del rischio di un utilizzo illimitato dell’arma da fuoco da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe, altresì, mancato di valutare il contesto in cui era maturata l’azione delittuosa, dal quale emergeva che essa sarebbe dovuta consistere nello sfilare lo zaino portato dalla [OSCURATO:PERSONA] che stava passeggiando con un cane al guinzaglio, e non affrontare un gruppo di persone pronte a difendere il denaro. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe considerato le modalità effettive con cui si era svolta la condotta, dalle quali emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA], pur sapendo che [OSCURATO:PERSONA] era in possesso della pistola, aveva deciso di compiere la rapina da solo, scendendo per primo dall’auto con la mazza da baseball per colpire [OSCURATO:PERSONA], ignaro del fatto che fosse presente anche il [OSCURATO:PERSONA]. Ciò attesterebbe che la violenza messa in conto dall’imputato era limitata all’uso di tale strumento nei confronti della ragazza, mentre indimostrato sarebbe l’assunto per cui gli imputati avevano concordato di commettere una rapina mediante l’utilizzo di un’arma da fuoco. Tale considerazione, renderebbe inconferenti le pronunce di legittimità citate dalla Corte territoriale che escludono il concorso anomalo allorché vi sia un tale accordo. La difesa sostiene, inoltre, che poiché [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che agendo a volto scoperto, come in concreto avvenuto, avrebbe potuto essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza o riconosciuto, se ne dovrebbe ragionevolmente desumere che egli non si era rappresentato né aveva accettato la possibilità della morte della vittima.Secondo il ricorrente, l’applicazione del giudizio controfattuale operato secondo la cd. prima formula di Frank, richiamata quale criterio di valutazione da parte della sentenza Espenhahn, porterebbe ad evidenziare che il “prezzo” per l’omicidio era così alto che sicuramente l’imputato, ove avesse saputo con certezza che quella sera il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe morto, egli si sarebbe astenuto dal commettere la rapina.Anche le condotte successive all’omicidio, e specificamente la circostanza che dopo lo sparo il ricorrente aveva recuperato lo zaino contenente il denaro, sarebbero suscettibili di interpretazioni alternative rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, atteso che eglia quel momento non sapeva che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ferito alla tesa. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe trascurato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva preso le distanze dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], interrompendo ogni contatto con lui dopo averlo accompagnato a casa della fidanzata. 5.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all’individuazione della pena base e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La sentenza impugnata avrebbe determinato la pena in misura superiore al minimo edittale senza indicarne le ragioni, ma facendo esclusivo riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell’imputato, e senza considerare che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito con dolo eventuale avrebbe dovuto condurre alla applicazione di una pena più mite, anche al fine di differenziare la sua posizione rispetto a quella dell’autore materiale del reato. Nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, la Corte non avrebbe considerato la condotta successivamente tenuta dall’imputato che aveva preso le distanze da [OSCURATO:PERSONA] e si era disinteressato del contenuto dello zaino. 6. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi di censura. 6.1. Il primo motivo lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., avrebbe disatteso i principi di diritto posti dalla sentenza rescindente in ordine all’accertamento della sussistenza o meno del dolo eventuale omicidiario, facendo invece applicazione dei principi affermati in pronunce diverse in tema di rapina a mano armata degenerata in omicidio. Inoltre, non avrebbe applicato la prima formula di Frank, al fine di verificare se l’imputato avrebbe comunque ceduto l’arma a [OSCURATO:PERSONA] se avesse saputo con certezza che egli avrebbe cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], né avrebbe tenuto conto della percentuale bassissima di rapine degenerate in omicidio. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’elemento psicologico del reato e l’illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta adesione psicologica di [OSCURATO:PERSONA] all’evento ulteriore, costituito dalla morte di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale fondato la propria valutazione sulla mera prevedibilità dell’evento lesivo, ritenendo che dalla stessa derivi l’accettazione del rischio della sua verificazione. In tal modo sarebbero stati disattesi i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza Espenhahn, secondo cui il dolo eventuale è caratterizzato dall’accettazione non solo del rischio, ma anche del danno,che rappresenta il prezzo che l’agente è disposto a pagare. Ciò comporterebbe che, nel caso di rapina a mano armata, la mera accettazione del rischio di verificazione di un omicidio non è sufficiente per imputare a titolo di dolo eventuale anche tale evento a tutti i concorrenti della rapina, dovendosi invece accertare che essi avrebbero comunque accettato di parteciparvi, anche se avessero avuto la certezza che essa sarebbe degenerata nell’omicidio. Nella specie tale accertamento sarebbe stato del tutto omesso. La sentenza impugnata avrebbe, altresì, trascurato di considerare (in applicazione della prima formula di Franck) che le raccomandazioni di fare attenzione («non fare cazzate»), insistentemente fatte dall’imputato a [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui gli aveva consegnato la pistola, nonché le rassicurazioni da costui ricevute, evidenzierebbero la ferma dissociazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla commissione di un omicidio e consentirebbero di escludere che egli avrebbe aderito al progetto criminoso se avesse saputo con certezza che l’arma sarebbe stata utilizzata per uccidere [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla probabilità di verificazione dell’evento ulteriore, la Corte non avrebbe considerato che la verificazione di un omicidio nel corso di una rapina a mano armata sarebbe un evento rarissimo, sicché l’imputato, fornendo la pistola a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe al più accettato un rischio remoto di verificazione dell’evento omicidiario, tanto più in considerazione del concreto contesto in cui si era svolta l’azione, essendo [OSCURATO:PERSONA] un soggetto incensurato e le vittime della rapina dei “dilettanti” nel commercio di stupefacenti.L’unico apporto materiale al fatto fornito dal ricorrente sarebbe consistito nel fornire la pistola, mentre non avrebbe incentivato in alcun modo [OSCURATO:PERSONA] a commettere il reato, atteso che la frase a lui rivolta allorché aveva manifestato incertezze nel proseguire nel piano ideato, non sarebbe stata di sollecitazione all’azione – come sostenuto dalla Corte d’appello –bensì di semplice derisione. La sentenza impugnata avrebbe,altresì, omesso di valutare adeguatamente la condotta dell’imputato successiva al fatto, caratterizzata dalla ferma dissociazione dall’omicidio, atteso che – come riferito da una testimone – subito dopo i fatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un forte diverbio con [OSCURATO:PERSONA] in ragione di quanto costui aveva appena fatto, manifestando in tal modo il proprio fermo dissenso, e incentivandolo a costituirsi. Infine, la somma che sarebbe derivata dalla commissione della rapina, pari per il ricorrente a 10.000 euro, sarebbe troppo esigua per uno spacciatore professionista qual era l’imputato, a fronte del prezzo da pagare in termini di conseguenze nel caso di omicidio. 6.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione della legge processuale con riguardo al mancato riconoscimento della diminuente prevista per il rito abbreviato in relazione ai reati di cui ai capi B), C) ed F). La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato, tempestivamente avanzata dal ricorrente, con riguardo ai suddetti reati, dal momento che deve ritenersi possibile la trattazione separata di tali delitti rispetto a quello di omicidio, per il quale l’accesso a tale rito è precluso dall’art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., non essendosi mai l’imputato opposto alla trattazione separata di tali reati. 6.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte territoriale non avrebbe valutato gli elementi evidenziati dalla difesa come idonei a fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, tra cui non solo l’incensuratezza, la giovane età dell’imputato e il comportamento processuale, ma anche il fatto che egli sia successivamente stato ammesso a un programma di giustizia riparativa, e si sia particolarmente impegnato nell’attività di rieducazione e lavorativa in carcere. 7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di censura. 7.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo di travisamento di una prova decisiva.La Corte territoriale, in violazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen., non si sarebbe attenuta ai principi fissati dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente, la quale aveva mandato algiudice del rinvio di accertare il momento in cui era intervenuta la partecipazione dell’imputata all’accordo avente ad oggetto l’acquisto dello stupefacente, dando adeguata risposta alle devoluzioni difensive sul tema. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe travisato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva escluso di poter confermare che la ragazza vista con il [OSCURATO:PERSONA] nel loro primo incontro fosse la stessa incontrata la sera del 23 ottobre. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive che evidenziavano come non visarebbe alcuna certezza in ordine al fatto che l’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era stata concordata la cessione dello stupefacente, fosse avvenuto il 18 ottobre, e cioè il giorno in cui era stata accertata la presenza della ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in zona [OSCURATO:PERSONA], ma non anche quella di [OSCURATO:PERSONA]. In modo del tutto illogico sarebbe poi stata risolta la questione, prospettata dalla difesa, in ordine alla incompatibilità dell’orario dell’incontro fornito da [OSCURATO:PERSONA], con l’analisi delle celle telefoniche, mentre del tutto omessa sarebbe stata la valutazione delle critiche svolte in ordine alla interpretazione dei messaggi scambiati tra la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla chatdai medesimi condivisa, dalla quale sarebbe emerso che essa era usata dai tre per trovare una casa in affitto da condividere. Manifestamente illogica sarebbe la valutazione in termini di irrilevanza, operata dalla Corte d’appello, di quanto accaduto la sera del 23 ottobre sul rilievo che il reato contestato alla ricorrente si sarebbe già consumato, mentre in realtà dalla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] quella sera non era affatto predeterminata, atteso che la stessa non sapeva quando avrebbe finito di lavorare. 7.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 379 cod. pen. Secondo la difesa, la condotta tenuta dalla ricorrente, ponendosi a valle rispetto alla consumazione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, integrerebbe al più il reato di favoreggiamento in ragione dell’aiuto dalla stessa fornito a [OSCURATO:PERSONA] per conseguire lo stupefacente. 8. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] pongono questioni analoghe, concernenti la valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine alla qualificazione giuridica del concorso di entrambi nell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dei limiti posti dalla sentenza rescindente, sicché possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. 2.1. Conviene innanzitutto evidenziare che la sentenza impugnata è stata emessa nel giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento, disposto dalla Prima sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 33306 del 2024, della precedente decisione di appello che aveva qualificato detto concorso come anomalo, ai sensi dell’art. 116 cod. pen. La sentenza rescindente, nel cassare la decisione impugnata, ha tracciato in modo compiuto i confini all’interno dei quali doveva svolgersi il giudizio di rinvio, sia individuando i principi di diritto cui doveva attenersi la Corte d’appello per qualificare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in termini di concorso proprio ex art.110 cod. pen., ovvero di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., sia individuando gli elementi fattuali risultati accertati da entrambe le sentenze di merito. Sotto il primo profilo, questa Corte regolatrice ha chiarito gli elementi costitutivi del dolo eventuale, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite Espenhahn (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261105 –01), precisando che: -esso ricorre se l’agente, oltre a rappresentarsi in concreto la significativa possibilità di verificazione dell’evento, «fa i conti con tale eventualità e ciononostante agisce a costo di provocarlo, ritenendolo un prezzo che vale la pena di pagare pur diconseguire un risultato vantaggioso sul piano personale»; - tale atteggiamento psicologico deve essere accertato attraverso il ragionamento indiziario, valorizzando, per sondare il foro interiore del reo, elementi fattuali concreti da contestualizzare nella vicenda esaminata; -con specifico riguardo agli “illeciti di sangue”, gli elementi fattuali da tenere in considerazione devono essere tratti dalle concrete modalità esecutive della condotta, dalla sua durata e ripetizione nel tempo, dalla probabilità di verificazione dell’evento, dall’esito del giudizio ipotetico in ordine a quale sarebbe stato il comportamento dell’agente se avesse previsto l’evento come certo, dovendosi concludere per la sussistenza del dolo eventuale solo quando è possibile ritenere che egli non si sarebbe determinato diversamente; -nel caso di “illeciti di sangue” non assumono rilievo gli ulteriori indicatori che possono operare in contesti caratterizzati da attività lecita. 2.2. La sentenza rescindente ha poi richiamato i «consolidati principi giurisprudenziali» sulla natura e sui limiti del concorso anomalo nel reato, specificando che detti principi, ribaditi anche dalla giurisprudenza più recente, non contrastano con le conclusioni delle Sezioni unite Espenhahn. Ha pertanto affermato che, nel caso in cui l’attività concorsuale determini la realizzazione di un evento più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro compartecipe, affinché il concorso possa qualificarsi come anomalo, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., devono ricorrere tre requisiti: «l’adesione dell'agente a un reato concorsualmente voluto; la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave; l'esistenza di un nesso causale, anche psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza, peraltro, che l'agente lo abbia effettivamente previsto e voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale)». Ricorre invece il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen. nel caso in cui l’agente «ha considerato il reato più grave materialmente commesso dal complice come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, abbia "accettato il rischio" del suo verificarsi, così preventivamente approvato», sempreché l'evento diverso non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa. In tal caso, per “accettazione del rischio” deve intendersi «l’adesione psicologica all’evento, accertata secondo il paradigma del ragionamento indiziario alla luce dei soli indicatori applicabili nel peculiare settore degli “illeciti di sangue” commessi in un contesto illecito». 2.3. Con riguardo al secondo profilo, la Prima Sezione ha evidenziato come i giudici del merito, con valutazioni nella sostanza conformi, sulla base dei plurimi elementi accertati, avevano ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero fornito un contributo materiale nella causazione della morte di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] consegnando la pistola a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dando avvio all’azione violenta. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva condiviso con [OSCURATO:PERSONA] il progetto di porre in essere una rapina con la pistola messa a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] e aveva dato la propria disponibilità a prendervi parte, nella consapevolezza che il complice nella fase esecutiva era armato della pistola poi effettivamente utilizzata. Il mandato rescissorio era dunque delineato: la Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, era tenuta a verificare, nell’ambito della ricostruzione fattuale condivisa dai giudici del merito, e alla luce delle concrete modalità esecutive accertate, se la condotta dei ricorrenti potesse qualificarsi o meno come concorso anomalo, ravvisandosi un qualunque accordo sulla limitazione dell’impiego della pistola a scopo meramente intimidatorio. 2.4. La sentenza impugnata si è mossa nel solco tracciato dalla sentenza rescindente. Ha innanzitutto verificato la condotta tenuta da ciascuno degli imputati. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenuto provato che egli fosse a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era armato, desumendola da plurimi elementi: la circostanza che avevano passato insieme le ore precedenti la rapina; il fatto che aveva ascoltato la telefonata con cui [OSCURATO:PERSONA] comunicava a [OSCURATO:PERSONA] l’intenzione di commettere la rapina e utilizzare a tal fine «quella cosa» che egli doveva consegnargli; la circostanza chePirino aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a prelevare la pistola da [OSCURATO:PERSONA]. Ha altresì sottolineato il contributo decisivo dato da [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, attestato sia dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, nel parlare a [OSCURATO:PERSONA] dell’amico, aveva utilizzato un’espressione («bello fulminato») da cui si desume come egli facesse affidamento sulle capacità di [OSCURATO:PERSONA] per la riuscita del piano criminoso; sia dalla circostanza che fu proprio costui a dare il contributo determinante per l’inizio all’aggressione, scendendo dall’auto, con cui era andato all’incontro, impugnando una mazza da baseball con la quale colpiva [OSCURATO:PERSONA] e che provocava l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] in difesa della fidanzata e la successiva reazione di [OSCURATO:PERSONA], che scendeva dall’auto e sparava un colpo di pistola alla testa del ragazzo, cagionandone il successivo decesso. La sentenza impugnata ha poi valorizzato, quale indice dell’adesione di [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio, il consistente importo della somma di denaro oggetto della rapina (63.000 euro), nonché la condotta dal medesimo tenuta subito dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato, impossessandosi dello zainetto in cui era custodito il denaro, risalendo in auto con il complice e preoccupandosi di disfarsi della mazza da baseball. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione per cui [OSCURATO:PERSONA], non solo era consapevole che il complice aveva una pistola con la quale intendeva commettere la rapina, ma altresì che aveva preventivamente accettato l’uso dell’arma, senza che fosse stata concordata in via preventiva alcuna limitazione. Trattasi di conclusione logica e coerente, fondata sugli stessi elementi che già la sentenza rescindente aveva indicato come accertati dalla decisione di primo grado e condivisi dalla prima Corte d’appello (pp. 41-42 sentenza rescindente), rispetto alla quale le argomentazioni del ricorrente si risolvono in mere congetture, prospettando ipotesi ricostruttive alternative non supportate dai dati acquisiti al processo. Tale conclusione si pone altresì in linea con ai principi espressi dalla Prima sezione, che, nel richiamare il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la partecipazione all’accordo di commettere una rapina con l’impiego di un’arma da fuoco, comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario anche per l’omicidio commesso dal complice. Questa Corte regolatrice ha, invero, ritenuto che «la partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato, trattandosi di ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza di una rapina effettuata con l'uso di armi; infatti, ai fini della configurabilità del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), è necessario che l'evento diverso da quello programmato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011, S., Rv. 250936; Sez. 1, n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175 – 01; Sez. 1, n. 4858 del 16/11/2023, dep. 2024, Raiola, Rv. 285715 –01). 2.5. Analoghe conclusioni valgono con riguardo a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha evidenziato che dalle conversazioni intercettate era emerso che il ricorrente era ben consapevole, al momento in cui aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] la pistola –carica e pronta all’uso (secondo quanto accertato in primo grado) – che egli intendeva utilizzarla per commettere la rapina e che avrebbe agito insieme con [OSCURATO:PERSONA], avendoglielo comunicato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Non valgono a comprovare la «ferma dissociazione» del ricorrente rispetto alla commissione dell’omicidio le “raccomandazioni” che egli avrebbe ripetutamente rivolto a [OSCURATO:PERSONA] al momento della consegna della pistola («mi raccomando eh, non fare cazzate»)e che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbero state valutate dalla sentenza impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non solo tali raccomandazioni attestano che [OSCURATO:PERSONA] si era raffigurato la concreta possibilità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato l’arma, ma la sua asserita dissociazione è smentita dal fatto che egli era ben consapevole che il complice era disposto a reagire a eventuali complicazioni usando la pistola. Infatti, come puntualmente messo in rilievo dalla Corte d’appello, alle frasi con cui [OSCURATO:PERSONA] scherniva [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che egli aveva paura, il complice aveva reagito affermando che avrebbe fatto “un casino”. Ciò rende chiaro che il ricorrente era ben consapevole della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse la pistola nel corso della rapina e che ne potesse derivare un evento più grave, non essendo concordata alcuna limitazione e, nonostante tale previsione, ha "accettato il rischio" che del suo verificarsi. In definitiva, la conclusione della Corte territoriale risulta del tutto aderente alle caratteristiche della condotta concreta posta in essere dagli imputati. Può allora dirsi che, anche sul punto specifico, la difesa non riesce a superare lo stadio della mera critica reiterativa e assertiva, restando anche in tal caso assente una effettiva censura, rispetto alle argomentazioni sussunte nella pronuncia impugnata. 3. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, è infondato. Quanto al primo profilo, trattasi di censura non consentita dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e in particolare, non solo alla molteplicità degli illeciti commessi, ma altresì nella estrema gravità del fatto conseguito alla deliberata violazione di un accordo, sia pure illecito, intervenuto con la controparte, all’essere la vittima dell’omicidio estranea a tale accordo e intervenuta solo per prestare soccorso alla fidanzata, all’ambiente legato al traffico di stupefacenti in cui la vicenda è maturata, ai precedenti penali da cui [OSCURATO:PERSONA] era gravato. Analoghe considerazioni valgono per il giudizio di comparazione tra le complessive ragioni di attenuazione della pena, nella specie le circostanze attenuanti generiche, e le circostanze di segno opposto. Trattasi anche in tal caso di un giudizio che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente illustrazione, ricavabile dalla esposizione complessiva. La decisione impugnata delinea in modo compiuto le ragioni della ritenuta equivalenza, individuate non solo nelle caratteristiche della condotta, del contesto in cui essa è stata posta in essere e dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], ma anche delle finalità meramente predatorie che hanno condotto all’uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di valutazioni perfettamente congruenti con l’esito di finale equivalenza delle circostanze anzidette, conclusivamente incensurabile in questa sede. 4. Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'erronea applicazione della legge processuale quanto alla diminuente per il rito abbreviato con riferimento ai reati di cui ai capi B), C) ed F), è infondato. Deve osservarsi, innanzitutto, che l'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge 12 aprile 2019, n. 33, stabilisce che «non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo». La Corte territoriale si è conformata al principio per cui, in tema di giudizio abbreviato, è inammissibile la richiesta di rito speciale formulata con riguardo a taluni soltanto dei reati contestati al medesimo imputato, nel caso in cui tra di essi siano compresi reati puniti con la pena dell'ergastolo, preclusivi dell'accesso a tale rito, nonché reati sanzionati con pena diversa, che, viceversa, lo consentono, ostando alla separazione delle