CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 36407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2337/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2004 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. TERESA N 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7504/2021 depositata il 12/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto il loro gravame nei confronti della decisione del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la riduzione del prezzo di un immobile acquistato dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] del Presidente (alla cui cancellazione dal registro delle imprese, erano state evocate in giudizio le convenute, quali socie della compagine estinta), nonché il risarcimento dei danni; che la Corte territoriale osservava come, alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, i soci della società cancellata fossero destinati a succedere nei rapporti debitori, sia pure, per le società di capitali, nei limiti del percepito; che, nella specie, l’assenza di utili non era stata dimostrata, dal momento che gli appellanti avevano prodotto il bilancio finale di liquidazione solo in sede di appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c.; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. assumono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 2495 comma 2° c.c. e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 n 3) c.p.c., giacché, contrariamente alle affermazioni della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere il creditore a dover provare l’ammontare delle somme effettivamente percepite dal socio, con la conseguenza che sarebbe gravato sullo stesso l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di essa, in base al bilancio finale di liquidazione; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito notificando un controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che il predetto motivo è fondato; che, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Sez. 1, n. 15474 del 22 giugno 2017; Sez. 1, n. 31933 del 6 dicembre 2019; Sez. Lav., n. 29916 del 25 ottobre 2021); che, nella specie, la Corte territoriale – anziché accertare se il creditore avesse fornito la dimostrazione di una ripartizione di utili fra i soci -ha invertito l’onere della prova ; che la memoria depositata dal Marelli non fornisce elementi idonei a modificare il quadro di cui sopra; che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed al giudice del rinvio spetterà la valutazione dell’originaria domanda alla luce dei principi testé esposti; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimit