CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 24662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di C:AMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno ha deliberato la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza della stessa Corte in data 08/03/2021 depositata il 07/05/2021: la sentenza depositata indicava come esito della decisione l'assoluzione E?X art. 131-bis cod. pen., con revoca delle statuizioni civili, di [OSCURATO:PERSONA] (imputato di diffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e condannato in primo grado alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile), laddove il dispositivo depositato dopo la deliberazione della sentenza e comunicato alle parti statuiva la conferma della sentenza appellata; a correzione di tali errori, veniva statuita, per un verso, la "sostituzione" del dispositivo riportato sulla sentenza depositata con la motivazione con quello depositato dopo la deliberazione della decisione e, per altro verso, la "soppressione" degli ultimi tre capoversi della motivazione stessa. 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza e illogicità della motivazione del provvedimento di correzione di errore materiale e inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen., in quanto la correzione disposta con il provvedimento del 03/06/2021 è in contrasto con l'art.130 cod. proc. pen., posto che determina una modifica sostanziale ed essenziale della decisione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria con la quale conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. In premessa, mette conto osservare che oggetto del ricorso in esame è solo l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la sentenza oggetto della correzione ha formato oggetto di altro ricorso, deciso da questo Collegio in data odierna.Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Premesso che è del tutto pacifico che la correzione è consistita nella sostituzione del dispositivo della sentenza depositata in data 07/05/2021 con quello depositato e comunicato dopo la deliberazione della decisione, ossia in data 08/03/2021, il ricorso è manifestamente infondato al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 243615). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d