imputazioni il disposto degli artt. 438, comma 1, e 440, comma 1,cod. proc. pen. e la finalità deflattiva del rito (Sez. 1, n. 7686 del 03/11/2023, dep. 2024, Hadzovic, Rv. 285812 – 01; Sez. 2, n. 20575 del 27/3/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240510 -01; Sez. 4, n. 30096 del 05/07/2006, Arcari e altri, Rv. 235182 -01; Sez. 1, n. 380 del 19/11/1999, dep. 2000, Favara e altri, Rv. 215138 -01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione personale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal processo principale delle posizioni di singoli imputati cui può essere applicato il rito abbreviato in luogo di quello ordinario, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo, nel quale, cioè, si faccia carico di una pluralità di contestazioni ad un imputato in caso di processo cumulativo, sicché l'imputato che intenda presentare richiesta di giudizio abbreviato, ha l'obbligo di formularla -a pena di inammissibilità - con riferimento alla totalità degli addebiti. Infatti, come emerge dal tenore letterale dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato può chiedere che «il processo sia definito nell'udienza preliminare», di tal che il processo stesso, indifferentemente relativo a uno o più reati, deve essere definito nella sua interezza con riferimento a ciascun singolo imputato (v. anche Sez. 6, n. 7911 del 3/06/1998, Manna, Rv. 211381 -01). In tale ipotesi, invero, permane, per via della connessione, l'unicità del processo e non è possibile l'adozione del rito speciale per parte delle imputazioni e l'adozione del rito ordinario per la restante parte, come risulta dal testo dell'art. 440, comma 1, cod. proc. pen., che consente il giudizio abbreviato solo quando, allo stato degli atti, sia possibile «definire il processo», cioè, definire tutte le accuse in, appunto, un unico processo (in termini Sez. 1, n. 9142 del 10/06/1999, Contarini, Rv. 214012 - 01; Sez. 5, n. 12525 del 28/06/2000, Buscicchio, Rv. 217460 -01). La contraria soluzione, determinando la conseguente moltiplicazione dei processi, frustrerebbe la ratiodell'introduzione del rito abbreviato, finalizzata alla deflazione delle pendenze processuali attraverso procedure rapide con la prospettiva per l'imputato di un significativo sconto di pena (Sez. 1, n. 7686 del 03/11/2023, dep. 2024, Hadzovic, cit.; Sez.6, n. 9344 del 7/07/1995, Argentano, Rv. 202995 –01) e renderebbe ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore proprio per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non certo per il singolo reato (in termini Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266479 -01). Tali conclusioni, cui il Collegio intende dare continuità (ribadite da ultimo da Sez. 1, n. 2406 del 10/09/2024, dep. 2025, non massimata, in ipotesi perfettamente sovrapponibile a quella qui in esame), comportano il rigetto della censura. 5. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], concernente il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, è infondato.Valgono al riguardo le considerazioni già svolte al precedente paragrafo 3, da intendersi qui richiamate. Anche in tal caso, le ragioni che hanno condotto la Corte territoriale ad escludere la prevalenza delle attenuanti generiche sono state puntualmente elogicamente argomentate, essendosi dato rilievo, oltre che alla gravità del fatto e al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, anche alla condotta da questi tenuta successivamente ai fatti, avendo egli continuato a delinquere ponendo in essere reati legati al traffico di stupefacenti. Con riguardo alla determinazione della pena, la sentenza impugnata, in modo affatto illogico, oltre a richiamare la gravità oggettiva della condotta, nonché il contesto in cui essa è stata posta in essere, ha sottolineato il ruolo avuto nella vicenda dal ricorrente, il quale non solo era il fornitore dello stupefacente oggetto dell’accordo, ma è anche colui che ha procurato l’arma che ha cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova, è infondato. 6.1. Conviene innanzitutto rilevare che il mandato della sentenza rescindente atteneva alla individuazione del momento in cui era intervenuta la partecipazione della ricorrente all’accordo finalizzato alla compravendita dello stupefacente, assumendo esso carattere decisivo ai fini dell’affermazione della sua responsabilità per il reato contestato, precisando che su di esso si erano appuntate le censure difensive alle quali la sentenza di appello non aveva dato risposta. La Corte territoriale, attraverso la rivalutazione del materiale probatorio, è pervenuta alla conclusione per cui la ricorrente aveva preso parte, insieme con [OSCURATO:PERSONA], all’incontro, avvenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 2019, in cui era stato concordato l’acquisto della marijuana e che i due ragazzi erano perfettamente a conoscenza della finalità dell’incontro, essendone direttamente interessati. 6.2. A tale conclusione, la sentenza impugnata è pervenuta valorizzando una pluralità di elementi: i) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito: -di aver avuto un incontro con il [OSCURATO:PERSONA], che era interessato all’acquisto di una partita di marijuana per conto dei un “gruppo dell’[OSCURATO:PERSONA]”; -che all’incontro, nel quale doveva essere scelto lo stupefacente e definiti i termini dello scambio, erano presenti due ragazzi di 22-23 anni rimasti in disparte; -di aver notato il colore chiaro dei capelli della ragazza, nonché la voce («una voce leggera»); -di ritenere di aver visto i due ragazzi anche la sera dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; in tale occasione la ragazza aveva portato uno zainetto con i soldi; ii) il contenuto allarmato dei messaggi scambiati il 18 ottobre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA], l’imputata e [OSCURATO:PERSONA] su una chat creata il giorno precedente, in cui il [OSCURATO:PERSONA] informava i due della presenza delle forze dell’ordine; iii) lo screenshot presente nel telefono di [OSCURATO:PERSONA] che ritraeva il percorso dal quartiere [OSCURATO:PERSONA] alla zona di [OSCURATO:PERSONA]; iv) la presenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tale zona tra le 15.30 e le 16.09 del 18 ottobre 2018, attestata dal fatto che i rispettivi telefoni avevano agganciato la medesima cella telefonica; presenza confermata dalla stessa imputata, la quale ha peròsostenuto di esservisi recata per accompagnare [OSCURATO:PERSONA], ad un colloquio di lavoro; v) il contenuto dei messaggi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra le ore 18.41 e le 19.06 dello stesso giorno, con cui il ragazzo raccomandava alla fidanzata di “attenersi ai piani”, di non fare di testa sua; tali messaggi, inseriti nel contesto dell’incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], sono stati ritenuti indicativi del fatto che essi si riferivano a qualcosa di illegale; vi) il messaggio inviato pressocché contestualmente (ore 18.43) da [OSCURATO:PERSONA] ad un interlocutore sconosciuto in cui si faceva riferimento ad una fornitura di stupefacente, come attestato dalla indicazione di prezzo e quantità. Sulla base di tali elementi, la Corte romana ha ritenuto provato che il 18 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incontrò [OSCURATO:PERSONA] e che, come risulta dal contenuto dei messaggi richiamati, alle 18.43 l’accordo per la vendita dello stupefacente non era ancora concluso. Tale ricostruzione risulta coerente con le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sostenuto di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] e i due ragazzi “dopo cena”. Essa, inoltre, non risulta in alcun modo smentita dalle dichiarazioni dell’imputata, che, pur ammettendo di essersi recata a [OSCURATO:PERSONA], ne ha dato una motivazione differente (un incontro di lavoro di [OSCURATO:PERSONA]) di cui tuttavia non ha fornito alcun concreto riscontro. Così come non ha fornito alcun elemento a sostegno dell’affermazione per cui i piani cui si riferiva il fidanzato nei messaggi riguardavano la necessità di recuperare la caparra versata per la locazione di un appartamento. Così ricostruito il percorso logico-argomentativo sviluppato dalla Corte di merito, osserva il Collegio come la sentenza impugnata abbia fugato ogni ragionevole dubbio (derivante dal primo annullamento con rinvio) circa il fatto che l’imputata abbia preso parte all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui veniva concordato l’acquisto dello stupefacente e che ella fosse parte interessata nella trattativa.La ricorrente contesta una tale conclusione e, lamentando il vizio di motivazione sulla base di una sostanziale rivalutazione delle prove, fornisce di esse una lettura opposta rispetto a quella affermata dalla Corte di assise di appello di Roma, alla quale rimprovera anche di aver travisato la prova. 6.3. Va in proposito ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente (manifesta: cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorrente, dunque, non può pretendere di sostituire le proprie valutazioni a quelle compiutamente espresse dal Giudice di merito, né può chiedere alla Corte di legittimità di esprimere giudizi di fatto che esulano dal sindacato che le compete. Sul punto, va ricordato come secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Corte, l’obbligo della motivazione risulta adempiuto allorché il giudice di merito, come nel caso di specie, abbia dato atto delle ragioni del suo convincimento, senzache, a tale fine, sia necessario l'esame di tutte le deduzioni difensive delle parti e delle risultanze processuali che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. In particolare, per quanto riguarda il ragionamento probatorio, è stato precisato che, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione, non occorre che il Giudice di merito abbia dato conto della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre ad eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è sufficiente che lo stesso Giudice abbia indicato le fonti di prova di cui ha tenuto conto per la formazione del suo convincimento e, quindi, della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Todini, Rv. 209490 -01). Nel pervenire alle conclusioni censurate dal ricorrente, la Corte territoriale ha appositamente e correttamente rivalutato il compendio probatorio senza sfasature e senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà nella lettura della prova stessa. D’altra parte, la asserita discrasia tra gli orari attestati dalle celle telefoniche e i messaggi, da un lato, e le dichiarazioni sull’orario dell’incontro rese da [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, sono superate dal dato oggettivo, emergente dalle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] stesso di aver partecipato all’incontro con [OSCURATO:PERSONA], cui erano presenti due ragazzi dell’[OSCURATO:PERSONA] e che la donna aveva i capelli chiari, voce leggera e che era più alta di lui, nonché dal convergente contenuto dei messaggi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Perciò, di fronte a un apparato argomentativo adeguato e privo di fratture logiche, la motivazione del provvedimento impugnato non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, il quale è governato, come anticipato, dal divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova. 6.4. Inconsistente è pertanto anche il vizio di travisamento della prova denunciato dalla ricorrente con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla circostanza che la ragazza che era insieme a [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre fosse la stessa che aveva partecipato all’incontro della sera del 23 ottobre 2019. Nella valutazione della prova orale, la Corte di merito non ha omesso di considerare alcun dato rilevante e decisivo, né ha introdotto nel processo fatti inesistenti e neppure ha utilizzato prove sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante", ma ha preso in considerazione elementi di prova processualmente esistenti, spiegando le ragioni sulle quali ha fondato il proprio convincimento. Invero, i giudici dell’appello hanno dato atto del «margine di insicurezza» con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver rivisto la sera del 23 ottobre i due giovani incontrati il 18 ottobre, evidenziando tuttavia che, in occasione del secondo incontro, egli ne aveva riconosciuto la voce della ragazza, definita come «leggera». In ogni caso, la ricorrente si è limitata a riportare nel corpo del ricorso un breve stralcio della testimonianza ritenuta decisiva, senza adempiere all'onere di allegazione richiesto dal principio di autosufficienza delricorso che si presenta, pertanto, sul punto generico ed incompleto in quanto si risolve nella deduzione di un travisamento della prova dichiarativa, senza l'allegazione della stessa (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, P.g. in proc. Massaro, Rv. 253017 –01). Occorre infine aggiungere che –come correttamente rilevato dal Procuratore generale – le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] costituiscono solo uno dei molteplici dati, sopra richiamati, che hanno consentito alla Corte territoriale di ritenere che l’imputata fosse presente all’incontro del 18 ottobre 2019. 6.5. Ulteriore conferma del ruolo svolto dall’imputata, e del fatto che ella fosse direttamente interessata all’acquisto dello stupefacente, viene rinvenuto dalla Corte territoriale nella sua presenza la sera del 23 ottobre, all’incontro concordato per lo scambio, e nel compito di rilievo che essa doveva svolgere, custodendo nel proprio zainetto i 63.000 euro pattuiti. In modo senz’altro logico e plausibile, la sentenza impugnata ha argomentato che un ruolo così rischioso e delicato ben difficilmente sarebbe stato assunto da una persona estranea alla fornitura della droga. Inoltre, che la presenza della ragazza non fosse meramente occasionale – come sostenuto dalla difesa –è attestato dai plurimi contatti telefonici intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] nel corso della giornata, dai quali la Corte d’appello ha desunto che i due si fossero accordati per l’appuntamento della sera, nonché dalla circostanza che l’imputata si era presentata all’incontro con una ingente somma di denaro custodita nello zaino, segno che ella era ben consapevole dello scambio concordato. Esenti da vizi risultano, pertanto, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata allorché ha riconosciuto all’imputata un ruolo fondamentale nella realizzazione del reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver preso parte all’incontro in cui si era concretizzata la trattativa di acquisto della marijuana, sia pure gestita da [OSCURATO:PERSONA], nonché al successivo appuntamento in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio, rivestendo in tal caso il fondamentale ruolo di portare il denaro convenuto. In definitiva, la sentenza impugnata si è uniformata al principio commesso con la sentenza di annullamento, avendo fornito, come in precedenza evidenziato, una lettura unitaria e non parcellizzata degli elementi di prova attraverso l'adeguata valutazione econfutazione specifica delle tesi difensive e sussumendo correttamente la condotta posta in essere dalla ricorrente nel reato alla stessa contestato. 7. Il secondo motivo di ricorso, concernente la riqualificazione della condotta contestata nel reato di favoreggiamento, resta assorbito. 8. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudiz